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Prezzi dei biglietti aerei: la Corte di giustizia dell’UE si pronuncia su quali costi devono essere indicati in modo chiaro nelle offerte online
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A chi non è mai capitato di imbattersi in una tariffa aerea vantaggiosa, pubblicizzata in primo piano sulla home page di siti web di compagnie o intermediari, per poi scoprire, al momento del pagamento, che il prezzo era quasi raddoppiato? Tasse, scelta del posto, bagaglio aggiuntivo, supplementi per la carta di credito utilizzata, operazioni di check-in…sono innumerevoli le voci di costo che fanno lievitare l’allettante prezzo “acchiappa click” e se alcuni di questi dipendono dai servizi opzionali che il viaggiatore sceglie liberamente, ad esempio per un maggiore comfort, altri possono configurarsi quali costi inevitabili e dunque prevedibili, di cui il consumatore dovrebbe essere informato prima dell’inizio del processo di prenotazione.
Proprio tali considerazioni sono state oggetto, nel 2011, di un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Ryanair, che aveva pubblicato sul proprio sito internet dei prezzi che con comprendevano, sin dalla loro prima visualizzazione, tre elementi fondamentali: 1) l’importo dell’IVA per i voli nazionali; 2) i costi del check-in effettuato online e 3) i supplementi dovuti in caso di pagamenti con una carta di credito differente da quella prescelta dalla compagnia. L’Antitrust aveva ritenuto che tali componenti del prezzo fossero inevitabili e che dunque il consumatore ne dovesse essere informato sin dalla prima pubblicizzazione del prezzo e cioè in un momento antecedente all’avvio della prenotazione del biglietto. La compagnia era stata sanzionata per pratiche commerciali sleali, ma si era rivolta al giudice amministrativo per perorare le proprie ragioni; respinto tale ricorso, adiva il Consiglio di Stato che rimetteva alla Corte UE la definizione della questione fondamentale: i costi oggetto dei provvedimenti dell’Antitrust sono effettivamente inevitabili e prevedibili e pertanto da includere nella pubblicazione dell’offerta iniziale?
La Corte ha recentemente reso nota la propria posizione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il vettore aereo ha l’obbligo di indicare sin da subito, nelle proprie offerte online, la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Nello specifico, per quanto riguarda le tre tipologie di costo oggetto dei provvedimenti dell’AGCM, la Corte ha stabilito che:
- per quanto riguarda gli oneri relativi al check-in online, quando sussiste almeno un’opzione di check-in gratuito, tali oneri debbano essere qualificati come supplemento di prezzo, opzionale, e pertanto non devono essere necessariamente indicati nell’offerta inziale. Se invece la compagnia propone una o più modalità di check-in a pagamento, senza quindi alcuna possibilità di check- in gratuito, gli oneri relativi a tale operazione devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale.
- Relativamente all’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, questa, al contrario dell’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, rappresenta un supplemento di prezzo opzionale e dunque non necessariamente deve essere compresa nell’offerta iniziale.
- Per quanto concerne la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quelle prescelta dalla compagnia, questa costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile e quindi deve essere visualizzato nell’offerta iniziale; se la prevedibilità di questo supplemento è riconducibile alla politica del vettore in materia di modalità di pagamento, il suo carattere inevitabile trova giustificazione nella circostanza che l'apparente scelta lasciata ai consumatori di utilizzare o meno la carta prescelta dalla compagnia, dipende in realtà da una condizione imposta dalla compagnia stessa, con la conseguenza che la gratuità del servizio finisce con l’essere riservata ad una cerchia ristretta di consumatori, mentre la restante parte deve o rinunciare alla gratuità del servizio o alla finalizzazione dell’acquisto nell’immediato e effettuare successivamente operazioni potenzialmente costose per soddisfare la condizione loro richiesta, con il rischio, una volta concluse tali operazioni, di non poter più beneficiare del prezzo originariamente indicato.