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Pneumaticone: sanzione Antitrust da 500 000 euro per pratiche commerciali scorrette
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L’ormai (infelicemente) nota società spagnola Pneumaticone 2016 S.L., attiva sino ad agosto 2020 nella vendita online di pneumatici, torna a fare notizia ricevendo una multa da 500 000 euro dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nello scorso aprile, l’Antitrust aveva già ordinato a Pneumaticone di sospendere provvisoriamente la vendita di prodotti che, pubblicizzati a prezzi vantaggiosi e competitivi, nei fatti non venivano recapitati agli acquirenti; la società nella maggior parte dei casi, ha persino omesso di rimborsare i malcapitati consumatori e tali condotte non sono certo sfuggite alla lente dell’Autorità che, nell’ultimo bollettino , rende note le motivazioni della sanzione comminata.
Le condotte oggetto del provvedimento consistono essenzialmente nell’aver commercializzato varie tipologie di pneumatici, pubblicizzandoli come immediatamente disponibili e impegnandosi a consegnarli entro 15 giorni lavorativi, “salvo poi, da un lato, non consegnare i prodotti acquistati online e, dall’altro lato, frapponendo ostacoli all’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti di recesso e rimborso derivanti dal rapporto contrattuale” e nel mancato rispetto degli obblighi contrattuali di informazione, relativamente “all’assenza del modulo per l’esercizio del diritto di recesso e alla mancata indicazione della possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, nonché nella violazione della disciplina in tema di diritto di recesso del consumatore, attraverso un’ingiustificata limitazione alla raccomandata A.R. come strumento per la comunicazione della volontà di recedere e l’applicazione di costi in caso di recesso”.
Le memorie difensive presentate da Penumaticone, che ha sostenuto di aver prontamente adeguato i termini e le informazioni pre-contrattuali e di aver rimborsato, almeno sino al 26 febbraio 2020, data di invio della comunicazione, tutti i consumatori in attesa di rimborso, non hanno evidentemente convinto l’Autorità che ha deliberato l’irrogazione di una sanzione di 400 000 euro per le reiterate mancate consegne e una sanzione di 100 000 euro per le pratiche concernenti le limitazioni all’esercizio del diritto di recesso e l’assenza delle dovute informazioni contrattuali. A tale proposito, l’Antitrust ha precisato che nel settore del commercio online, gli obblighi informativi in capo al professionista non si limitano alla fase dell’acquisto, ma permangono anche durante l’esecuzione dell’ordine e la sua preparazione in modo tale che, laddove il venditore non riesca ad evadere l’ordine alle condizioni pubblicizzate, l’acquirente possa scegliere liberamente di rivolgersi ad altro professionista.
Le violazioni del Codice del Consumo, integranti vere e proprie pratiche commerciali scorrette nelle quali l’AGCM ha ravvisato, nello specifico, atteggiamenti dilatori e/o ostruzionistici nonché profili di ingannevolezza e di aggressività, sarebbero state reiterate anche successivamente alla sospensione delle vendite, come testimonierebbero le segnalazioni registrate sino ad ottobre 2020 non solo dall’Autorità, ma anche dal Centro Europeo Consumatori Italia che ha ricevuto, nel corso dell’intero anno, circa 800 richieste di assistenza da parte di acquirenti in attesa di ottenere indietro il denaro speso per pneumatici mai consegnati. Il Centro ha inoltre effettuato anche una cd. “segnalazione esterna” nei confronti di Pneumaticone, secondo la funzione di cui è stato investito a norma del regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l’esecuzione della normativa a tutela i consumatori (CPC network).
Infine, nonostante la società abbia fornito, nella comunicazione ufficiale di sospensione dell’attività, il contatto di un legale cui rivolgersi per ottenere le somme spettanti, ad oggi la sorte dei malcapitati acquirenti non sembrerebbe aver registrato significativi risultati. Pnuematicone ha infatti semplicemente comunicato di versare in condizioni finanziarie critiche per cause “da addebitarsi alle Banche da un lato ed all’Agenzia delle Entrate Spagnola dall’altro”, circostanza che, seppure fosse vera, non varrebbe a giustificare il grave vulnus inflitto a incolpevoli consumatori.