{"id":11309,"date":"2026-08-03T17:57:54","date_gmt":"2026-08-03T15:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=11309"},"modified":"2026-08-03T18:01:15","modified_gmt":"2026-08-03T16:01:15","slug":"viaggi-2026-cosa-cambia-e-quali-documenti-servono-per-partire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/viaggi-2026-cosa-cambia-e-quali-documenti-servono-per-partire\/","title":{"rendered":"Viaggi 2026: cosa cambia e quali documenti servono per partire"},"content":{"rendered":"<p>Siamo nel pieno della stagione delle vacanze e, prima della partenza, \u00e8 importante \u00e8 importante verificare di essere in possesso del documento corretto per il viaggio. Dal <strong>3 agosto 2026<\/strong> la carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea non \u00e8 pi\u00f9 valida per l&#8217;espatrio, ma non \u00e8 questa l&#8217;unica verifica da fare. A seconda della destinazione potrebbero essere necessari il passaporto, una determinata validit\u00e0 residua, un visto o un&#8217;autorizzazione elettronica di viaggio, anche in caso di scali intermedi.<\/p>\n<p>Il Centro Europeo Consumatori Italia riepiloga le principali regole da conoscere per evitare problemi al momento dell&#8217;imbarco o all&#8217;arrivo nel Paese di destinazione.<\/p>\n<p>Dal <strong>3 agosto 2026<\/strong> la carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea non \u00e8 pi\u00f9 valida per l&#8217;espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo prevede il <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019R1157\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento (UE) 2019\/1157<\/a> del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza per le carte d&#8217;identit\u00e0 dei cittadini dell&#8217;Unione europea. In particolare, l&#8217;articolo 5 stabilisce che le carte d&#8217;identit\u00e0 che non rispettano gli standard internazionali di sicurezza e non sono dotate della cosiddetta <strong>Machine Readable Zone (MRZ)<\/strong>, ossia la zona a lettura automatica utilizzata ai controlli di frontiera, cessano di essere valide alla loro scadenza e, comunque, non oltre il <strong>3 agosto 2026<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Per effetto di tale disposizione, l&#8217;unico documento nazionale valido per l&#8217;espatrio sar\u00e0 la <strong>Carta d&#8217;Identit\u00e0 Elettronica (CIE)<\/strong>, salvo il possesso di un passaporto in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea resta valida per alcune attivit\u00e0 in Italia<\/strong><\/p>\n<p>La carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea, pur non essendo pi\u00f9 valida come documento di viaggio per l&#8217;espatrio, potr\u00e0 continuare ad avere una limitata efficacia per alcune attivit\u00e0 sul territorio nazionale. Per evitare disagi ai cittadini, il <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;108\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108<\/a> ha introdotto alcune disposizioni transitorie. La <a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/servizi-demografici\/circolari\/circolare-dait-n58-del-30-giugno-2026\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Circolare n. 58\/2026 del Ministero dell&#8217;Interno<\/a> ha chiarito che, per i rapporti contrattuali gi\u00e0 instaurati prima del 3 agosto 2026 e nei quali la carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea sia stata utilizzata per identificare le parti, non \u00e8 necessario sostituire il documento fino alla sua naturale scadenza.<\/p>\n<p>Questa possibilit\u00e0 riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale e non consente di utilizzare la carta d&#8217;identit\u00e0 cartacea per viaggiare all&#8217;estero.<\/p>\n<p><strong>Per i voli nazionali il documento \u00e8 sempre consigliabile<\/strong><\/p>\n<p>Per i <strong>voli nazionali<\/strong> l&#8217;ENAC ha disposto che, nell&#8217;ambito delle procedure di imbarco, non \u00e8 pi\u00f9 obbligatorio effettuare l&#8217;identificazione del passeggero al gate mediante esibizione di un documento di identit\u00e0. Questa semplificazione, tuttavia, non elimina la possibilit\u00e0 per il vettore di richiedere comunque un documento di riconoscimento per ragioni di sicurezza e prevenzione delle frodi.<\/p>\n<p>Il passeggero deve essere comunque sempre in grado di dimostrare la propria identit\u00e0 qualora venga richiesto dalla compagnia aerea o dalle autorit\u00e0 competenti. Per questo motivo il CEC Italia consiglia di portare sempre con s\u00e9 un documento di riconoscimento valido, anche quando si viaggia esclusivamente sul territorio nazionale. Tra i documenti di riconoscimento utilizzabili rientrano quelli previsti dall&#8217;articolo 35 del D.P.R. n. 445\/2000, come, ad esempio, la patente di guida.<\/p>\n<p>Prima della partenza \u00e8 opportuno, inoltre, verificare che il documento sia <strong>integro, <\/strong><strong>leggibile <\/strong><strong>e in buono stato di conservazione<\/strong>. Un documento deteriorato, con fotografia non riconoscibile, dati illeggibili o parti danneggiate potrebbe non essere accettato dalle autorit\u00e0 di frontiera o dalla compagnia aerea, anche se formalmente ancora valido.<\/p>\n<p><strong>Non tutti i Paesi europei seguono le stesse regole<\/strong><\/p>\n<p>Molti consumatori ritengono erroneamente che appartenere o meno all&#8217; UE determini automaticamente il documento necessario per entrare in un Paese. In realt\u00e0, le due questioni non coincidono.<\/p>\n<p>Un esempio \u00e8 Cipro, che pur essendo uno Stato Membro non fa parte dello spazio Schengen. Per l\u2019ingresso, pertanto, sar\u00e0 necessario passare il controllo passaporti ma \u00e8 sufficiente esibire la carta d&#8217;identit\u00e0 valida per l&#8217;espatrio in corso di validit\u00e0, senza necessit\u00e0 del passaporto.<\/p>\n<p>Ugualmente ci sono quattro paesi extra-UE, l\u2019Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein che fanno parte dell&#8217;area Schengen e che accettano la carta di identit\u00e0 valida per l\u2019espatrio per l\u2019ingresso nel loro paese.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi sempre opportuno verificare le condizioni di ingresso previste dal singolo Paese prima della partenza.<\/p>\n<p><strong>Per i viaggi intercontinentali serve il passaporto&#8230; ma non basta<\/strong><\/p>\n<p>Per la maggior parte delle destinazioni extraeuropee \u00e8 necessario essere in possesso di un passaporto.<\/p>\n<p>Occorre inoltre verificare con attenzione la validit\u00e0 residua, poich\u00e9 molti Stati non consentono l&#8217;ingresso se il passaporto \u00e8 prossimo alla scadenza. A seconda del Paese, possono essere richiesti\u00a0 tre o sei mesi di validit\u00e0 residua e, in alcuni casi, anche una o pi\u00f9 pagine libere per l&#8217;apposizione di timbri o visti.<\/p>\n<p>Un passaporto formalmente valido ma privo della validit\u00e0 residua richiesta pu\u00f2 comportare il rifiuto dell&#8217;imbarco da parte della compagnia aerea oppure il diniego di ingresso da parte delle autorit\u00e0 di frontiera.<\/p>\n<p>Oltre al passaporto, numerosi Paesi richiedono un visto d&#8217;ingresso oppure un&#8217;autorizzazione elettronica di viaggio (ad esempio ESTA, eTA o ETA).<\/p>\n<p><strong>In molti casi, inoltre, le autorit\u00e0 di frontiera possono richiedere al viaggiatore di dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso nel Paese<\/strong>, ad esempio esibendo un <strong>biglietto di ritorno o di proseguimento del viaggio<\/strong><strong>, <\/strong>la prenotazione di una struttura ricettiva oppure la disponibilit\u00e0 di risorse economiche sufficienti per il soggiorno.<\/p>\n<p><strong>Anche in assenza di un obbligo generalizzato<\/strong>, la mancanza di tale documentazione pu\u00f2 comportare il rifiuto dell&#8217;ingresso nel Paese. Per questo motivo \u00e8 sempre consigliabile verificare, prima della partenza, i requisiti previsti dalla normativa dello Stato di destinazione.<\/p>\n<p><strong>Le compagnie aeree verificano frequentemente la documentazione prima dell&#8217;imbarco e possono rifiutare il trasporto qualora il passeggero non sia in possesso dei documenti richiesti dal Paese di destinazione o di transito.<\/strong> Ci\u00f2 avviene perch\u00e9, in caso di diniego d&#8217;ingresso, il vettore \u00e8 generalmente tenuto a farsi carico del rimpatrio del passeggero.<\/p>\n<p><strong>Attenzione agli scali intermedi e alle prenotazioni online<\/strong><\/p>\n<p>Quando si prenota un viaggio attraverso una piattaforma online o un motore di ricerca \u00e8 importante verificare con attenzione l\u2019intero itinerario. In alcuni casi, infatti, la presenza di uno o pi\u00f9 scali non \u00e8 immediatamente evidente, soprattutto quando il viaggio prevede cambi di compagnia aerea, aeroporti diversi o collegamenti proposti come la soluzione pi\u00f9 conveniente.<\/p>\n<p>\u00c8 bene ricordare che, salvo il caso in cui venga acquistato un pacchetto turistico, le piattaforme che vendono esclusivamente voli non hanno generalmente uno specifico obbligo di informare il passeggero sui documenti necessari per l&#8217;ingresso o il transito nei diversi Paesi.<\/p>\n<p>Per questo motivo \u00e8 consigliabile verificare sempre:<\/p>\n<ul>\n<li>documenti richiesti dal Paese di destinazione;<\/li>\n<li>gli eventuali requisiti previsti dai Paesi nei quali \u00e8 programmato uno scalo;<\/li>\n<li>la necessit\u00e0 di un visto o di un&#8217;autorizzazione elettronica anche per il solo transito;<\/li>\n<li>le condizioni applicabili in caso di cambio aeroporto, ritiro del bagaglio o uscita dall&#8217;area internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le informazioni eventualmente fornite dalla piattaforma costituiscono un utile supporto, ma la responsabilit\u00e0 di verificare la documentazione necessaria per il viaggio resta in capo al passeggero. Per informazioni aggiornate \u00e8 sempre opportuno consultare i siti ufficiali delle autorit\u00e0 competenti, come il portale del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri dove sono riportati, per ciascun Paese, i documenti necessari, i requisiti sanitari, le eventuali restrizioni e gli avvisi di sicurezza aggiornati.<\/p>\n<p><strong>Se il documento viene smarrito all&#8217;estero<\/strong><\/p>\n<p>In caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta d&#8217;identit\u00e0 durante il soggiorno all&#8217;estero, \u00e8 necessario presentare denuncia alle autorit\u00e0 locali e rivolgersi all&#8217;Ambasciata o al Consolato italiano competente, che potr\u00e0 rilasciare, ove ne ricorrano i presupposti, un <strong>documento di viaggio <\/strong>provvisorio per consentire il rientro in Italia.<\/p>\n<p>Se nel Paese in cui ci si trova non \u00e8 presente una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, il cittadino italiano pu\u00f2 beneficiare della tutela consolare prevista per i cittadini dell&#8217;Unione europea non rappresentati, prevista dalla <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/ALL\/?uri=CELEX:32015L0637\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva (UE) 2015\/637<\/a>, e rivolgersi all&#8217;Ambasciata o al Consolato di un altro Stato membro dell&#8217;Unione europea presente sul territorio.<\/p>\n<p>Prima di partire: la check-list del CEC Italia<\/p>\n<p>Per evitare inconvenienti, il Centro Europeo Consumatori Italia consiglia di verificare sempre:<\/p>\n<ul>\n<li>di essere in possesso della Carta d&#8217;Identit\u00e0 Elettronica o del passaporto, a seconda della destinazione;<\/li>\n<li>la validit\u00e0 del documento e l&#8217;eventuale validit\u00e0 residua richiesta;<\/li>\n<li>la necessit\u00e0 di un visto o di un&#8217;autorizzazione elettronica di viaggio;<\/li>\n<li>le regole applicabili agli scali intermedi;<\/li>\n<li>eventuali aggiornamenti sulle condizioni di ingresso nel Paese di destinazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un semplice controllo effettuato con qualche settimana di anticipo pu\u00f2 evitare il rifiuto dell&#8217;imbarco, il mancato ingresso nel Paese di destinazione e costi aggiuntivi che rischiano di compromettere la vacanza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando si sottoscrive un abbonamento a una piattaforma di streaming, il consumatore pu\u00f2 perdere immediatamente il diritto di recesso oppure ha diritto a un periodo di ripensamento di 14 giorni? A fare chiarezza su questo aspetto \u00e8 intervenuta la Corte di giustizia dell&#8217;UE che, con la recente sentenza nella causa C-234\/25, ha stabilito che il diritto di recesso non pu\u00f2 essere escluso quando l&#8217;offerta consiste in un servizio digitale che si adatta al comportamento dell&#8217;utente. La controversia ruotava attorno a un interrogativo fondamentale: un abbonamento a una piattaforma di streaming deve essere qualificato come fornitura di un contenuto digitale oppure come prestazione di un servizio digitale? La risposta \u00e8 determinante, poich\u00e9 da tale qualificazione dipende l&#8217;applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011\/83\/UE sui diritti dei consumatori. Una decisione che contribuisce a chiarire la disciplina europea applicabile ai contratti di abbonamento per i servizi di streaming.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":11312,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[358],"class_list":["post-11309","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-viaggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11309"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11317,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11309\/revisions\/11317"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}