{"id":1476,"date":"2019-06-13T12:48:52","date_gmt":"2019-06-13T10:48:52","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2019\/06\/13\/norme-passeggero-inesatte-sanzionata-blue-panorama-da-agcm\/"},"modified":"2019-06-13T12:48:52","modified_gmt":"2019-06-13T10:48:52","slug":"norme-passeggero-inesatte-sanzionata-blue-panorama-da-agcm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/norme-passeggero-inesatte-sanzionata-blue-panorama-da-agcm\/","title":{"rendered":"Nome del passeggero inesatto o incompleto: Blue Panorama sanzionata per 1 milione di euro dall\u2019AGCM"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1475\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/blue_panorama.jpg\" alt=\"blue panorama\" width=\"435\" height=\"310\" style=\"margin: 20px; float: right;\" \/>La politica intransigente adottata dalla Blue Panorama in relazione all\u2019obbligo di indicazione completa e corretta del nominativo durante la fase di acquisto del biglietto integra una pratica commerciale scorretta in quanto non giustificata da esigenze di sicurezza. \u00c8 quanto stabilito dall\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato che ha sanzionato con una multa da 1.000.000 la compagnia aerea Blue Panorama.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Il vettore, infatti, in violazione del divieto di ricorso, nei contratti con i consumatori, a pratiche commerciali atte a condizionare gli stessi impedendogli di effettuare un acquisto consapevole, applicava al passeggero una penale per la non corretta registrazione, in fase di prenotazione, del proprio nominativo o dell\u2019omissione dell\u2019eventuale secondo\/terzo nome o cognome o per mancanza o trasposizione di alcune lettere. Tale penale, che in una prima fase, consisteva nel pagamento di un nuovo biglietto, veniva modificata nel pagamento di una <em>reprint fee<\/em> di 50 euro per tratta per la ristampa del biglietto con il nome completo o corretto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">La penalit\u00e0, giustificata \u201cadducendo superiori disposizioni di sicurezza\u201d, veniva applicata dal personale addetto direttamente in aeroporto, ed era rappresentata al passeggero come unica strada da percorrere per non incorrere nel divieto d\u2019imbarco, sottoponendo, cos\u00ec facendo, il consumatore ad una pressione tale da indurlo a considerare l\u2019acquisto di un nuovo biglietto prima e il pagamento di 50 euro a partire da aprile 2017, la sola alternativa per non perdere il volo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">A riprova della politica di tolleranza zero adottata dal vettore in relazione alla policy sul nominativo, tra le tante evidenze rinvenute dall\u2019Autorit\u00e0 durante l\u2019ispezione presso le sedi del vettore, una email di un responsabile che rivolgendosi ad altri addetti della societ\u00e0 e ad operatori scriveva: \u201c<em>Vi ricordo che le tariffe LOW COST da noi praticate non lasciano spazio ad alcuna tolleranza, facciamo viaggiare i passeggeri a prezzi irrisori pertanto \u00e8 corretto applicare le regole in modo ferreo<\/em>\u201d. N\u00e9 hanno inciso in maniera sostanziale sulla determinazione del vettore gli innumerevoli reclami dei consumatori che non erano stati preventivamente allertati in merito a questa policy. Solo a seguito dell\u2019introduzione della <em>reprint fee<\/em> il vettore aveva inserito un alert, durante la procedura di acquisto online, con cui si raccomandava al passeggero di inserire il nome e cognome come riportato sul documento d\u2019identit\u00e0 senza, tuttavia, informarlo delle pesanti conseguenze che una irregolarit\u00e0 sul nominativo avrebbe comportato. Risultava inoltre che alle societ\u00e0 di handling o alle biglietterie (secondo la responsabilit\u00e0 dei casi) il vettore addebitava addirittura gli importi che il personale erroneamente non pretendeva dai passeggeri nelle ipotesi di violazione della policy sul nominativo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">L\u2019Antitrust ha altres\u00ec accertato che in alcuni casi l\u2019incompleta trascrizione del nominativo era dovuta al sistema di acquisto della Compagnia che riservava uno spazio limitato all\u2019inserimento delle lettere o al disallineamento tra le interfacce operative con i siti internet di alcune piattaforme di prenotazione online.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">La rigidit\u00e0 della policy di Blue Panorama sembra non ravvisarsi in nessuno degli altri vettori e non trova fondamento nelle pi\u00f9 recenti indicazioni dall\u2019International Air Transport Association (IATA) che caldeggiano una applicazione pi\u00f9 flessibile delle regole riguardanti la registrazione del nome del passeggero in prenotazione mediante non solo la tolleranza dell\u2019errore fino a tre lettere, ma anche l\u2019ammissibilit\u00e0, ai fini dell\u2019imbarco, delle iniziali del nome di battesimo in caso di \u201cmancanza\u201d del medesimo nome intero.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Rileva l\u2019Agcm, inoltre, che il recente D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 5396 che ha rivisto la disciplina degli obblighi incombenti \u2013 esclusivamente &#8211; ai vettori in merito alla comunicazione dei dati dei trasportati, non preveda sanzioni a carico dei passeggeri che annotino irregolarmente o in maniera incompleta i propri dati in prenotazione, n\u00e9 viene imposto ai vettori di negare ad essi l\u2019imbarco a bordo del velivolo. Ne discende, dunque, che la policy adottata dal vettore costituisce un\u2019autonoma scelta commerciale piuttosto che l\u2019applicazione di un dettato normativo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">A nulla \u00e8 valsa la memoria difensiva della compagnia aerea che veniva sentita in audizione lo scorso 19 Febbraio, n\u00e9 gli impegni assunti intesi a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione; considerata la diffusione di tale pratica commerciale che ha interessato un numero molto elevato di consumatori, le evidenze emerse durante la fase investigativa e la gravit\u00e0 della condotta, l\u2019Agcm ha diffidato Blue Panorama alla continuazione della pratica contestata infliggendo la pesante sanzione. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Per il testo integrale del provvedimento, clicca <a href=\"https:\/\/www.agcm.it\/dotcmsdoc\/allegati-news\/PS11076_scorr%20-%20sanz_omi.pdf\" rel=\"noopener\">qui<\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La politica intransigente adottata dalla Blue Panorama in relazione all\u2019obbligo di indicazione completa e corretta del nominativo durante la fase di acquisto del biglietto integra una pratica commerciale scorretta in quanto non giustificata da esigenze di sicurezza. \u00c8 quanto stabilito dall\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato che ha sanzionato con una multa da 1.000.000 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1475,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}