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Mezzi di pagamento: Wind, Vodafone e Fastweb multate dall’Antitrust per condotte discriminatorie

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Si è conclusa con una multa a Wind, Vodafone e Fastweb, l’indagine avviata lo scorso novembre dall’Antitrust volta a verificare la legittimità del comportamento posto in essere dai tre operatori di telefonia che non consentivano ai propri clienti, titolari di un conto corrente presso banche con sede in un Paese dell’UE diverso dall’Italia, di pagare i servizi di telefonia mediante l’addebito diretto sul conto.

Il procedimento, in particolare quello nei confronti di Wind Tre S.p.a, era stato avviato dall’Autorità dopo una segnalazione del nostro Centro che aveva rinviato al vaglio dell’AGCM il caso di un consumatore belga cui non era consentito di pagare il servizio di telefonia tramite un addebito diretto sul proprio conto corrente poiché il suo IBAN non iniziava con la sigla nazionale “IT”.

Dall’indagine è emerso che l’impedimento traeva origine dall’utilizzo, per gli incassi dei pagamenti effettuati dagli utenti, del servizio SEDA, un servizio opzionale e aggiuntivo al sistema SEPA, le cui funzionalità contribuirebbero, a detta degli operatori, ad un elevato livello di sicurezza e prevenzione delle frodi a vantaggio dei consumatori, ma che viene adottato prevalentemente da istituti di credito italiani.

Tale condotta, tuttavia, impedendo l’utilizzo dell’addebito diretto sul conto ai consumatori i cui conti correnti sono stati accesi presso un istituto bancario non italiano ma europeo, ha di fatto comportato una discriminazione tra i sistemi di pagamento all’interno dell’ Unione Europea vietata dal Regolamento (UE) n. 260/2012. Invero, l’art. 9 del regolamento, il cui fine ultimo è quello di

realizzare un mercato unico dei pagamenti, stabilisce che “Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’art. 3”.

Secondo l’Autorità, la scelta di ricorrere al servizio opzionale SEDA, che di fatto impedisce l’utilizzo di IBAN non italiani non “può certo rappresentare un esimente per il creditore che non si sia dotato di procedure interne specifiche al fine di adeguarsi alla normativa europee, così impedendo ai clienti di eseguire il pagamento dei servizi mediante domiciliazione bancaria su documenti e determinando discriminazioni tra questi e i conti italiani”.

Alla luce delle suddette evidenze, l’Autorità ha ritenuto di sanzionare Wind e Vodafone nella misura di 800.000 euro ciascuna e Fastweb per 600.000 euro. Le stesse, tuttavia, nelle more del procedimento, si erano impegnate:

L’Antitrust ha, invece, accolto gli impegni presentati da Telecom Italia (TIM) relativi all’implementazione delle funzionalità dei sistemi per l’accoglimento delle richieste di domiciliazione bancaria su conti esteri entro giugno 2019.

Le politiche anti-discriminatorie dell’UE pervadono tutta la normativa europea e, in materia di pagamento, va altresì ricordato il Regolamento (UE) 2018/302, applicabile dallo scorso 3 dicembre 2018 e volto ad impedire i blocchi geografici ingiustificati. In particolare, l’art. 5 che vieta al professionista, nell’ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, di applicare condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione.

 

 

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