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Risarcimento per volo cancellato o in ritardo: ecco a quali condizioni decide il giudice italiano
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Scoprire, a ridosso della partenza, che il proprio volo è in notevole ritardo o è stato cancellato, può causare gravi inconvenienti: l’acquisto di nuovi biglietti se la compagnia non ci riprotegge su un volo alternativo, la perdita di una prenotazione alberghiera, l’impossibilità di partecipare ad un evento prenotato da mesi. In determinate circostanze, la compensazione dovuta dalla compagnia aerea, quale indennizzo forfettario per le perdite subite, può venire in nostro soccorso, ma cosa accade se la compagnia, nonostante la legge ce ne attribuisca il diritto, non ci corrisponde alcunché? Cosa fare, inoltre, se quella compensazione non è per noi sufficiente e siamo intenzionati a rivolgerci ad un giudice per ottenere il ristoro di quanto perso? La prospettiva di intraprendere le vie legali potrebbe apparire scoraggiante, soprattutto nel caso in cui la compagnia aerea sia straniera; sebbene l’UE abbia predisposto degli strumenti che facilitano la risoluzione giudiziale delle controversie, quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la prima difficoltà che si potrebbe incontrare è quella di individuare il giudice competente a valutare il nostro caso. Il Centro Europeo Consumatori, già in passato aveva affrontato la questione, ma ora intervengono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a definire il controverso dibattito in tema di giurisdizione, affermando che, in sostanza, se un cittadino di nazionalità italiana intraprende un’azione risarcitoria nei confronti di una compagnia avente sede all’estero, a determinate condizioni è il giudice italiano a poter decidere.
La pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3561), scaturisce dal caso di due cittadini italiani che avevano acquistato online dei biglietti Ryanair per la tratta Barcellona-Napoli, successivamente cancellata, e che avevano dunque deciso di citare la compagnia aerea per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non, causato loro da quel disservizio. Il giudizio era stato instaurato dinanzi al Giudice di Pace lucano, nella cui circoscrizione i passeggeri avevano la residenza, ma la compagnia aerea aveva eccepito il cosiddetto “difetto di giurisdizione” e cioè, aveva contestato che fosse il giudice italiano a dover dirimere la controversia. Secondo Ryanair infatti, i passeggeri, al momento dell’acquisto online dei biglietti aerei, avevano accettato le condizioni generali di trasporto, nelle quali era previsto espressamente che, per qualsiasi controversia contro la compagnia irlandese, sarebbe stato competente il giudice dello stato nel quale la compagnia ha sede. Di fronte a tale eccezione, i due passeggeri proponevano regolamento preventivo di giurisdizione e cioè lo strumento attraverso il quale è possibile invocare la Corte di Cassazione affinché intervenga ad individuare direttamente il giudice dinanzi al quale instaurare correttamente il giudizio. Le Sezioni Unite hanno affermato che le Convenzioni internazionali devono ritenersi prevalenti sulle singole clausole inserite nelle condizioni di trasporto e poiché l’Irlanda, sede della compagnia Ryanair, aderisce alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, relativa all’unificazione delle regole relative al trasporto aereo internazionale, è proprio tale Convenzione a prevalere. In particolare, l’articolo 33 della Convenzione, nell’ipotesi di risarcimento dei danni in materia di disagi sofferti per inadempienze delle compagnie aeree prevede una serie di fori alternativi a scelta dell’attore (il soggetto che promuove il giudizio), tra i quali il “tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”. Relativamente al caso di specie, le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione del giudice italiano e dunque la correttezza dell’instaurazione del giudizio da parte dei passeggeri italiani, in considerazione sia del collegamento al luogo di destinazione (Napoli), sia in considerazione del riferimento allo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, sottolineando, a questo proposito, che tale luogo va identificato, nel caso di acquisto online dei biglietti aerei, con il domicilio dell’acquirente quale luogo nel quale lo stesso sia venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine del viaggio e del pagamento del prezzo ad esso relativo.
Se i passeggeri avranno o no diritto a ricevere il ristoro dei danni subiti sarà deciso in seguito; ciò che è certo, è che a deciderlo sarà un giudice italiano.