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Disservizi nel trasporto aereo: a quante compensazioni pecuniarie si ha diritto nello stesso viaggio? La Corte UE risponde

CorteCompensazioneCancellazioni e ritardi aerei rappresentano eventualità contro cui l’Unione Europea ha previsto efficaci rimedi; come ha recentemente ricordato il Commissario europeo per i trasporti Adina Vălean “L'Unione Europea è l'unica regione al mondo in cui i cittadini sono completamente tutelati da un insieme di diritti dei passeggeri”; basti pensare, infatti, al Regolamento (CE) 261/04 che, nel trasporto aereo, riconosce al passeggero che subisca un disservizio un indennizzo forfettario in denaro (la c.d. compensazione pecuniaria) al verificarsi di determinate circostanze oltre al rimborso del prezzo del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo e al diritto all’informazione e all’assistenza.

In claris non fit interpretatio”: quando la legge è chiara basta verificare che la propria situazione rientri in quella contemplata dalla normativa per comprendere a cosa si ha diritto. Cosa accade invece quando ci si trova a dover fronteggiare una situazione che le norme non prevedono? Come ci si orienta nel (a volte inesplorato) mare magnum di disposizioni e articoli di legge? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea svolge in tal senso un ruolo di fondamentale importanza, intervenendo ad interpretare le norme ed illuminare i giudici dei singoli Stati Membri su questioni di non immediata comprensione, al fine di definire questioni controverse sorte all’interno di un giudizio nazionale.

Proprio a tale rilevante ruolo della Corte di Giustizia si è fatto recentemente ricorso in un giudizio instaurato dinanzi all’ Helsingin hovioikeus, Corte di Appello di Helsinki: alcuni viaggiatori finlandesi avevano prenotato con la compagnia nazionale Finnair un volo diretto Helsinki-Singapore, cancellato poi a seguito di un guasto tecnico all’apparecchio. Dopo aver accettato l’offerta della compagnia aerea, i viaggiatori venivano imbarcati su un volo alternativo Helsinki- Singapore via Chongqing (Cina), con partenza prevista il giorno successivo a quello della cancellazione; tuttavia, nuovamente a causa di un guasto tecnico al timone dell’apparecchio, il volo giungeva a destinazione con più di 3 ore di ritardo. I passeggeri agivano dunque in giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria di 600 euro per passeggero prevista in caso di cancellazione del volo, ma anche per ottenere l’ulteriore compensazione, di 600 euro anch’essa, per il secondo disservizio subito, e cioè per il ritardo del volo alternativo. La Finnair, era tuttavia determinata a riconoscere ai passeggeri solo la prima delle compensazioni richieste, sostenendo che non fosse ammissibile chiedere ben due compensazioni in forza del Regolamento 261/04. La Corte Finlandese, rinviava alla Corte di Giustizia l’annosa questione, chiedendo se  un passeggero aereo che avesse beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo e avesse accettato il volo alternativo che gli era stato proposto, potesse pretendere che gli fosse riconosciuta una compensazione pecuniaria anche per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si fosse protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo fosse lo stesso del volo cancellato.

A tale proposito, la Corte ha osservato che il Regolamento 261/04 non prevede alcuna limitazione dei diritti dei passeggeri che si trovino ad usufruire di un volo alternativo e dunque nessuna limitazione può essere imposta al diritto di ricevere la compensazione pecuniaria. I passeggeri che hanno subito cancellazioni o ritardi prolungati infatti, “hanno sopportato … disagi tanto in relazione alla cancellazione del volo da essi inizialmente prenotato quanto successivamente, a causa del ritardo prolungato del loro volo alternativo. Di conseguenza, risulta conforme all’obiettivo consistente nel rimediare a tali gravi disagi il fatto di riconoscere a detti passeggeri un diritto a compensazione pecuniaria per ciascuno di tali disagi successivi.

 

 

 

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