{"id":11441,"date":"2026-09-29T11:38:05","date_gmt":"2026-09-29T09:38:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=11441"},"modified":"2026-10-02T11:42:45","modified_gmt":"2026-10-02T09:42:45","slug":"intelligenza-artificiale-e-tutela-dei-consumatori-lagcm-accende-i-riflettori-su-perplexity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/intelligenza-artificiale-e-tutela-dei-consumatori-lagcm-accende-i-riflettori-su-perplexity\/","title":{"rendered":"Intelligenza artificiale e tutela dei consumatori: l\u2019AGCM accende i riflettori su Perplexity"},"content":{"rendered":"<p><strong>Una risposta convincente non \u00e8 necessariamente una risposta trasparente.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 questo uno dei nuovi interrogativi posti dall\u2019impiego dell\u2019intelligenza artificiale nelle attivit\u00e0 quotidiane dei consumatori che sempre pi\u00f9 spesso la utilizzano non solo per cercare informazioni, ma anche per orientarsi sugli acquisti, confrontare prodotti e servizi e assumere decisioni.<\/p>\n<p>Il tema assume oggi una particolare rilevanza anche alla luce del quadro normativo europeo. Dal <strong>2 agosto 2026<\/strong> sono infatti applicabili le disposizioni dell\u2019<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L_202401689\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AI Act<\/a> in materia di trasparenza con l\u2019obiettivo, tra l\u2019altro, di consentire alle persone di riconoscere quando interagiscono con un sistema di IA e di identificare pi\u00f9 facilmente contenuti generati o manipolati artificialmente e ridurre i rischi di inganno e manipolazione.<\/p>\n<p>In particolare, <strong>i chatbot e gli altri sistemi interattivi di IA devono informare gli utenti quando stanno interagendo con una macchina e non con una persona<\/strong>. Sono inoltre previsti obblighi di segnalazione per i <strong>deepfake<\/strong><strong>,<\/strong> ossia immagini, video o contenuti audio generati o modificati artificialmente, mentre i contenuti prodotti o alterati dall\u2019IA devono incorporare <strong>marcatori leggibili automaticamente<\/strong>, cos\u00ec da renderne pi\u00f9 agevole l\u2019identificazione.<\/p>\n<p>L\u2019applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e delle pratiche vietate \u00e8 articolata tra diversi livelli di controllo, in funzione della tipologia di sistema di IA e del soggetto che lo fornisce o lo utilizza. <strong>L\u2019Ufficio europeo per l\u2019IA<\/strong> \u00e8 competente, in particolare, per i sistemi messi a disposizione dallo stesso fornitore del modello di IA per finalit\u00e0 generali sottostante, nonch\u00e9 per determinati sistemi integrati in <strong>piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP)<\/strong> o <strong>motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE)<\/strong> ai sensi del Digital Services Act.<\/p>\n<p>Per gli altri sistemi di IA, l\u2019applicazione delle disposizioni spetta invece alle <strong>autorit\u00e0 nazionali competenti<\/strong> degli Stati membri. Un regime specifico riguarda infine le istituzioni, gli organi e le agenzie dell\u2019Unione europea, per i quali i relativi obblighi sono applicati dal <strong>Garante europeo della protezione dei dati (EDPS)<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 in questo scenario che si colloca l\u2019iniziativa dell\u2019<strong>Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<\/strong> nei confronti di <strong>Perplexity AI, Inc.<\/strong><strong>,<\/strong> fornitore dell\u2019omonimo servizio di intelligenza artificiale. Il procedimento \u00e8 attualmente nella fase istruttoria: le condotte oggetto dell\u2019intervento dell\u2019Autorit\u00e0 rappresentano pertanto <strong>ipotesi di violazione ancora da accertare<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il caso Perplexity: che cosa contesta l&#8217;AGCM<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;istruttoria, avviata a seguito anche di segnalazioni di consumatori ricevute dall&#8217;Autorit\u00e0 a partire dalla fine di gennaio 2026, riguarda due possibili pratiche commerciali scorrette e diverse clausole contrattuali che l&#8217;AGCM ritiene potenzialmente vessatorie.<\/p>\n<p>Il primo profilo riguarda una promozione realizzata in collaborazione con TIM. A partire da luglio 2025, i clienti TIM potevano ottenere gratuitamente per 12 mesi il servizio Perplexity Pro, normalmente offerto a pagamento. Secondo quanto ricostruito dall&#8217;AGCM, le condizioni iniziali prevedevano che, al termine dei dodici mesi, l&#8217;abbonamento fosse disattivato senza rinnovo automatico e che non fosse necessario fornire un metodo di pagamento.<\/p>\n<p>A partire da gennaio 2026, Perplexity avrebbe invece modificato unilateralmente le condizioni, chiedendo ai clienti di inserire un metodo di pagamento e introducendo il rinnovo automatico a pagamento, salvo disdetta prima della scadenza.<\/p>\n<p>L&#8217;AGCM ritiene che tale condotta possa configurare una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, poich\u00e9 la possibilit\u00e0 di continuare a utilizzare il servizio gratuito sarebbe stata subordinata all&#8217;accettazione di condizioni nuove e pi\u00f9 onerose.<\/p>\n<p>Il caso richiama un principio essenziale in materia di pratiche commerciali: <strong>un\u2019offerta promozionale deve essere valutata non soltanto per il modo in cui viene pubblicizzata, ma anche alla luce delle condizioni che il consumatore \u00e8 messo concretamente in grado di conoscere e comprendere al momento dell\u2019adesione<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Prima di sottoscrivere un servizio, dovrebbe quindi essere possibile individuare con immediatezza elementi fondamentali quali <strong>la durata dell\u2019eventuale periodo promozionale, le condizioni applicabili alla sua scadenza, l\u2019eventuale rinnovo automatico, il prezzo che verr\u00e0 successivamente addebitato, la necessit\u00e0 di indicare un metodo di pagamento e le modalit\u00e0 e i termini per recedere o disdire il servizio<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>In particolare, quando un servizio viene presentato come gratuito per un determinato periodo, il passaggio successivo a un abbonamento a pagamento dovrebbe essere accompagnato da <strong>informazioni chiare e tempestive e da una scelta consapevole del consumatore<\/strong>, senza che l\u2019addebito possa derivare da condizioni che non erano state adeguatamente rappresentate al momento dell\u2019adesione.<\/p>\n<p>Il secondo fronte dell&#8217;indagine \u00e8 particolarmente interessante perch\u00e9 riguarda un problema destinato a diventare sempre pi\u00f9 importante nel mercato dell&#8217;intelligenza artificiale: quanto deve essere precisa l&#8217;informazione fornita al consumatore prima dell&#8217;acquisto di un servizio di IA?<\/p>\n<p>Secondo l\u2019AGCM, sul sito e sull\u2019app di Perplexity alcune informazioni essenziali per valutare il servizio sarebbero risultate poco chiare, incomplete o difficili da reperire. Le criticit\u00e0 riguarderebbero, tra l\u2019altro, i modelli di IA disponibili nei diversi piani, le relative condizioni e limitazioni, il numero di richieste consentite, le funzionalit\u00e0 di generazione delle immagini e il rischio che il sistema produca risposte inesatte o inventate, le cosiddette \u201callucinazioni\u201d. Informazioni tutt\u2019altro che marginali, perch\u00e9 possono incidere sulla scelta del consumatore di quale servizio acquistare e quanto pagare.<\/p>\n<p>Proprio il tema delle \u201callucinazioni\u201d rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 interessanti dell\u2019istruttoria. Un sistema di IA generativa pu\u00f2 infatti formulare una risposta con grande sicurezza e apparente precisione, pur fornendo informazioni errate o inventate.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019AGCM, Perplexity avrebbe enfatizzato l\u2019accuratezza delle proprie risposte, mentre i possibili errori sarebbero stati segnalati in modo meno evidente e attraverso informazioni non immediatamente accessibili.<\/p>\n<p>Il punto, quindi, non \u00e8 pretendere che l\u2019IA sia infallibile, ma garantire che il consumatore sappia quanto pu\u00f2 fare affidamento sulle sue risposte prima di scegliere e pagare il servizio.<\/p>\n<p>Il caso Perplexity si inserisce in un quadro europeo pi\u00f9 ampio<strong>. <\/strong><strong>L\u2019AI Act non sostituisce le norme gi\u00e0 esistenti a tutela dei consumatori<\/strong><strong>, <\/strong>ma si aggiunge ad esse, insieme alle regole sulla protezione dei dati personali e al Digital Services Act.<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo \u00e8 affrontare anche i nuovi rischi legati all\u2019uso dell\u2019IA, come <strong>disinformazione, manipolazione, frodi e pratiche ingannevoli<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>In altre parole, l\u2019intelligenza artificiale non crea una zona franca dalle regole: <strong>anche un servizio basato sull\u2019IA deve essere pubblicizzato in modo corretto, presentare con chiarezza le proprie caratteristiche e condizioni e rispettare i diritti dei consumatori<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Il tema della trasparenza e della tutela dei consumatori nell\u2019era dell\u2019intelligenza artificiale \u00e8 stato al centro anche del <a href=\"https:\/\/adiconsum.it\/acquisti-algoritmi-e-diritti-a-roma-il-confronto-tra-opportunita-e-rischi-dellia-evento-del-progetto-dico-si\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">convegno \u201cAcquisti, algoritmi e diritti\u201d<\/a><strong>, <\/strong>organizzato a Roma nell\u2019ambito del progetto <strong>\u201cDICO S\u00cc \u2013 Diritti, Consapevolezza, Opportunit\u00e0, Strumenti, Inclusione\u201d<\/strong> promosso da Adiconsum. L\u2019incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle opportunit\u00e0 offerte dall\u2019IA, ma anche sui rischi che il suo impiego pu\u00f2 comportare per le scelte dei consumatori: dagli algoritmi che orientano acquisti e raccomandazioni all\u2019utilizzo dei dati personali, fino alla necessit\u00e0 di garantire <strong>trasparenza, consapevolezza e strumenti di tutela<\/strong>. Il convegno si inserisce in un pi\u00f9 ampio percorso formativo di Adiconsum dedicato proprio al rapporto tra cittadini, tecnologia e diritti, che affronta anche il GDPR, il Digital Services Act e il Codice del consumo.<\/p>\n<p>Il procedimento nei confronti di Perplexity non stabilisce, allo stato, che il servizio abbia violato la normativa: sar\u00e0 l\u2019istruttoria a verificare le contestazioni dell\u2019Autorit\u00e0. Il caso mostra per\u00f2 come le regole tradizionali di tutela del consumatore trovino applicazione anche nei nuovi mercati dell\u2019intelligenza artificiale.<\/p>\n<p>Trasparenza, correttezza delle informazioni, libert\u00e0 di scelta e chiarezza delle condizioni contrattuali restano principi fondamentali anche quando ci\u00f2 che si acquista non \u00e8 un prodotto materiale, ma un servizio basato su algoritmi e modelli linguistici.<\/p>\n<p>La sfida, in definitiva, \u00e8 fare in modo che la complessit\u00e0 della tecnologia non diventi un ostacolo alla consapevolezza del consumatore. Non si tratta di pretendere che l\u2019IA sia infallibile, ma di garantire che chi sceglie di utilizzarla possa conoscere, prima di decidere, che cosa offre il servizio, quali sono i suoi limiti, quali rischi comporta e quanto costa.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Il procedimento<\/em><a href=\"https:\/\/www.agcm.it\/pubblicazioni\/bollettino-settimanale\/2026\/36\/Bollettino-36-2026\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em> PS13123<\/em><\/a><em> \u00e8 stato avviato dall&#8217;AGCM il 21 settembre 2026 ed \u00e8 tuttora in corso. Le valutazioni riportate nell&#8217;articolo con riferimento alle condotte di Perplexity rappresentano contestazioni e ipotesi formulate dall&#8217;Autorit\u00e0 nell&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria e non costituiscono un accertamento definitivo di illecito.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una risposta convincente non \u00e8 necessariamente una risposta trasparente.<br \/>\n\u00c8 questo uno dei nuovi interrogativi posti dall\u2019impiego dell\u2019intelligenza artificiale nelle attivit\u00e0 quotidiane dei consumatori che sempre pi\u00f9 spesso la utilizzano non solo per cercare informazioni, ma anche per orientarsi sugli acquisti, confrontare prodotti e servizi e assumere decisioni. <\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":11442,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[333,374],"class_list":["post-11441","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-agcm","tag-ai"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11441"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11441\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11444,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11441\/revisions\/11444"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}