{"id":1097,"date":"2017-09-27T11:33:08","date_gmt":"2017-09-27T09:33:08","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2017\/09\/27\/biglietti-aerei-le-voci-di-costo-del-prezzo-finale-devono-sempre-essere-indicate-separatamente\/"},"modified":"2017-09-27T11:33:08","modified_gmt":"2017-09-27T09:33:08","slug":"biglietti-aerei-le-voci-di-costo-del-prezzo-finale-devono-sempre-essere-indicate-separatamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/biglietti-aerei-le-voci-di-costo-del-prezzo-finale-devono-sempre-essere-indicate-separatamente\/","title":{"rendered":"BIGLIETTI AEREI: LE VOCI DI COSTO DEL PREZZO FINALE DEVONO SEMPRE ESSERE INDICATE SEPARATAMENTE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1096\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/biglieeti_aerei_27.jpg\" alt=\"biglieeti aerei 27\" style=\"margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: right;\" width=\"435\" height=\"310\" \/>La ratio \u00e8 rinvenuta dalla Corte di Giustizia Europea nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 1008\/2008 (recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit\u00e0) che sancisce il diritto dei consumatori a poter confrontare i prezzi per i servizi aerei dei diversi vettori e l\u2019opportunit\u00e0, dunque, di indicare il prezzo finale comprensivo di tutte le tasse, i diritti e i supplementi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Da alcune simulazioni di acquisto online di biglietti aerei della compagnia Air Berlin, effettuate dall\u2019Unione federale delle centrali e associazioni dei consumatori tedesca \u2013 Bundesverband -, era emerso che gli importi relativi alla voce \u201ctasse e diritti\u201d erano di gran lunga inferiori a quelli effettivamente dovuti dalla compagnia in base ai tariffari dei diritti aeroportuali degli aeroporti interessati. Il Bundesverband, di conseguenza, adiva il tribunale del land di Berlino promuovendo un\u2019azione inibitoria di tale pratica in quanto contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi stabilite dal regolamento.&nbsp; Tale azione veniva accolta e confermata in appello e l\u2019Air Berlin si vedeva, pertanto, costretta ad impugnare tale decisione dinanzi alla Corte federale di giustizia tedesca.&nbsp; Quest\u2019ultima, interrogandosi sulla portata dell\u2019art. 23, paragrafo 1 terzo periodo del regolamento 1008\/2008, chiedeva alla Corte europea se lo stesso stabilisca l\u2019obbligo delle compagnie aeree di precisare l\u2019importo effettivo delle tasse, dei diritti aeroportuali e di altri diritti, tasse o supplementi connessi, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti quando pubblicano le loro tariffe passeggeri, con impossibilit\u00e0 dunque, per i vettori, di includere anche solo parzialmente, dette voci nella tariffa passeggeri. La Corte esclude tale ultima possibilit\u00e0 sostenendo che se ai vettori aerei fosse permesso di scegliere tra includere le tasse, i diritti e i supplementi nella tariffa aerea passeggeri, intesa quale il prezzo che i passeggeri devono pagare per il proprio trasporto sui servizi aerei, oppure indicarli separatamente, l\u2019obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito. Una diversa interpretazione priverebbe di fatto l\u2019art. 23 di qualsivoglia effetto utile in quanto l\u2019inclusione totale delle tasse e diritti nella tariffa passeggeri implicherebbe la coincidenza di quest\u2019ultima con il prezzo finale da pagare e andrebbe a duplicare la previsione dell\u2019obbligo di precisare il prezzo finale gi\u00e0 contenuta nel secondo periodo del paragrafo 1 di detto articolo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Nello stesso procedimento la Corte era chiamata anche a stabilire se la libert\u00e0 in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento possa impedire la dichiarazione di nullit\u00e0, in applicazione della direttiva europea sulle clausole abusive, della clausola della compagnia aerea che imponeva il pagamento di una tassa amministrativa di 25 euro per la gestione della pratica di rimborso in caso di annullamento della prenotazione o di no show. La Corte, a tal riguardo, afferma che le disposizioni di diritto dell\u2019Unione Europea in materia di tutela dei consumatori, come quelle di cui alla direttiva 93\/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si applicano anche ai contratti di trasporto in quanto la non applicabilit\u00e0 di tale disposizioni non \u00e8 specificatamente prevista dal regolamento 1008\/2008 e la direttiva, dato il suo carattere generale, \u00e8 intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attivit\u00e0 economica.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ratio \u00e8 rinvenuta dalla Corte di Giustizia Europea nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 1008\/2008 (recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunit\u00e0) che sancisce il diritto dei consumatori a poter confrontare i prezzi per i servizi aerei dei diversi vettori e l\u2019opportunit\u00e0, dunque, di indicare il prezzo finale comprensivo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1096,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1097\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1096"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}