Seguici su
Viaggiare in autobus nell’Ue: quali tutele per i passeggeri
Visite: 840
Organizzare il proprio viaggio in autobus attraverso i paesi dell’Unione Europea può rappresentare una valida alternativa per trascorrere una vacanza low cost senza, tuttavia, esser costretti a rinunciare ai propri diritti. I consumatori che scelgono tale mezzo di trasporto, infatti, godono di una serie di diritti pari a quelli riconosciuti a quanti scelgono di utilizzare l’aereo, il treno o la nave per spostarsi. Tali diritti sono sanciti dal Regolamento UE n. 181/2011 che, entrato in vigore il 1° marzo 2013, si applica ai servizi, svolti con frequenza regolare, su un itinerario determinato con fermate prestabilite la cui percorrenza, all’interno dell’Unione Europea, sia superiore a 250 chilometri.
Rientrano tra i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo il diritto a non essere discriminati sulla base della propria nazionalità o paese di residenza o a causa di una disabilità sia durante la fase di acquisto del biglietto che durante il viaggio stesso. I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta devono, infatti, essere messi in condizione di viaggiare agevolmente e senza costi aggiuntivi e l’eventuale accompagnatore deve essere accettato a bordo gratuitamente.
Una tutela specifica è prevista nelle ipotesi di ritardo o cancellazione del servizio al verificarsi delle quali i passeggeri hanno diritto di conoscere tempestivamente le cause del disservizio e il nuovo orario di partenza previsto. I passeggeri hanno, inoltre, il diritto ad essere assistiti mediante la fornitura di pasti e bevande a titolo gratuito e la sistemazione in albergo o altro alloggio se necessario il pernottamento in attesa di essere reinstradati. Il reinstradamento, previsto in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore ai 120 minuti, deve essere offerto non appena possibile o in una data successiva scelta dal viaggiatore e in condizioni di trasporto comparabili. Nel caso in cui il vettore non offra al passeggero la scelta tra il reinstradamento o il rimborso del biglietto, allo stesso è riconosciuto il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto. Rimborso, reinstradamento e risarcimento sono anche garantiti ai passeggeri cui viene negato l’imbarco per l’accettazione di un numero di prenotazioni superiori rispetto ai posti disponibili.
Ma cancellazione e ritardi non sono i soli disservizi che possono verificarsi a bordo dell’autobus; quali sono i nostri diritti se non veniamo portati a destinazione perché l’autista salta le fermate? È successo a cinque compagni di viaggio che avevano prenotato un biglietto con una nota azienda di trasporto in autobus tedesca per raggiungere Milano dalla stazione di Singel in Germania. Il loro itinerario di viaggio prevedeva una fermata a Neuhausen am Rheinfall in Svizzera cui l’autista ometteva di fermarsi. Uno dei compagni di viaggio, che seguiva la tratta con il GPS, si accorgeva che la destinazione era stata superata, ma quando lo fa notare all’autista, questo risponde che non era un suo problema e che sarebbero dovuti tornare indietro a loro spese scaricandoli nel bel mezzo di un piccolo paese svizzero. Il gruppo di amici era costretto ad acquistare dei nuovi biglietti per raggiungere la destinazione con il treno, ma la richiesta di rimborso inviata all’azienda di autobus veniva più volte respinta. L’azienda si limitava a dirsi rammaricata per il comportamento dell’autista e che si sarebbe impegnata a migliorare il servizio. Grazie all’intervento del Centro Europeo Consumatori Italia, i nostri amici hanno ottenuto il rimborso delle spese extra sostenute unitamente alle dovute scuse.