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Voucher/rimborsi: avviata procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per mancato rispetto della normativa UE
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La Commissione Europea ha ufficialmente avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, inviando una lettera di costituzione in mora per violazione della normativa europea a tutela dei passeggeri; nello specifico sono state contestate la non corretta applicazione delle norme contenute nei quattro regolamenti a tutela dei passeggeri nei differenti tipi di trasporto (aereo, ferroviario, in autobus e per mare e vie navigabili interne), e la violazione dell'articolo 12 della direttiva sui pacchetti turistici.
Il casus belli è ormai noto da tempo: sebbene la normativa europea preveda, in caso di cancellazione del servizio di trasporto e di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ad opera dell'organizzatore, il rimborso monetario per il passeggero, la legge 27/2020, in vigore dal 30 aprile, in piena emergenza Covid, consente ai professionisti di assolvere gli obblighi di rimborso tramite un voucher, della validità di 12 mesi. Nei mesi scorsi la Commissione si era già pronunciata contro la normativa italiana, invitando formalmente il nostro stato ad uniformarsi entro il 28 maggio al Regolamento CE 261/2004; l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato era intervenuta con una formale segnalazione a Parlamento e Governo circa il conflitto fra disposizioni nazionali e disciplina europea e da ultimo, anche l’ENAC, ente nazionale per l’aviazione civile, aveva ribadito che almeno le cancellazioni dei voli effettuate a seguito della riapertura dell’aerea Schengen, avvenuta in data 3 giugno, non potevano considerarsi direttamente riconducibili alla pandemia in corso e pertanto non legittimavano i vettori a rimborsare automaticamente i passeggeri mediante voucher. L’Italia ha completamente disatteso tali inviti e segnalazioni, incorrendo così, in data 2 luglio, in una procedura formale di infrazione; è ora necessario che l’Italia risponda formalmente alle argomentazioni della Commissione entro il termine di due mesi, decorsi i quali , la stessa potrà decidere di intervenire con un parere motivato.