{"id":1244,"date":"2018-03-09T16:30:55","date_gmt":"2018-03-09T15:30:55","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2018\/03\/09\/ritardo-aereo-di-un-volo-con-coincidenza-e-possibile-agire-contro-il-vettore-responsabile-nel-paese-di-destinazione-finale\/"},"modified":"2018-03-09T16:30:55","modified_gmt":"2018-03-09T15:30:55","slug":"ritardo-aereo-di-un-volo-con-coincidenza-e-possibile-agire-contro-il-vettore-responsabile-nel-paese-di-destinazione-finale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/ritardo-aereo-di-un-volo-con-coincidenza-e-possibile-agire-contro-il-vettore-responsabile-nel-paese-di-destinazione-finale\/","title":{"rendered":"Ritardo aereo di un volo con coincidenza: \u00e8 possibile agire contro il vettore responsabile nel paese di destinazione finale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1243\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/ritardo_aereo.jpg\" alt=\"ritardo aereo\" style=\"margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: right;\" width=\"435\" height=\"310\" \/>Si \u00e8 conclusa con un\u2019importante sentenza della Corte di giustizia europea la vicenda di due passeggeri che hanno dovuto affrontare la tratta Spagna \u2013 Germania con uno scalo ben pi\u00f9 lungo del previsto a causa di un ritardo sulla prima tratta che ha determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo; le prenotazioni, e questo \u00e8 importante specificarlo, comprendevano l\u2019intero tragitto (Causa C 274\/16).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Ore snervanti di attesa hanno logorato gli sfortunati viaggiatori che, per ottenere la compensazione pecuniaria dovuta, hanno deciso di citare in giudizio il vettore colpevole del ritardo davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria tedesca, sebbene lo stesso non fosse domiciliato in Germania e non avesse stipulato alcun contratto direttamente con i passeggeri. Il giudice tedesco, incerto sulla corretta interpretazione della norma europea (art. 7 del Regolamento (UE) 1215\/2012, gi\u00e0 art. 5 dell\u2019abrogato Regolamento (CE) 44\/2001) che individua, come foro alternativo&nbsp; in materia contrattuale, quello in cui l\u2019obbligazione oggetto del contendere \u00e8 stata o deve essere eseguita, ha formulato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Trattandosi di un volo con coincidenza la cui prima tratta, in ritardo, era stata operata su territorio spagnolo da un vettore nazionale per conto della compagnia aerea che aveva venduto i biglietti ai passeggeri, era necessario capire se l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria tedesca avesse competenza giurisdizionale su un\u2019azione in cui la compagnia aerea citata in giudizio avente sede in un altro Stato membro, ha operato la prima tratta di un volo in coincidenza nello Stato in cui la stessa ha sede e non \u00e8 controparte contrattuale dei passeggeri che hanno agito in giudizio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Nello specifico la Corte era chiamata a chiarire:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">\u201c<em>se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante collegamento aereo consistente in due voli senza significativa permanenza nell&#8217;aeroporto di scalo, il luogo di arrivo della seconda tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione dell&#8217;obbligazione ai sensi dell&#8217;articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215\/2012, qualora l&#8217;azione giudiziaria venga proposta nei confronti del vettore aereo operativo sulla prima tratta, nella quale si sia verificata l&#8217;irregolarit\u00e0, e il trasporto nella seconda tratta sia stato effettuato da altro vettore aereo\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">La Corte ha confermato la competenza giurisdizionale dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria tedesca affermando che, nel caso di prenotazione unica di un volo con coincidenza, \u00e8 possibile utilizzare il foro speciale in materia contrattuale e, dunque, promuovere un\u2019azione giudiziale presso l\u2019ufficio giudiziario competente in relazione alla destinazione finale del viaggio. La stessa, infatti, pu\u00f2 essere considerata&nbsp; come il luogo di esecuzione della prestazione non solo per quanto riguarda la tratta finale, ma anche per quella antecedente. Inoltre, l\u2019azione diretta ad ottenere la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo&nbsp; sulla base del Regolamento europeo&nbsp; sui diritti dei passeggeri aerei ( Reg. n.261\/2004) pu\u00f2 essere proposta nel foro cos\u00ec individuato, nei confronti del vettore aereo operativo, anche se diverso dal vettore con cui i passeggeri hanno stipulato il contratto di trasporto, in quanto lo stesso ottempera alle obbligazioni assunte dal vettore contrattuale.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si \u00e8 conclusa con un\u2019importante sentenza della Corte di giustizia europea la vicenda di due passeggeri che hanno dovuto affrontare la tratta Spagna \u2013 Germania con uno scalo ben pi\u00f9 lungo del previsto a causa di un ritardo sulla prima tratta che ha determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo; le prenotazioni, e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1243,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1244","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1244","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1244"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1244\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}