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Alitalia e Volotea invertono rotta: sì al rimborso del volo cancellato dopo l’intervento dell’Antitrust
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 3 luglio 2020, aveva annunciato l’avvio di due procedimenti nei confronti delle compagnie aeree Alitalia e Volotea; le condotte oggetto dell’attività istruttoria dell’authority erano rappresentate dall’aver posto in vendita alcuni voli, poi unilateralmente cancellati a causa della pandemia in corso e dall’aver offerto, quale unica alternativa possibile, un voucher in luogo del rimborso, anche per destinazioni relativamente alle quali nessuna misura restrittiva era stata adottata e dunque nessuna conseguenzialità tra epidemia e cancellazione poteva ritenersi esistente.
In aggiunta, l’Antitrust contestava a entrambi i vettori una scarsa assistenza post vendita, sia relativamente ai canali di comunicazione posti a disposizione, sia in termini di informazioni ai passeggeri circa i loro diritti.
A distanza di circa un mese, le compagnie aeree sembrerebbero aver preso atto delle contestazioni e modificato sensibilmente il loro modus operandi. Nelle memorie difensive depositate dai vettori infatti, Alitalia e Volotea, dopo aver ribadito l’eccezionalità della situazione corrente e le difficoltà che questa ha comportato nel tempestivo adeguamento dei servizi di assistenza, hanno reso note le misure adottate per l’inversione di rotta in direzione della conformità alla normativa vigente.
Informazioni più chiare, comunicazioni dirette sulla cancellazione del volo e link ipertestuali che direttamente reindirizzano alla possibilità di richiedere il rimborso monetario, così come previsto dal Regolamento CE 261/2004. Il voucher sembrerebbe non essere più l’unica alternativa possibile in caso di volo cancellato, ma, laddove preferito, sarebbe persino di valore superiore al prezzo del biglietto originariamente acquistato e, nel caso di Alitalia, utilizzabile anche per persona diversa dal passeggero.
Inoltre entrambe le compagnie hanno limitato l’utilizzo della pandemia da Covid-19 come causa della cancellazione ai soli casi in cui, il servizio di trasporto, non risulta oggettivamente possibile.
A seguito di tali adeguamenti l’Antitrust ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare nei confronti dei vettori, sebbene i procedimenti principali per l’accertamento di pratiche commerciali scorrette restino in corso.
Per prendere visione delle specifiche misure adottate da ciascun vettore, è possibile leggere i testi dei rispettivi provvedimenti sul sito dell’Autorità: