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Rimborso o voucher? L’Italia “assolta”, l’UE archivia il procedimento di infrazione

epopea VoucherIl procedimento di infrazione avviato il 2 luglio scorso nei confronti dell’Italia, per l’emanazione di provvedimenti legislativi contrari alla normativa europea su pacchetti turistici e sui diritti dei passeggeri, si è concluso il 30 ottobre con una archiviazione. Ciò significa che nessuna sanzione verrà comminata, non solo al nostro Paese, ma anche a Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Polonia e Portogallo, dal momento che, come si legge sul sito della Commissione Europea “ questi paesi hanno corretto la loro legislazione oppure la legislazione che hanno introdotto è giunta a scadenza”.

Ripercorriamo brevemente quella che potremmo definire una vera e propria saga: la normativa emergenziale (art. 88 bis della legge  30 aprile 2020 n. 27)  emanata negli scorsi mesi per disciplinare le cancellazioni  che la pandemia ha determinato di  pacchetti turistici e contratti di trasporti, prevedeva infatti che, in caso di risoluzione del contratto a causa del Covid-19 , il consumatore fosse obbligato ad accettare un voucher, sebbene la normativa europea assicurasse il rimborso in denaro. Decisione indigesta a molti viaggiatori, i quali hanno ricevuto, a fronte della rinuncia forzata alle tutele comunitarie, almeno la garanzia del rimborso dei voucher stessi alla scadenza, prevista dall’intervento, per così dire “correttivo”, delle disposizioni nazionali. È stato, infatti, previsto in extremis che, decorsi 18 mesi dall’emissione (12 per i servizi di trasporto), il consumatore ha diritto ad ottenere un rimborso monetario in caso di inutilizzo del voucher stesso.  Tali disposizioni, di carattere eccezionale, sono applicabili solo ai contratti con esecuzione prevista fra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, per risoluzioni/cancellazioni effettuate entro il 31 luglio. Tale limite temporale ha permesso all’Italia di ottenere la chiusura della procedura di infrazione senza nessuna sanzione a carico; la Commissione ha ritenuto di non dover procedere ulteriormente in quanto la normativa emergenziale adottata dall’Italia è giunta a scadenza e, seppur dilatando le tempistiche, non avrebbe privato in toto i consumatori del diritto al rimborso monetario previsto dalla normativa europea.

Si ritornerebbe ora alle condizioni pre-Covid19; chi subisce una cancellazione avrà diritto a richiedere il rimborso monetario, chi ha ricevuto il voucher potrà chiederne il rimborso alla scadenza. In questo contesto, in cui la “legittimità europea” dello scenario sembrerebbe essere ripristinata, le nuove restrizioni imposte a macchia di leopardo su territori italiani ed europei, che stanno comportando l’impossibilità a viaggiare per molti consumatori, quali conseguenze avranno sui diritti degli stessi, stante l’assenza di una normativa emergenziale ad hoc? È indiscutibile che, in tali circostanze, ritorni l’applicabilità dell’impedimento non imputabile al passeggero (art. 945 Codice della navigazione) e dell’impossibilità sopravvenuta a beneficiare della prestazione (art. 1463 c.c.) in applicazione dei quali si ha diritti al rimborso ma probabilmente la “voucher saga” non è ancora terminata.

 

 

 

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