{"id":1328,"date":"2018-10-04T14:56:45","date_gmt":"2018-10-04T12:56:45","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2018\/10\/04\/quale-foro-causa-ryanair\/"},"modified":"2024-03-01T11:55:16","modified_gmt":"2024-03-01T10:55:16","slug":"quale-foro-causa-ryanair","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/quale-foro-causa-ryanair\/","title":{"rendered":"Fare causa a Ryanair: qual \u00e8 il Foro competente?"},"content":{"rendered":"<p>Ryanair di nuovo nell\u2019occhio del ciclone; a seguito di un tweet del Commissario Europeo V\u011bra Jourov\u00e1 relativo ad una notizia pubblicata sul <a href=\"https:\/\/twitter.com\/VeraJourova\/status\/1047887461098115072\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">quotidiano belga Le Soir<\/a>, la compagnia aerea irlandese torna protagonista di numerose polemiche. Il casus belli stavolta \u00e8 rappresentato dall\u2019articolo 2 delle condizioni contrattuali, a norma delle quali<\/p>\n<p>\u201cSalvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno regolati ed interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sar\u00e0 soggetta alla competenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 imporrebbe ai passeggeri intenzionati a citare in giudizio la compagnia aerea a rivolgersi esclusivamente al giudice irlandese, circostanza che potrebbe comportare un notevole esborso di denaro e molteplici difficolt\u00e0 burocratiche, con il conseguente effetto di scoraggiare i passeggeri ad intraprendere le vie legali per far valere i propri diritti. A tal proposito il Centro Europeo Consumatori Italia intende fare chiarezza sulla vicenda, alla luce della succitata dichiarazione del Commissario Europeo che rileva la contrariet\u00e0 delle condizioni contrattuali del vettore irlandese alle norme a tutela dei consumatori.<\/p>\n<p>Ryanair, infatti, individuando come unico Foro competente quello del luogo nel quale \u00e8 stabilita la propria sede legale, contravviene all\u2019art. 33 della Convenzione di Montreal, trattato multilaterale disciplinante il trasporto aereo internazionale, al quale il codice della navigazione italiano, all\u2019art. 941, rinvia per la disciplina del trasporto di persone e bagagli. L\u2019art. 33 individua la cosiddetta competenza giurisdizionale; in altre parole stabilisce i criteri per l\u2019individuazione, fra diversi giudici di differenti ordinamenti, quello dinanzi al quale citare in giudizio la propria controparte.<\/p>\n<p>Tale norma dispone espressamente che \u201cl&#8217;azione per il risarcimento del danno \u00e8 promossa, a scelta dell&#8217;attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attivit\u00e0 o del luogo in cui esso possiede un&#8217;impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione\u201d rimettendo cos\u00ec all\u2019attore, cio\u00e8 a colui che intraprende l\u2019azione legale, l\u2019individuazione del giudice a cui sottoporre la controversia.<\/p>\n<p>Per il consumatore che decida di intraprendere un\u2019azione legale nei confronti di Ryanair \u00e8 dunque possibile sottoporre la controversia al giudice del proprio Stato e conseguentemente, avvalersi di quanto previsto dal Codice del Consumo che individua come Foro esclusivo del consumatore, quello della sua residenza.<\/p>\n<p>Attribuita, infatti, la menzionata competenza giurisdizionale (ad esempio al giudice italiano), \u00e8 necessario, individuare fra tutti i giudici appartenenti al medesimo ordinamento (l\u2019ordinamento italiano), quello territorialmente competente, che in caso di contratto concluso a distanza, quale appunto potrebbe essere l\u2019acquisto on-line di un biglietto aereo, \u00e8 individuato nel giudice del luogo di residenza del consumatore. Ci\u00f2 si sostanzia in un\u2019indiscutibile facilitazione per il passeggero intenzionato a far valere i suoi diritti, coerentemente ad uno dei fondamentali obiettivi della disciplina a tutela dei consumatori, che intende bilanciare lo squilibrio esistente nel rapporto tra questi e i professionisti.<\/p>\n<p>Sancire nelle condizioni contrattuali l\u2019esclusivit\u00e0 del Foro irlandese \u00e8 inoltre illegittimo in quanto qualsiasi deroga alla competenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria costituisce una clausola vessatoria sino a prova contraria; ci\u00f2 vuol dire che spetterebbe al professionista dimostrare che la clausola \u00e8 stata oggetto di negoziazione con il consumatore e dunque da questi accettata, il che difficilmente pu\u00f2 verificarsi quando l\u2019acquirente del biglietto \u00e8 indotto ad acquistare attraverso un mero \u201cclick\u201d senza specificazione alcuna o avvisi in merito alla deroga stessa.<\/p>\n<p>Cosa fare allora per agire legalmente nei confronti di Ryanair? Oltre al tradizionale rito, che pu\u00f2 legittimamente essere instaurato dinanzi al giudice del proprio Stato, \u00e8 possibile servirsi di un utilissimo strumento predisposto dalle istituzioni europee: il procedimento europeo per le controversie di modesta entit\u00e0. Si tratta di un rito giudiziario vero e proprio, alternativo a quello ordinario e di cui \u00e8 possibile servirsi per controversie il cui valore sia inferiore ai 5000 euro. Trattandosi di un rito cartolare, nel quale l\u2019udienza \u00e8 meramente eventuale, si pu\u00f2 ricorrere ad esso senza l\u2019assistenza di un legale, compilando semplicemente un modulo di domanda disponibile presso gli organi giurisdizionali competenti e sugli appositi siti web nazionali. I principali vantaggi sono costituiti dalla notevole riduzione delle tempistiche rispetto al rito ordinario e dall\u2019esiguit\u00e0 dei costi: per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione di una pubblicazione del Centro, disponibile <a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/pdf_pubblicazioni\/Leaflet_Procedimento_Europeo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cliccando qui<\/a>, o di rivolgersi direttamente al Centro Europeo, designato dal Ministero di Giustizia quale organizzazione competente a fornire informazioni generali sull\u2019ambito di applicazione del procedimento e sulle modalit\u00e0 di accesso allo stesso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ryanair di nuovo nell\u2019occhio del ciclone; a seguito di un tweet del Commissario Europeo V\u011bra Jourov\u00e1 relativo ad una notizia pubblicata sul quotidiano belga Le Soir, la compagnia aerea irlandese torna protagonista di numerose polemiche. 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