{"id":10029,"date":"2025-03-13T09:56:27","date_gmt":"2025-03-13T08:56:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=10029"},"modified":"2025-03-13T09:56:29","modified_gmt":"2025-03-13T08:56:29","slug":"cortedigiustiziauecorte-di-giustizia-ue-la-carta-dimbarco-e-sufficiente-a-dimostrare-la-prenotazione-confermata-del-volo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/cortedigiustiziauecorte-di-giustizia-ue-la-carta-dimbarco-e-sufficiente-a-dimostrare-la-prenotazione-confermata-del-volo\/","title":{"rendered":"Corte di giustizia UE: la carta d\u2019imbarco \u00e8 sufficiente a dimostrare la prenotazione confermata del volo"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>Corte di giustizia UE<\/strong> torna a pronunciarsi sui <strong>diritti dei passeggeri aerei<\/strong>. Una sua recente sentenza, emessa nella <strong>causa <\/strong>C-20\/24, <strong>ha stabilito che <\/strong>il possesso della carta d\u2019imbarco \u00e8 sufficiente a dimostrare una prenotazione confermata<strong> su un volo e che<\/strong> il pagamento del prezzo di un viaggio tutto compreso, incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il <strong>diritto alla compensazione<\/strong> in caso di ritardo prolungato del volo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso specifico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un vettore aereo che opera voli charter stipulava un contratto con un operatore turistico, impegnandosi a fornire voli in date specifiche. L\u2019operatore turistico, dopo aver acquistato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri. I due passeggeri aerei che hanno sollevato il caso effettuavano un viaggio \u201ctutto compreso\u201d, ossia una combinazione di due o pi\u00f9 tipi diversi di servizi turistici per lo stesso viaggio o vacanza. Il contratto per tale viaggio veniva stipulato tra una societ\u00e0 terza a nome dei due passeggeri e l\u2019operatore turistico. Nell\u2019ambito di questo pacchetto era incluso un volo da Tenerife a Varsavia, che subiva un ritardo di oltre 22 ore all\u2019arrivo.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito del disservizio, i passeggeri richiedevano al vettore aereo la compensazione prevista dal <strong><a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/trasporto-aereo\/\">Regolamento (CE) n. 261\/2004<\/a><\/strong>, che disciplina il diritto dei passeggeri alla compensazione e all&#8217;assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Per attestare la propria legittimazione ad agire e ottenere il risarcimento per il ritardo subito, i passeggeri fornivano copie delle rispettive carte d\u2019imbarco al vettore aereo, il quale, tuttavia, rifiutava la compensazione. Secondo il vettore, i passeggeri non risultavano in possesso di una prenotazione confermata e pagata per quel volo. Le carte d\u2019imbarco presentate, inoltre, non sarebbero state sufficienti a dimostrare il diritto alla compensazione. Inoltre, il vettore sosteneva che il viaggio \u201ctutto compreso\u201d fosse stato acquistato da una societ\u00e0 terza a condizioni preferenziali e che, di conseguenza, i passeggeri avessero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, circostanza che escluderebbe il diritto alla compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice polacco, adito dai due passeggeri si rivolgeva alla Corte di giustizia dell\u2019UE. La domanda di pronuncia pregiudiziale mirava a chiarire se, contrariamente alla posizione del vettore aereo, i passeggeri avessero diritto alla compensazione prevista dal diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il diritto alla compensazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Corte<\/strong> ha risposto in senso <strong>affermativo<\/strong>: \u201c<em>la carta d\u2019imbarco pu\u00f2 costituire un altro titolo attestante che la prenotazione \u00e8 stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall\u2019operatore turistico per il volo di cui trattasi<\/em>\u201d. Di conseguenza, salvo circostanze straordinarie, i passeggeri che si sono presentati al check-in e hanno effettuato il volo, esibendo la relativa carta d\u2019imbarco, devono essere considerati in possesso di una prenotazione confermata per quel volo. Inoltre, la Corte non ha ritenuto che i passeggeri abbiano viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tale condizione si verificherebbe solo nel caso in cui fosse il vettore aereo stesso a concedere loro tale beneficio. Pertanto, il fatto che il costo del pacchetto &#8220;tutto compreso&#8221; sia stato pagato da un soggetto terzo all\u2019operatore turistico e che quest\u2019ultimo abbia poi versato al vettore aereo il prezzo del volo secondo le condizioni di mercato, non impedisce ai passeggeri di beneficiare della compensazione. Infine, la Corte ha precisato che spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le norme del diritto nazionale, che il passeggero ha effettivamente viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza si inserisce nel pi\u00f9 ampio quadro del Regolamento (CE) n. 261\/2004, che statuisce il diritto dei passeggeri alla compensazione in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco. Precisa che lo stesso non si applica \u201cai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico\u201d salvo che non si tratti di \u201cbiglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici\u201d. Per altre informazioni sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, consulta il <strong><a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/pubblicazioni\/pubblicazioni-trasporti\/l-diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-aereo\/\">leaflet informativo<\/a><\/strong> del Centro Europeo Consumatori Italia. <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di giustizia UE torna a pronunciarsi sui diritti dei passeggeri aerei. 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