{"id":10481,"date":"2025-12-15T15:19:10","date_gmt":"2025-12-15T14:19:10","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=10481"},"modified":"2025-12-15T15:19:10","modified_gmt":"2025-12-15T14:19:10","slug":"corte-di-giustizia-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/corte-di-giustizia-ue\/","title":{"rendered":"Corte di giustizia UE: gli animali da compagnia sono inclusi nella nozione di \u201cbagagli\u201d aerei"},"content":{"rendered":"<p>Quando si <strong>viaggia in aereo con un animale da compagnia<\/strong>, quali sono le <strong>responsabilit\u00e0 delle compagnie aeree in caso di smarrimento o danno<\/strong>, in particolare se l\u2019animale viene trasportato nella stiva? A fare chiarezza \u00e8 intervenuta la <strong>Corte di Giustizia UE<\/strong> che, con una <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2025-10\/cp250133it.pdf\" rel=\"noopener\"><strong>recente sentenza (causa C-218\/24)<\/strong><\/a>, ha stabilito che, ai fini del trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di \u201c<strong>bagagli<\/strong>\u201d. Di conseguenza, il <strong>risarcimento del danno <\/strong>derivante dalla sua perdita o dal danneggiamento segue lo stesso regime previsto per i bagagli.<\/p>\n<p><strong>Il caso specifico<\/strong><\/p>\n<p>Una passeggera viaggiava con il proprio cane su un volo operato dalla compagnia aerea Iberia, da Buenos Aires a Barcellona. A causa delle dimensioni e del peso dell\u2019animale, il cane doveva essere trasportato nella stiva all\u2019interno di un apposito trasportino; tuttavia, al momento del check-in, la passeggera <strong>non effettuava una dichiarazione speciale di interesse <\/strong>alla consegna a destinazione, ossia la comunicazione con cui il passeggero segnala un valore particolare del bagaglio e pu\u00f2 ottenere una tutela risarcitoria pi\u00f9 elevata. Durante le operazioni di trasporto verso l\u2019aeromobile, l\u2019animale fuggiva e non era pi\u00f9 possibile recuperarlo.<\/p>\n<p>La passeggera chiedeva quindi un risarcimento di 5.000 euro per il danno morale subito in seguito alla perdita del proprio animale. La compagnia aerea riconosceva la propria <strong>responsabilit\u00e0 e il diritto al risarcimento<\/strong>, ma <strong>entro i limiti previsti per i bagagli consegnati<\/strong>. Il giudice spagnolo chiamato a esaminare <strong>la domanda di risarcimento<\/strong> adiva la Corte di giustizia dell\u2019UE per chiarire se la nozione di \u201cbagagli\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 17, paragrafo 2, della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/convention\/2001\/539\/oj\/ita\" rel=\"noopener\"><strong>Convenzione di Montreal<\/strong><\/a>, in combinato disposto con l\u2019articolo 22, paragrafo 2, della stessa Convenzione, escludesse o meno gli animali da compagnia che viaggiavano con i passeggeri.<\/p>\n<p><strong>La decisione della Corte<\/strong><\/p>\n<p>La Corte di giustizia ha chiarito che <strong>gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di \u201cbagagli\u201d<\/strong>. Sebbene, nel linguaggio comune, il termine rinvii prevalentemente a oggetti, ci\u00f2 non consente di escludere che un animale possa rientrare in tale categoria ai fini del trasporto aereo. Secondo la Convenzione di Montreal, infatti, il trasporto internazionale effettuato dagli aeromobili riguarda passeggeri, bagagli e merci. Poich\u00e9 la nozione di \u201cpersone\u201d comprende esclusivamente i passeggeri, un animale da compagnia non pu\u00f2 essere assimilato a questi ultimi e deve pertanto essere ricondotto alla categoria dei bagagli.<\/p>\n<p>Di conseguenza, ai fini del trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di \u201cbagagli\u201d e il <strong>risarcimento del danno derivante dalla sua perdita \u00e8 soggetto al relativo regime di responsabilit\u00e0<\/strong>. La Corte ha inoltre sottolineato che, in assenza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilit\u00e0 del vettore aereo per la perdita dei bagagli copre sia il danno materiale sia il danno morale. Qualora il passeggero ritenga tale limite insufficiente, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione consente di fissare un importo risarcitorio pi\u00f9 elevato, previo accordo con il vettore aereo e, se previsto, il pagamento di una tariffa supplementare.<\/p>\n<p>Pur chiarendo che, sotto il profilo giuridico, gli animali da compagnia rientrano nella categoria dei \u201cbagagli\u201d, la Corte di giustizia UE ha precisato che <strong>tale qualificazione non incide sulle tutele<\/strong> previste per il loro benessere. Il trasporto aereo deve infatti svolgersi nel pieno r<strong>ispetto delle esigenze di sicurezza e di cura dell\u2019animale<\/strong>, in conformit\u00e0 alla normativa europea in materia di benessere animale. Le compagnie aeree restano pertanto tenute a <strong>garantire condizioni di trasporto adeguate e sicure<\/strong>.<\/p>\n<p>La sentenza della Corte di giustizia si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, caratterizzato da una crescente attenzione ai <strong>diritti dei passeggeri che viaggiano con animali da compagnia<\/strong>. Accanto ai chiarimenti sul regime di responsabilit\u00e0 delle compagnie aeree, \u00e8 importante conoscere anche le regole che disciplinano concretamente il trasporto degli animali, come quelle recentemente aggiornate <strong>dall\u2019ENAC (Ente Nazionale per l\u2019Aviazione Civile)<\/strong>. Le <a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/trasporto-aereo-per-animali-domestici-enac-apre-la-cabina-anche-a-quelli-di-taglia-media-e-grande\/\"><strong>nuove disposizioni<\/strong><\/a> consentono l\u2019accesso in cabina anche agli animali domestici di taglia media o grande, superando il precedente limite di 8\u201310 kg.<\/p>\n<p>Le compagnie possono autorizzare l\u2019accesso in cabina anche a animali pi\u00f9 pesanti, purch\u00e9 il peso complessivo di animale e trasportino non superi quello di un passeggero medio. Ogni compagnia pu\u00f2 stabilire autonomamente le proprie modalit\u00e0 operative, le condizioni di trasporto e gli eventuali costi aggiuntivi; per questo \u00e8 fondamentale <strong>informarsi in anticipo presso il vettore scelto<\/strong>, soprattutto in caso di limiti specifici sul peso complessivo di animale e trasportino.<\/p>\n<p>Infine, per viaggiare in tranquillit\u00e0 e garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe, \u00e8 fondamentale conoscere <a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/animalidomesticicome-viaggiare-in-ue-con-i-tuoi-animali-domestici\/\"><strong>le regole principali e seguire alcuni consigli pratici per spostarsi in sicurezza con i propri animali nell\u2019UE.<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si viaggia in aereo con un animale da compagnia, quali sono le responsabilit\u00e0 delle compagnie aeree in caso di smarrimento o danno, in particolare se l\u2019animale viene trasportato nella stiva? 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