{"id":10865,"date":"2026-02-24T13:56:55","date_gmt":"2026-02-24T12:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=10865"},"modified":"2026-02-24T13:56:55","modified_gmt":"2026-02-24T12:56:55","slug":"gdpr-nei-casi-transfrontalieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/gdpr-nei-casi-transfrontalieri\/","title":{"rendered":"GDPR nei casi transfrontalieri: nuovo regolamento UE su reclami e istruttorie"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong> \u00e8 entrato in vigore il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L_202502518\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento (UE) 2025\/2518<\/strong><\/a>, che definisce le norme procedurali per la <strong>gestione dei reclami e per lo svolgimento delle indagini<\/strong> da parte delle autorit\u00e0 di controllo nell\u2019applicazione del <a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/pubblicazioni\/pubblicazioni-e-commerce\/il-regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati\/\"><strong>Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)<\/strong><\/a>, nei casi basati su un reclamo o avviati d\u2019ufficio che coinvolgono trattamenti transfrontalieri. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal <strong>2 aprile 2027<\/strong> e puntano a garantire maggiore <strong>uniformit\u00e0, efficienza e trasparenza nella trattazione dei reclami e nella conduzione delle istruttorie che interessano pi\u00f9 Stati membri<\/strong>.<\/p>\n<p>Adottato dal <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/it\/press\/press-releases\/2025\/11\/17\/council-adopts-new-eu-law-to-speed-up-handling-cross-border-data-protection-complaints\/\" rel=\"noopener\"><strong>Consiglio nel novembre 2025<\/strong><\/a>, il Regolamento armonizza le procedure amministrative relative, tra l\u2019altro, alla ricevibilit\u00e0 dei reclami e ai diritti delle parti coinvolte, con l\u2019obiettivo di rendere pi\u00f9 coerente, efficiente e prevedibile l\u2019applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri.<\/p>\n<p>Il nuovo intervento normativo <strong>non sostituisce il GDPR<\/strong>, n\u00e9 modifica il quadro di cooperazione tra autorit\u00e0 previsto dal Capo VII, ma lo <strong>integra<\/strong>, colmando le lacune procedurali che nei primi anni di applicazione avevano rallentato la gestione dei reclami e delle indagini. Molte prassi finora contenute nelle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), come la condivisione precoce delle informazioni tra autorit\u00e0, diventano ora obblighi giuridici vincolanti.<\/p>\n<p>Il GDPR ha infatti istituito un sistema di cooperazione tra le autorit\u00e0 nazionali di protezione dei dati basato sul meccanismo di \u201csportello unico\u201d (One-Stop-Shop): nei casi di trattamento transfrontaliero, un\u2019unica <strong>autorit\u00e0 nazionale assume il ruolo di Autorit\u00e0 di Controllo Capofila (LSA)<\/strong>, cooperando con le autorit\u00e0 degli altri Stati membri interessati. <strong>In particolare, <\/strong>il Regolamento<strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Definisce requisiti standard di ammissibilit\u00e0 dei reclami transfrontalieri <\/strong>(dati di contatto del reclamante, eventuale mandato per le ONG, elementi utili a identificare il titolare del trattamento). In caso di informazioni incomplete, l\u2019autorit\u00e0 \u00e8 tenuta a informare il reclamante entro termini precisi. Ad esempio, un consumatore italiano invia un reclamo contro un social network irlandese. Il Garante italiano verifica che il modulo contenga tutti i campi e, se valido, lo trasmette all\u2019autorit\u00e0 irlandese competente, vincolandola sulla valutazione di ricevibilit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Struttura in modo pi\u00f9 chiaro la cooperazione tra Autorit\u00e0 Capofila e autorit\u00e0 interessate (CSA)<\/strong>, prevedendo l\u2019obbligo di condividere sin dalle fasi iniziali una \u201cSintesi delle questioni principali\u201d (fatti, ambito dell\u2019indagine, analisi giuridica), al fine di prevenire disallineamenti nelle fasi successive.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Specifica la disciplina delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle altre autorit\u00e0<\/strong>, rendendo pi\u00f9 trasparente e formalizzato il confronto prima dell\u2019adozione della decisione finale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dettaglia le modalit\u00e0 di deferimento delle controversie al Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)<\/strong>, indicando quando e con quale documentazione le questioni devono essere sottoposte al Comitato, anche nei casi di urgenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Introduce una procedura di risoluzione rapida per chiudere i casi<\/strong> in cui la violazione sia cessata o il reclamo sia divenuto privo di oggetto, evitando indagini non pi\u00f9 necessarie. Ad esempio, un consumatore francese segnala che un sito di e-commerce italiano non lo ha cancellato dalla newsletter. L\u2019azienda provvede tempestivamente alla cancellazione e l\u2019autorit\u00e0 italiana pu\u00f2 ricorrere alla procedura di risoluzione rapida per chiudere il caso senza sanzioni e senza attivare la complessa macchina della cooperazione UE.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Fissa termini procedurali certi<\/strong>: l\u2019Autorit\u00e0 Capofila deve presentare un progetto di decisione (ossia l&#8217;atto che viene adottato al termine dell&#8217;istruttoria e che pu\u00f2 contenere l\u2019accertamento di una violazione del GDPR o la decisione di archiviare il caso) entro 15 mesi dalla conferma della propria competenza; nei casi complessi il termine pu\u00f2 essere prorogato di 12 mesi. Nelle procedure di cooperazione semplice, le indagini dovrebbero concludersi entro 12 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Regola in modo pi\u00f9 puntuale il rigetto e l\u2019archiviazione dei reclami<\/strong>, definendone presupposti e modalit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rafforza il diritto di essere ascoltati e il diritto di difesa<\/strong> delle parti sottoposte a indagine, che hanno diritto a ricevere le \u201cConstatazioni preliminari\u201d (ossia la valutazione dell\u2019autorit\u00e0 sui fatti accertati e sulle possibili violazioni del GDPR che potrebbero fondare la decisione finale) e a presentare memorie difensive scritte prima dell\u2019adozione del provvedimento conclusivo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Garantisce il coinvolgimento del reclamante<\/strong>, che pu\u00f2 ricevere una versione non riservata delle constatazioni preliminari ed esprimere la propria posizione quando il provvedimento incide sui suoi diritti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Introduce una disciplina strutturata del fascicolo<\/strong>, distinguendo tra fascicolo amministrativo (relativo al procedimento nazionale) e fascicolo di cooperazione (relativo agli scambi tra autorit\u00e0 nell\u2019ambito del meccanismo di sportello unico), stabilendo regole precise sulla creazione, gestione e accesso ai documenti, nel rispetto del diritto di difesa e della tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate, anche tramite versioni \u201comissate\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il nuovo regolamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore uniformit\u00e0 e chiarezza nell\u2019azione delle autorit\u00e0 di controllo, rafforzando la tutela degli interessati e favorendo una cooperazione pi\u00f9 efficace nell\u2019UE.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 1\u00b0 gennaio 2026 \u00e8 entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025\/2518, che definisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e per lo svolgimento delle indagini da parte delle autorit\u00e0 di controllo nell\u2019applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), nei casi basati su un reclamo o avviati d\u2019ufficio che coinvolgono trattamenti transfrontalieri. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 2 aprile 2027 e puntano a garantire maggiore uniformit\u00e0, efficienza e trasparenza nella trattazione dei reclami e nella conduzione delle istruttorie che interessano pi\u00f9 Stati membri.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":10866,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[352],"class_list":["post-10865","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-protezione-dei-dati-personali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10865"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10865\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10868,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10865\/revisions\/10868"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10866"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}