ECC-Net versione italianaECC-Net EnglishEcc-Net De

Noleggio auto: addebiti extra per danni alla vettura, Goldcar condannata al rimborso dal giudice maltese

iStock 1059092018Noleggiare una vettura all’estero e scoprire, tornati a casa, che dalla carta di credito fornita in garanzia sono state sottratte cifre esorbitanti, magari per un danno che non era stato segnalato oppure per un piccolo graffio che l’operatore aveva indicato come irrilevante. Casi del genere si verificano fin troppo spesso e sebbene il dover affrontare una società straniera per affermare i propri diritti possa facilmente scoraggiare, è bene ricordare che l’UE ha predisposto degli strumenti concepiti proprio per aiutare i consumatori a far valere agevolmente le proprie ragioni oltre i confini nazionali. Esemplare, in tal senso, è l’esperienza di un consumatore cipriota che, dopo aver noleggiato una vettura con Goldcar Malta, si è visto addebitare ben 1100 euro sulla carta di credito. Poco prima della riconsegna dell’auto, a sole tre ore dall’imbarco per il volo di ritorno verso casa, è stato infatti costretto a chiamare l’assistenza Goldcar non riuscendo a mettere in moto la vettura. Dopo aver pagato 150 euro per un’inutile sostituzione della batteria, veniva diagnosticato un danno alla marmitta; l’incolpevole consumatore, in procinto di partire, accettava di firmare il report di fine noleggio, in cui il danno da 1100 euro veniva segnalato, rassicurato dall’addetto che la somma gli sarebbe stata prelevata e poi restituita per intero, come previsto dall’assicurazione standard del contratto di noleggio. Una volta rincasato, l’amara scoperta: nessun rimborso, nessuna fattura, nessun documento dal quale potesse evincersi la reale entità del danno e degli interventi di riparazione. Decideva così di citare in giudizio la Goldcar, utilizzando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. E’ stato sufficiente inoltrare l’apposito modulo al giudice maltese, corredato dei documenti necessari a sostenere le sue ragioni (reclamo scritto nei confronti della società, ricevuta dell’addebito, report dell’ispezione dell’autovettura…) affinché lo stesso, presa visione delle condizioni contrattuali firmate dal consumatore, decidesse in favore di quest’ultimo. Il giudice ha infatti ritenuto che il consumatore sia stato indotto a firmare la documentazione in modo frettoloso, senza che egli potesse realmente prendere visione dei termini e delle condizioni contrattuali, il cui contenuto è stato artatamente esposto a beneficio della sola società di noleggio. Se infatti il consumatore avesse potuto leggere il contratto, avrebbe appreso che nessuna copertura assicurativa gli avrebbe garantito il rimborso e dunque, non avrebbe mai autorizzato l’addebito. Inoltre, la società stessa, non ha prodotto alcuna documentazione in grado di provare che la somma addebitata sia stata effettivamente utilizzata per la sostituzione della marmitta, circostanza che priva l’addebito stesso di qualsiasi fondamento. Poiché, in conclusione, l’addebito non risulta adeguatamente giustificato, la stessa è stata condannata alla restituzione della somma.

Per ulteriori informazioni sull’ambito di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti, è possibile rivolgersi al Centro Europeo Consumatori, designato dal Ministero di Giustizia quale organizzazione competente a fornire informazioni e a prestare assistenza pratica ai consumatori per la compilazione del modulo di domanda per l’avvio della procedura.

 

 

 

Seguici su


euministero sviluppo economicoProv Bolzano

 

 

Your Europe 


Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori dal 1987Verbraucherzentrale Südtirol

© 2021 ECC-NET Centro Europeo Consumatori Italia