{"id":10583,"date":"2026-01-20T13:12:59","date_gmt":"2026-01-20T12:12:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=10583"},"modified":"2026-01-20T13:12:59","modified_gmt":"2026-01-20T12:12:59","slug":"corte-di-giustizia-ue-il-rimborso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/corte-di-giustizia-ue-il-rimborso\/","title":{"rendered":"Corte di giustizia UE: il rimborso del volo cancellato deve includere la commissione riscossa dall\u2019intermediario"},"content":{"rendered":"<p>Quando un <strong>volo viene cancellato<\/strong>, a quale importo ha diritto il passeggero a titolo di <strong>rimborso<\/strong>? Solo il costo del biglietto o anche le commissioni pagate al momento dell\u2019acquisto tramite un intermediario, come un\u2019agenzia di viaggi o una piattaforma online? A fornire una risposta chiara \u00e8 intervenuta la <strong>Corte di giustizia UE<\/strong> che, con la recente sentenza nella <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/site\/upload\/docs\/application\/pdf\/2026-01\/cp260003it.pdf\" rel=\"noopener\"><strong>causa C-45\/24<\/strong><\/a>, ha stabilito che il rimborso del prezzo del biglietto deve comprendere anche la <strong>commissione riscossa dall\u2019intermediario<\/strong>. E questo vale anche se la compagnia aerea non conosce l\u2019importo esatto di tale commissione. Una decisione che chiarisce l\u2019interpretazione del <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32004R0261\" rel=\"noopener\"><strong>regolamento UE 261\/2004 su compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Il caso specifico<\/strong><\/p>\n<p>Diversi viaggiatori acquistavano, tramite il portale di prenotazione dell\u2019<strong>agenzia di viaggi Opodo<\/strong>, biglietti aerei per un volo di andata e ritorno operato dalla <strong>compagnia aerea KLM<\/strong> da Vienna (Austria) a Lima (Per\u00f9). Poich\u00e9 i <strong>voli venivano annullati<\/strong>, la compagnia aerea rimborsava ai passeggeri l\u2019importo versato, trattenendo tuttavia circa 95 euro, corrispondenti alla commissione di intermediazione fatturata da Opodo al momento dell\u2019acquisto.<\/p>\n<p>I passeggeri trasferivano i propri diritti al rimborso a un\u2019associazione di tutela dei consumatori, la quale faceva valere, dinanzi ai giudici austriaci, che il <strong>rimborso del prezzo dei biglietti avrebbe dovuto includere anche la commissione di intermediazione<\/strong> applicata dall\u2019agenzia di viaggi, che agiva in qualit\u00e0 di intermediario della compagnia aerea. KLM, dal canto suo, sosteneva di <strong>non essere tenuta a rimborsare tale commissione<\/strong>, in quanto non ne conosceva n\u00e9 la riscossione n\u00e9, tantomeno, l\u2019importo esatto.<\/p>\n<p>La <strong>Corte suprema austriaca adiva quindi la Corte di giustizia dell\u2019UE<\/strong> per chiarire la questione. In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se l\u2019articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE 261\/2004, in combinato disposto con l\u2019articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, dovesse essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo, rilevante ai fini del rimborso dovuto in caso di cancellazione del volo, <strong>includesse anche la differenza tra l\u2019importo pagato dal passeggero e quello effettivamente percepito dal vettore aereo<\/strong>, corrispondente alla commissione riscossa dall\u2019intermediario, senza che fosse necessario che la compagnia aerea ne conoscesse l\u2019esatto ammontare.<\/p>\n<p>Il giudice ricordava inoltre che la <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/site\/upload\/docs\/application\/pdf\/2018-09\/cp180128it.pdf\" rel=\"noopener\"><strong>Corte si era gi\u00e0 pronunciata su una questione analoga in una sentenza del 2018<\/strong><\/a>, affermando che le commissioni di intermediazione dovevano essere incluse nell\u2019importo del rimborso, salvo il caso in cui fossero state fissate all\u2019insaputa della compagnia aerea. Tuttavia, tale eccezione, relativa alla conoscenza o meno della commissione da parte del vettore, si prestava a diverse interpretazioni, rendendo necessario un ulteriore chiarimento da parte della Corte.<\/p>\n<p><strong>La decisione della Corte<\/strong><\/p>\n<p>Nella sua pronuncia, la Corte di giustizia UE chiarisce che, \u201c<em>qualora una compagnia aerea accetti che l\u2019intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si pu\u00f2 presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione<\/em>\u201d. Secondo i giudici, la commissione rappresenta infatti una componente \u201cinevitabile\u201d del prezzo del biglietto aereo e deve pertanto ritenersi autorizzata dalla compagnia aerea stessa.<\/p>\n<p>Di conseguenza, in caso di cancellazione del volo, il vettore \u00e8 tenuto a rimborsare anche tale commissione ai passeggeri, senza che sia necessario conoscerne l\u2019importo esatto. Un\u2019interpretazione diversa, osserva la Corte, indebolirebbe la tutela garantita ai passeggeri dal legislatore dell\u2019UE.<\/p>\n<p>Per <strong>maggiori informazioni sui diritti dei passeggeri aerei<\/strong> \u00e8 possibile consultare la <strong>sezione dedicata sul sito del Centro europeo Consumatori Italia: <\/strong><a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/trasporto-aereo\/\"><strong>Trasporto aereo<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando un volo viene cancellato, a quale importo ha diritto il passeggero a titolo di rimborso? 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