{"id":11077,"date":"2026-06-26T08:01:02","date_gmt":"2026-06-26T06:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=11077"},"modified":"2026-06-26T08:01:02","modified_gmt":"2026-06-26T06:01:02","slug":"diritti-dei-passeggeri-aerei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/diritti-dei-passeggeri-aerei\/","title":{"rendered":"Accordo UE sui diritti dei passeggeri aerei: cosa cambia per i viaggiatori"},"content":{"rendered":"<p><strong>Luned\u00ec 16 giugno, <\/strong><a href=\"https:\/\/oeil.europarl.europa.eu\/oeil\/en\/procedure-file?reference=2013\/0072(COD)\" rel=\"noopener\"><strong>l\u2019accordo provvisorio sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei<\/strong><\/a>, raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ha ottenuto il sostegno unanime della delegazione del Parlamento europeo in sede del \u201c<a href=\"https:\/\/www.europarl.europa.eu\/olp\/en\/conciliation\/overview\" rel=\"noopener\"><strong>comitato di conciliazione<\/strong><\/a>\u201d L\u2019accordo riguarda il quadro normativo europeo applicabile ai passeggeri del trasporto aereo in caso di disservizi, come negato imbarco, ritardi del volo o cancellazioni.<\/p>\n<p>Le regole europee sui diritti dei passeggeri aerei <strong>non venivano aggiornate dal 2004<\/strong>. Gi\u00e0 <strong>nel 2013<\/strong> la <strong>Commissione europea<\/strong> aveva presentato una <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=CELEX%3A52013PC0130\" rel=\"noopener\"><strong>proposta di riforma<\/strong><\/a> volta a modificare la normativa vigente e a precisarne alcuni aspetti applicativi. Negli anni successivi, la Corte di giustizia dell\u2019UE \u00e8 intervenuta pi\u00f9 volte sull\u2019interpretazione delle disposizioni esistenti, contribuendo a definirne l\u2019applicazione.<\/p>\n<p>L\u2019accordo provvisorio interviene su alcuni aspetti della disciplina attuale relativi ai diritti dei passeggeri aerei. Tra questi figurano i ritardi e le cancellazioni, le procedure di reclamo, il diritto all\u2019assistenza in aeroporto, la riprotezione dei passeggeri e la definizione delle circostanze eccezionali. La <a href=\"https:\/\/www.eccnet.eu\/\" rel=\"noopener\"><strong>Rete ECC-Net<\/strong><\/a> \u00a0ha gestito infatti, negli ultimi anni, numerose richieste di assistenza legate ai disservizi nel trasporto aereo e all\u2019applicazione della normativa dell\u2019UEC in materia di diritti dei passeggeri.<\/p>\n<p>L\u2019accordo politico raggiunto comprende una serie di elementi chiave che incidono sul quadro dei diritti dei passeggeri aerei.<\/p>\n<p><strong>Diritti di risarcimento, soglie e procedure di reclamo<\/strong><br \/>\nI passeggeri mantengono il diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione, cos\u00ec come il diritto al risarcimento in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco.<\/p>\n<p>Gli importi del risarcimento restano differenziati in base alla distanza del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per le tratte superiori. \u00c8 prevista la possibilit\u00e0 per le compagnie aeree di ridurre il risarcimento del 50% per le tratte pi\u00f9 lunghe qualora venga offerto un volo alternativo verso la destinazione finale con un ritardo all\u2019arrivo non superiore a quattro ore.<\/p>\n<p>Una delle principali novit\u00e0 riguarda l\u2019obbligo per le compagnie aeree di informare proattivamente i passeggeri, entro 96 ore dalla perturbazione, sui diritti applicabili e sulle modalit\u00e0 per presentare richiesta di risarcimento. Le procedure di gestione dei reclami vengono inoltre semplificate.<\/p>\n<p><strong>Circostanze eccezionali<\/strong><br \/>\nLe disposizioni in materia di circostanze eccezionali sono state oggetto di revisione e l&#8217;accordo introduce un elenco non esaustivo di tali circostanze, destinato a compagnie aeree, organismi nazionali di controllo, organismi di risoluzione delle controversie e autorit\u00e0 giudiziarie per la valutazione dei casi in cui il vettore pu\u00f2 essere esonerato dall&#8217;obbligo di risarcimento.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre previsto che, qualora un ritardo o una cancellazione derivino da una precedente perturbazione riconducibile a circostanze eccezionali, la compagnia possa invocare tale situazione anche per i disservizi successivi collegati. In ogni caso, rimane l\u2019obbligo di assistenza ai passeggeri in attesa, con la fornitura di bevande ogni due ore, un pasto dopo tre ore e, se necessario, il pernottamento fino a un massimo di tre notti.<\/p>\n<p><strong>Rimborsi e procedure digitali pi\u00f9 rapide<\/strong><br \/>\nLe compagnie aeree dovranno trasmettere elettronicamente ai passeggeri interessati da ritardi o cancellazioni informazioni chiare sulle modalit\u00e0 di richiesta del risarcimento entro quattro giorni dalla fine del viaggio. I passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta, mentre le compagnie dovranno procedere al pagamento entro 30 giorni oppure motivare il diniego invocando circostanze eccezionali, indicando le modalit\u00e0 di eventuale reclamo.<\/p>\n<p>\u00c8 inoltre previsto che i passeggeri non siano obbligati a creare un account o utilizzare una specifica applicazione per ricevere informazioni o presentare richieste.<\/p>\n<p><strong>Diritti delle persone con disabilit\u00e0 e mobilit\u00e0 ridotta e tutela dei minori<\/strong><br \/>\nL&#8217;accordo prevede disposizioni dedicate alle persone con disabilit\u00e0 o a mobilit\u00e0 ridotta, con particolare riferimento all&#8217;assistenza in caso di disservizi e alle attrezzature di mobilit\u00e0. In particolare, i passeggeri hanno diritto al risarcimento nel caso in cui perdano il volo o una coincidenza a causa di un\u2019assistenza inadeguata in aeroporto, nonch\u00e9 al rimborso integrale per danni, distruzione o perdita delle proprie attrezzature di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i minori e le famiglie, viene stabilito che i passeggeri non possano essere separati nell\u2019assegnazione dei posti: il minore di et\u00e0 inferiore ai 14 anni deve poter sedere gratuitamente accanto alla persona che lo accompagna. Lo stesso principio si applica alle persone con disabilit\u00e0 o mobilit\u00e0 ridotta e alle donne in gravidanza.<\/p>\n<p><strong>Trasparenza tariffaria e regole sul bagaglio a mano<\/strong><br \/>\nLe nuove disposizioni prevedono il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale, come una piccola borsa o uno zaino, definendo uno standard minimo comune a livello europeo (40 x 30 x 15 cm). Non viene invece introdotto un formato unico obbligatorio per il bagaglio a mano, n\u00e9 limiti di peso armonizzati: le compagnie restano libere di stabilirli, purch\u00e9 ragionevoli.<\/p>\n<p>L\u2019accordo prevede inoltre obblighi informativi relativi alla composizione del prezzo del biglietto: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno indicare sin dalla fase iniziale della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. I passeggeri potranno scegliere tariffe alternative che non includono tale servizio.<\/p>\n<p>Ulteriori misure riguardano alcune operazioni di viaggio: non saranno pi\u00f9 applicati costi aggiuntivi per la correzione di errori di battitura nel nome o per il rilascio della carta d\u2019imbarco stampata. \u00c8 inoltre garantito il diritto a ricevere automaticamente una carta d\u2019imbarco digitale, senza obbligo di registrazione a un\u2019app o creazione di un account, e nessun passeggero potr\u00e0 essere rifiutato all\u2019imbarco per l\u2019utilizzo della versione cartacea del documento.<\/p>\n<p><strong>Divieto delle politiche di \u201cno-show\u201d<\/strong><br \/>\nViene infine vietata la pratica del \u201cno-show\u201d sui voli di ritorno: il mancato utilizzo del volo di andata non pu\u00f2 comportare il rifiuto dell\u2019imbarco sul volo di ritorno, n\u00e9 l\u2019applicazione di costi aggiuntivi.<\/p>\n<p>Il Parlamento europeo \u00e8 chiamato a <strong>votare l\u2019accordo nella sessione plenaria di luglio<\/strong>. Successivamente all\u2019adozione e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019UE, le nuove norme entreranno in vigore dopo un periodo di 12 mesi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luned\u00ec 16 giugno, l\u2019accordo provvisorio sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ha ottenuto il sostegno unanime della delegazione del Parlamento europeo in sede del \u201ccomitato di conciliazione\u201d L\u2019accordo riguarda il quadro normativo europeo applicabile ai passeggeri del trasporto aereo in caso di disservizi, come negato imbarco, ritardi del volo o cancellazioni.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":11078,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[206],"class_list":["post-11077","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-trasporto-aereo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11077"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11080,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11077\/revisions\/11080"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}