{"id":1356,"date":"2018-11-29T14:44:37","date_gmt":"2018-11-29T13:44:37","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2018\/11\/29\/policy-bagagli-ryanair-il-centro-europeo-consumatori-ripercorre-le-tappe-della-controversa-questione\/"},"modified":"2024-03-09T11:57:59","modified_gmt":"2024-03-09T10:57:59","slug":"policy-bagagli-ryanair-il-centro-europeo-consumatori-ripercorre-le-tappe-della-controversa-questione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/policy-bagagli-ryanair-il-centro-europeo-consumatori-ripercorre-le-tappe-della-controversa-questione\/","title":{"rendered":"Policy bagagli Ryanair: il Centro Europeo Consumatori ripercorre le tappe della controversa questione"},"content":{"rendered":"<p>Nell\u2019intricata vicenda relativa alla politica bagagli, il vettore irlandese conquista una prima vittoria nei confronti dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, che con un recente provvedimento aveva intimato a Ryanair di sospendere l\u2019applicazione della tanto discussa policy. Il casus belli, che ha destato molte perplessit\u00e0 nei passeggeri aerei, \u00e8 rappresentato dalla ormai nota modifica delle condizioni contrattuali della compagnia, la quale dal 1 novembre 2018, consente il trasporto gratuito a bordo esclusivamente per le piccole borse, destinate ad essere sistemate nello spazio sottostante il sedile del passeggero, prevedendo invece per il comune bagaglio a mano di dimensioni maggiori ma non eccedenti le misure 55 cm x \u00a040 cm x 23 cm, il pagamento di un supplemento di ammontare variabile (<a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/ryanair-nuova-policy-bagaglio-vaglio-agcm\/\">qui<\/a>\u00a0i dettagli della politica bagagli).\u00a0In un primo provvedimento, pubblicato nel bollettino 41\/2018 del 5 novembre, l\u2019Antitrust ribadiva che tale supplemento di prezzo rappresenta un onere non eventuale e prevedibile per il passeggero e che dunque dovrebbe essere sempre ricompreso nella tariffa standard, configurandosi il bagaglio a mano quale elemento essenziale del contratto di trasporto aereo. La mancata inclusione del supplemento obbligatorio nella tariffa finale fornirebbe dunque una falsa rappresentazione del prezzo effettivo del biglietto, impedendo un confronto tra le tariffe proposte dalle diverse compagnie e inducendo il consumatore in errore. Per tale motivo, l\u2019Autorit\u00e0 aveva intimato a Ryanair di sospendere la sua politica e di comunicare nel breve termine di 5 giorni dal ricevimento del provvedimento, l\u2019avvenuta esecuzione dello stesso e di esplicitare attraverso quali misure la compagnia si sarebbe effettivamente uniformata a quanto stabilito dall\u2019Autorit\u00e0, pena una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, sino a giungere, nell\u2019ipotesi in cui Ryanair avesse reiterato la condotta bandita, ad una sospensione temporanea dell\u2019attivit\u00e0, per un periodo non superiore a 30 giorni.<\/p>\n<p>Il vettore irlandese, nonostante ci\u00f2, ha ritenuto di non dover sospendere l\u2019applicazione della condotta incriminata, ritenendo \u201cil provvedimento di sospensione carente di determinazione e di chiarezza\u2026\u201d e affermando che lo stesso \u201cconterrebbe prescrizioni attinenti all\u2019allocazione degli spazi e all\u2019organizzazione dei bagagli che riguardano invece la sicurezza del volo e rientrano nella discrezionalit\u00e0 dei vettori aerei\u201d ; successivamente la compagnia ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo del Lazio che, in data 21 novembre, si \u00e8 pronunciato in favore della stessa. Con l\u2019 <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/cdsintra\/cdsintra\/AmministrazionePortale\/DocumentViewer\/index.html?ddocname=EUTQXP2PUVJHC6ZQG2TPFJJUR4&amp;q=Ryanair\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ordinanza<\/a> di accoglimento del ricorso, il Tar ha sospeso l\u2019esecuzione del provvedimento cautelare dell\u2019Antitrust in attesa di pronunciarsi nel merito della questione. Il tribunale ha infatti ritenuto di dover approfondire i rilevanti profili emersi nella prima fase di valutazione del ricorso, anche relativamente ai \u201crapporti tra la potest\u00e0 tariffaria della societ\u00e0 ricorrente e i poteri dell\u2019AGCM nella valutazione degli elementi ai quali rapportare l\u2019effettivo costo del biglietto, nell\u2019ambito specifico del servizio di trasporto aereo passeggeri\u201d. Il giudice amministrativo ha inoltre dichiarato che il repentino ritorno alla vecchia policy bagagli avrebbe potuto generare disorientamento nei consumatori ma ribadisce che l\u2019Antitrust ha pieno potere di proseguire l\u2019istruttoria per gli approfondimenti necessari .<\/p>\n<p>In attesa del 27 febbraio 2019, data in cui avr\u00e0 luogo l\u2019udienza di merito, ai passeggeri che desiderino portare con s\u00e9 a bordo il piccolo trolley, non resta dunque che pagare il supplemento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019intricata vicenda relativa alla politica bagagli, il vettore irlandese conquista una prima vittoria nei confronti dell\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, che con un recente provvedimento aveva intimato a Ryanair di sospendere l\u2019applicazione della tanto discussa policy. 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