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Brexit: i tuoi diritti in caso di No-deal
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Accendendo la tv, leggendo i giornali o navigando sul web è impossibile non imbattersi nel termine “Brexit”: il Regno Unito sarà il primo stato ad abbandonare l’Unione Europea e sebbene tale evento, unico nel suo genere, sia continuamente al centro di vivaci dibattiti, probabilmente la sua reale portata non è ancora chiara a molti.
Il Centro Europeo Consumatori Italia ripercorre le tappe, finora compiute, del processo che condurrà il Regno Unito a lasciare l’UE, illustrando le probabili conseguenze che i cittadini europei dovranno affrontare nell’acquisto di beni e servizi oltremanica.
Il 23 giugno 2016, il 51,89% dei cittadini britannici, in occasione del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, si è espresso a favore dell’uscita; a tale referendum, di natura meramente consultiva, è seguito un apposito atto legislativo che ha consentito, in data 29 marzo 2017, di azionare il meccanismo di recesso previsto dall’articolo 50 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Hanno così avuto inizio i negoziati per la conclusione di un accordo su termini e modalità della Brexit, il cui compimento, originariamente previsto per il 29 marzo 2019, è stato recentemente posticipato al 12 aprile. Ad oggi, 28 marzo, sull’Accordo di Recesso non si è ancora raggiunta l’intesa, dopo le bocciature del Parlamento britannico; in uno scenario così confuso e in continuo mutamento, è bene ricordare che in caso di No-deal Brexit, vale a dire nell’ipotesi dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza che sia stato approvato alcun accordo, le norme dell’Unione Europea sui diritti dei consumatori cesseranno di applicarsi al Regno Unito sebbene, a determinate condizioni, i consumatori UE che faranno acquisti nel Regno Unito o da un commerciante stabilizzato in UK, potrebbero essere ancora soggetti alle disposizioni della normativa europea a tutela del consumatore.
Quali diritti avrà un consumatore di uno dei 27 Stati membri dell’UE in caso di acquisti di merci da un negozio o sito web del Regno Unito?
In caso di contratto concluso con un commerciante avente sede in un paese terzo, laddove sia possibile dimostrare che il commerciante svolge le sue attività commerciali nello Stato membro di residenza del consumatore, si applica la legge vigente in quest’ultimo.
Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Ue, pertanto, continueranno ad applicare la normativa europea in materia di tutela dei consumatori anche se il commerciante ha sede nel Regno Unito.
In particolare, si applicheranno i seguenti atti normativi:
- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- direttiva sui diritti dei consumatori
- direttiva sulle clausole abusive nei contratti
- direttiva sulle vendite e sulle garanzie dei beni di consumo
- direttiva sull’indicazione dei prezzi
- direttiva sui pacchetti turistici
In quanto consumatore residente in UE, si potrà citare in giudizio in uno Stato membro un commerciante stabilito nel Regno Unito?
Se il commerciante extra UE commercializza i suoi prodotti in un paese UE, potrà essere citato in giudizio nello Stato membro del consumatore; in questo caso, il recesso del Regno Unito non avrà alcun effetto sui diritti dei consumatori europei.
Se il commerciante con sede nel Regno Unito non commercializza i suoi prodotti nello stato del consumatore, i diritti dei consumatori dipenderanno da quanto previsto dalle norme del Regno Unito.
La sentenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’UE potrà essere eseguita nel Regno Unito dopo la data di recesso?
Una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’UE potrà essere eseguita nel Regno Unito solo se un organo giurisdizionale britannico deciderà di riconoscerla.
I consumatori potranno ancora risolvere una controversia per via extragiudiziale con un commerciante stabilito nel Regno Unito?
Dopo la data del recesso, le norme dell'UE in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie e risoluzione delle controversie online non si applicheranno più al Regno Unito. Non sarà possibile utilizzare la piattaforma dell'UE per la risoluzione delle controversie online (piattaforma ODR) per risolvere le controversie con i commercianti stabiliti nel Regno Unito, né con ogni probabilità, si potrà ricorrere alla Rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net).
Il pacchetto vacanze acquistato da un'agenzia di viaggi nel Regno Unito sarà ancora protetto a norma del diritto dell'UE dopo la data del recesso?
Ciò dipende dal fatto che l’operatore stabilito nel Regno Unito proponga o meno i suoi pacchetti nello Stato membro dell’UE del consumatore. In caso affermativo, l’operatore sarà obbligato come qualsiasi altro operatore stabilito in un paese terzo, a fornire protezione in caso d'insolvenza a norma della legislazione dello Stato membro dell'UE del consumatore/viaggiatore.
Se l’agenzia di viaggi con sede nel Regno Unito non commercializza il pacchetto vacanze nello Stato del consumatore, le tutele di quest’ultimo dipenderanno dal diritto del Regno Unito.
La Brexit inciderà sulla sicurezza e la qualità dei farmaci immessi sul mercato dell'UE? L’accesso ai farmaci sarà limitato?
Il recesso del Regno Unito non avrà alcun impatto sull'alta qualità e sulla sicurezza che i pazienti dell'UE si aspettano dai farmaci che assumono. Un farmaco fornito da una farmacia o prescritto da un medico in uno Stato membro dell'UE dopo la data del recesso non sarà diverso in termini di qualità, sicurezza ed efficacia dai farmaci forniti o prescritti prima del recesso del Regno Unito.
Per quanto riguarda l’accesso, in linea di principio questo dovrebbe rimanere invariato. Tuttavia, la possibilità di un impatto temporaneo sulla fornitura di alcuni farmaci non può essere del tutto esclusa.
La Commissione europea e l'Agenzia europea per i medicinali stanno monitorando attentamente la situazione. Ogni governo nazionale ha un ruolo da svolgere. In ogni caso, la carenza di farmaci purtroppo non è rara ed è già causata da diversi motivi non connessi al recesso del Regno Unito. L'Agenzia europea per i medicinali e le autorità nazionali di regolamentazione hanno esperienza nell'affrontare queste situazioni e adottano le misure necessarie affinché i pazienti ricevano il giusto parere in merito al loro trattamento.
Quali norme sulla protezione dei dati dovranno essere rispettate dalle imprese per trasferire i dati al di fuori dell'UE?
Le norme UE in materia di protezione dei dati (il regolamento generale sulla protezione dei dati- GDPR) consentono il trasferimento di dati personali verso un paese terzo se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha fornito le seguenti garanzie:
- clausole tipo di protezione dei dati. Sul sito web della Commissione sono disponibili tre serie di clausole tipo: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en
- norme vincolanti d'impresa: norme sulla protezione dei dati giuridicamente vincolanti approvate dalla competente autorità per la protezione dei dati che si applicano nell'ambito di un gruppo di imprese;
- codici di condotta approvati, insieme ad impegni vincolanti e applicabili del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento del paese terzo in cui i dati sono trasferiti;
- meccanismi di certificazione approvati, unitamente all'impegno vincolante e azionabile del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento del paese terzo.
(Fonte : “Diritti dei consumatori in caso di mancato accordo” Marzo 2019)