{"id":11318,"date":"2026-07-20T11:51:22","date_gmt":"2026-07-20T09:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=11318"},"modified":"2026-08-04T11:59:48","modified_gmt":"2026-08-04T09:59:48","slug":"responsabilita-degli-hosting-provider-la-corte-di-giustizia-chiarisce-i-confini-della-neutralita-degli-intermediari-digitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/responsabilita-degli-hosting-provider-la-corte-di-giustizia-chiarisce-i-confini-della-neutralita-degli-intermediari-digitali\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 degli hosting provider: la Corte di Giustizia chiarisce i confini della neutralit\u00e0 degli intermediari digitali"},"content":{"rendered":"<p><strong>La sentenza del 16 luglio 2026 affronta il caso Google-YouTube e precisa quando un hosting provider pu\u00f2 beneficiare dell&#8217;esenzione di responsabilit\u00e0 prevista dalla direttiva sul commercio elettronico.<\/strong><\/p>\n<p>Con la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:62024CJ0421\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza del 16 luglio 2026<\/a>, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea \u00e8 tornata a pronunciarsi sul complesso tema della responsabilit\u00e0 degli intermediari digitali precisando i confini dell\u2019esenzione di responsabilit\u00e0 prevista dall\u2019articolo 14 della direttiva 2000\/31\/CE sul commercio elettronico (la cosiddetta \u201cdirettiva e-commerce\u201d).<\/p>\n<p>La pronuncia assume particolare rilievo perch\u00e9 riguarda un settore \u2013 quello dei giochi d\u2019azzardo \u2013 che, pur essendo escluso dall\u2019ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico ai sensi dell\u2019articolo 1, paragrafo 5, lettera d), solleva questioni pi\u00f9 ampie relative al ruolo degli operatori digitali nella diffusione di contenuti commerciali e pubblicitari illeciti o soggetti a regolamentazione.<\/p>\n<p>La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda infatti la possibilit\u00e0 per un hosting provider di beneficiare del regime di limitazione della responsabilit\u00e0 quando abbia stipulato un accordo commerciale con il destinatario del servizio per la pubblicazione di pubblicit\u00e0 relativa a giochi d\u2019azzardo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019origine della controversia: la sanzione AGCOM nei confronti di Google per contenuti pubblicitari su YouTube<\/strong><\/p>\n<p>La controversia all\u2019origine della pronuncia nasce da un provvedimento con cui, nel luglio 2022, l\u2019AGCOM ha sanzionato Google per 750.000 euro, contestandole la violazione del divieto italiano di pubblicit\u00e0 relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro previsto dall\u2019articolo 9 del decreto-legge n. 87\/2018.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019Autorit\u00e0, attraverso alcuni canali YouTube gestiti da un creatore di contenuti erano stati diffusi video che promuovevano siti di giochi d\u2019azzardo e incentivavano gli utenti a condividere contenuti relativi alle proprie vincite. L\u2019AGCOM aveva inoltre ordinato la rimozione di 630 video ritenuti contrari al divieto nazionale.<\/p>\n<p>Google ha impugnato il provvedimento sostenendo di operare in qualit\u00e0 di hosting provider e di poter quindi beneficiare del regime di limitazione della responsabilit\u00e0 previsto dall&#8217;articolo 14 della direttiva 2000\/31\/CE.<\/p>\n<p>Dopo che il TAR Lazio ha accolto tale impostazione, l\u2019AGCOM ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni: da un lato, se la direttiva e-commerce sia applicabile alla pubblicit\u00e0 dei giochi d\u2019azzardo, nonostante tale settore sia escluso dal suo ambito di applicazione; dall\u2019altro, se Google possa essere considerata un intermediario neutrale, tenuto conto del programma YouTube Partner Program, attraverso il quale la societ\u00e0 partecipa alla monetizzazione dei contenuti e alla ripartizione dei ricavi pubblicitari con i creatori.<\/p>\n<p><strong>Cosa si intende per \u201cservizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione\u201d e chi \u00e8 l\u2019hosting provider<\/strong><\/p>\n<p>Per comprendere la portata della decisione \u00e8 necessario partire dalla <strong>nozione di servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione<\/strong>, concetto centrale nella direttiva 2000\/31\/CE.<\/p>\n<p>Si tratta di qualsiasi servizio prestato normalmente dietro remunerazione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale del destinatario. La definizione comprende quindi un\u2019ampia gamma di attivit\u00e0 online: dai marketplace alle piattaforme digitali, dai motori di ricerca ai servizi che consentono la memorizzazione e la diffusione di contenuti caricati dagli utenti.<\/p>\n<p>All\u2019interno di questa categoria generale rientrano anche i servizi di hosting, cio\u00e8 quei servizi attraverso i quali un operatore mette a disposizione uno spazio digitale affinch\u00e9 un soggetto terzo possa memorizzare informazioni e renderle accessibili online.<\/p>\n<p>Il soggetto che utilizza il servizio viene definito dalla direttiva <strong>\u201cdestinatario del servizio\u201d<\/strong>. Si tratta, nel caso esaminato dalla Corte, dell\u2019operatore economico che si avvale dell\u2019infrastruttura digitale per pubblicare contenuti pubblicitari relativi ai giochi d\u2019azzardo. In altri termini, esso svolge il ruolo di intermediario tra chi pubblica il contenuto e gli utenti che vi accedono, senza esserne, in linea di principio, l&#8217;autore o il responsabile.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>hosting provider<\/strong>, invece, \u00e8 il soggetto che fornisce lo spazio tecnico necessario alla pubblicazione delle informazioni, senza necessariamente intervenire sul loro contenuto.<\/p>\n<p>Proprio questa distinzione \u00e8 alla base del sistema europeo di responsabilit\u00e0 degli intermediari: chi svolge un\u2019attivit\u00e0 puramente tecnica non pu\u00f2 essere equiparato automaticamente al soggetto che crea o diffonde il contenuto illecito.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esclusione dei giochi d\u2019azzardo dalla direttiva e-commerce: perch\u00e9 non riguarda automaticamente gli intermediari<\/strong><\/p>\n<p>Uno degli aspetti pi\u00f9 interessanti della sentenza riguarda l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000\/31\/CE, che esclude dal proprio ambito di applicazione le \u201cattivit\u00e0 di azzardo che implicano una posta pecuniaria\u201d.<\/p>\n<p>La Corte precisa che tale esclusione deve essere interpretata in modo restrittivo.<\/p>\n<p>Essa riguarda infatti l\u2019attivit\u00e0 economica consistente nell\u2019organizzazione e nell\u2019offerta di giochi d\u2019azzardo, settore che gli Stati membri possono sottoporre a regole particolarmente rigorose per ragioni di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione della dipendenza.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non significa, tuttavia, che qualsiasi servizio digitale collegato, anche indirettamente, al settore del gioco d&#8217;azzardo resti automaticamente escluso dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva.<\/p>\n<p>La Corte opera quindi una distinzione fondamentale: mentre il soggetto che offre direttamente il gioco d\u2019azzardo esercita un\u2019attivit\u00e0 esclusa dalla direttiva, il prestatore che mette a disposizione uno spazio digitale per ospitare una pubblicit\u00e0 relativa a tale attivit\u00e0 deve essere valutato secondo le regole previste per gli intermediari online.<\/p>\n<p>Questa interpretazione evita un\u2019estensione eccessiva dell\u2019esclusione prevista dalla direttiva, che avrebbe potuto determinare una situazione nella quale qualsiasi servizio tecnologico collegato al settore del gioco sarebbe stato privato delle garanzie previste dal diritto europeo.<\/p>\n<p><strong>La responsabilit\u00e0 limitata dell\u2019hosting provider: il principio della neutralit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il cuore della sentenza riguarda l\u2019articolo 14 della direttiva 2000\/31\/CE, che introduce il cosiddetto regime di safe harbour per i prestatori di hosting.<\/p>\n<p>Con l&#8217;espressione &#8220;<strong>safe harbour<\/strong>&#8221; (letteralmente &#8220;porto sicuro&#8221;) si indica il regime di limitazione della responsabilit\u00e0 riconosciuto agli intermediari che svolgono un&#8217;attivit\u00e0 meramente tecnica e neutrale.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo del legislatore europeo era evitare che gli intermediari fossero costretti a controllare preventivamente ogni contenuto pubblicato attraverso i loro servizi. Un simile obbligo avrebbe infatti reso impraticabile il funzionamento della rete e avrebbe imposto agli operatori un controllo generalizzato incompatibile con la natura stessa di Internet.<\/p>\n<p>La protezione prevista dall\u2019articolo 14 non \u00e8 per\u00f2 assoluta. Essa si applica soltanto quando il prestatore mantiene una posizione di neutralit\u00e0 rispetto alle informazioni ospitate ovvero non interviene nella determinazione del contenuto o nella sua valorizzazione commerciale.<\/p>\n<p>La Corte ha chiarito pi\u00f9 volte che il semplice fatto di offrire un servizio a pagamento non elimina tale neutralit\u00e0. Del resto, la maggior parte degli hosting provider opera sulla base di rapporti contrattuali remunerati con i propri clienti.<\/p>\n<p>Il problema non \u00e8 quindi l\u2019esistenza di un interesse economico, ma il grado di coinvolgimento del prestatore.<\/p>\n<p><strong>Il concetto di \u201cruolo attivo\u201d: il criterio elaborato dalla Corte di Giustizia<\/strong><\/p>\n<p>Il concetto centrale della sentenza \u00e8 quello di ruolo attivo.<\/p>\n<p>Secondo la Corte, un hosting provider perde il beneficio della limitazione di responsabilit\u00e0 quando non si limita pi\u00f9 a fornire un servizio tecnico, ma assume un ruolo che gli consente di avere conoscenza o controllo sulle informazioni memorizzate.<\/p>\n<p>In particolare, la Corte chiarisce che la conclusione di un accordo commerciale con il destinatario del servizio non determina automaticamente un ruolo attivo. Un rapporto contrattuale tra piattaforma e cliente \u00e8 infatti una caratteristica normale dell\u2019economia digitale. Diversamente opinando, quasi nessun operatore potrebbe beneficiare dell\u2019articolo 14.<\/p>\n<p>Tuttavia, l\u2019accordo commerciale pu\u00f2 rappresentare un elemento significativo se dimostra che il provider ha partecipato alla creazione, alla selezione o alla promozione del contenuto.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 quindi il giudice nazionale a dover verificare, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il prestatore si sia limitato a fornire un servizio tecnico oppure abbia partecipato in modo tale alla gestione o alla valorizzazione del contenuto da acquisire un controllo o una conoscenza dello stesso incompatibili con il regime di esenzione.<\/p>\n<p><strong>I precedenti richiamati dalla Corte: una linea interpretativa consolidata<\/strong><\/p>\n<p>La decisione non rappresenta un mutamento di orientamento, bens\u00ec si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, richiamando alcune delle principali pronunce della Corte in materia di responsabilit\u00e0 degli intermediari digitali.<\/p>\n<p>Nella causa relativa al servizio pubblicitario Google AdWords (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A62008CJ0236\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cause riunite C-236\/08, C-237\/08 e C-238\/08 -Google France contro Louis Vuitton)<\/a>, la Corte aveva gi\u00e0 affermato che un prestatore pu\u00f2 beneficiare dell\u2019esenzione prevista dalla direttiva quando svolge un\u2019attivit\u00e0 neutrale e automatica, mentre pu\u00f2 perderla qualora svolga un ruolo attivo nella selezione o nell\u2019ottimizzazione degli annunci.<\/p>\n<p>La sentenza relativa alla piattaforma eBay (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:62009CJ0324\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Causa C-324\/09 -L&#8217;Or\u00e9al SA e a. \/ eBay International AG<\/a>) ha ulteriormente sviluppato questo principio. In quel caso la Corte aveva chiarito che una piattaforma commerciale non pu\u00f2 invocare automaticamente la neutralit\u00e0 quando fornisce assistenza nella promozione delle offerte o contribuisce alla loro valorizzazione economica.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 recentemente, nelle cause riguardanti piattaforme di condivisione video come YouTube (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:62018CA0682\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cause riunite C-682\/18 e C-683\/18 -Frank Peterson c. Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc. e Elsevier Inc. c. Cyando AG<\/a>), la Corte ha confermato che anche strumenti sofisticati di organizzazione e raccomandazione dei contenuti non determinano necessariamente una responsabilit\u00e0 diretta, purch\u00e9 non comportino una partecipazione attiva alla diffusione dell\u2019informazione illecita.<\/p>\n<p>La sentenza del 16 luglio 2026 si colloca quindi in continuit\u00e0 con questa giurisprudenza: pi\u00f9 che il modello economico adottato dalla piattaforma, il criterio decisivo resta il ruolo concretamente svolto dall&#8217;intermediario nella gestione dei contenuti.<\/p>\n<p>La Corte evita sia un approccio che attribuisca automaticamente responsabilit\u00e0 agli intermediari per ogni contenuto ospitato, sia un\u2019interpretazione che consenta alle piattaforme di sottrarsi sempre ai propri obblighi invocando la natura tecnica del servizio.<\/p>\n<p>Il criterio decisivo resta quello della neutralit\u00e0: l\u2019intermediario beneficia della limitazione di responsabilit\u00e0 solo quando mantiene un ruolo passivo rispetto alle informazioni memorizzate.<\/p>\n<p>La semplice presenza di un rapporto commerciale con il cliente non \u00e8 sufficiente a escludere tale protezione, ma pu\u00f2 diventare un elemento determinante quando dimostra che la piattaforma partecipa attivamente alla creazione, alla promozione o alla diffusione del contenuto.<\/p>\n<p>In un contesto nel quale la pubblicit\u00e0 digitale incide sempre pi\u00f9 sulle scelte dei consumatori, soprattutto in settori particolarmente sensibili come quello del gioco d&#8217;azzardo, la sentenza conferma l&#8217;approccio seguito dalla Corte di Giustizia negli ultimi quindici anni: garantire un elevato livello di tutela degli utenti senza trasformare gli intermediari digitali in soggetti automaticamente responsabili di tutti i contenuti pubblicati sulle loro piattaforme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza del 16 luglio 2026, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea \u00e8 tornata a pronunciarsi sul complesso tema della responsabilit\u00e0 degli intermediari digitali precisando i confini dell\u2019esenzione di responsabilit\u00e0 prevista dall\u2019articolo 14 della direttiva 2000\/31\/CE sul commercio elettronico (la cosiddetta \u201cdirettiva e-commerce\u201d). La pronuncia assume particolare rilievo perch\u00e9 riguarda un settore \u2013 quello dei giochi d\u2019azzardo \u2013 che, pur essendo escluso dall\u2019ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico ai sensi dell\u2019articolo 1, paragrafo 5, lettera d), solleva questioni pi\u00f9 ampie relative al ruolo degli operatori digitali nella diffusione di contenuti commerciali e pubblicitari illeciti o soggetti a regolamentazione.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":11319,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[338],"class_list":["post-11318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-sentenza-corte-di-giustizia-ue"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11318"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11322,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11318\/revisions\/11322"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}