{"id":1667,"date":"2020-04-14T09:46:26","date_gmt":"2020-04-14T07:46:26","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2020\/04\/14\/diritti-dei-passeggeri-aerei-a-quale-giudice-chiedere-la-compensazione-se-si-acquista-il-volo-tramite-una-agenzia\/"},"modified":"2020-04-14T09:46:26","modified_gmt":"2020-04-14T07:46:26","slug":"diritti-dei-passeggeri-aerei-a-quale-giudice-chiedere-la-compensazione-se-si-acquista-il-volo-tramite-una-agenzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/diritti-dei-passeggeri-aerei-a-quale-giudice-chiedere-la-compensazione-se-si-acquista-il-volo-tramite-una-agenzia\/","title":{"rendered":"Diritti dei passeggeri aerei: a quale giudice chiedere la compensazione se si acquista il volo tramite una agenzia?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1666\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/disservizi_aereo.jpg\" alt=\"disservizi aereo\" width=\"435\" height=\"290\" style=\"margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: right;\" \/>\u201cUn passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un\u2019agenzia di viaggi pu\u00f2 proporre nei confronti del vettore aereo un ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria, per ritardo prolungato del volo, dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 questa l\u2019ultima statuizione della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, la quale, come <a href=\"it\/component\/search\/?searchword=corte%20di%20giustizia&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=434\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ricordato pi\u00f9 volte<\/a>, \u00e8 spesso chiamata a pronunciarsi sull\u2019interpretazione delle norme europee al fine di chiarire questioni controverse o dubbi dei giudici nazionali su disposizioni applicabili all\u2019interno dell\u2019Unione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso in oggetto, stavolta, riguardava una passeggera ceca, la quale aveva stipulato con un\u2019agenzia del proprio Paese un contratto di viaggio \u201ctutto compreso\u201d che includeva il trasporto aereo da Praga a Keflav\u00edk Islanda, operato dal vettore aereo danese Primera Air Scandinavia, e l\u2019alloggio in Islanda. Il volo Praga \u2013 Keflav\u00edk, subiva un ritardo di oltre quattro ore a fronte del quale la passeggera agiva in giudizio al fine di ottenere una compensazione pecuniaria di 400 euro come previsto dal Regolamento (CE) 261\/2004 sui diritti dei passeggeri aerei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale distrettuale di Praga, presso cui veniva incardinato il giudizio, manifestava tuttavia dei dubbi sulla propria competenza. In linea di principio, l\u2019azione giudiziale nei confronti di un\u2019impresa stabilita in un determinato Stato membro devono essere proposte in tale Stato e dunque, nel caso di specie, dinanzi al giudice danese. Sono, tuttavia, previsti dei fori speciali come quello in materia contrattuale, che consente di instaurare il giudizio dinanzi al giudice del luogo in cui l\u2019obbligazione deve essere eseguita (e per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, tale giudice \u00e8 quello del luogo di partenza del volo) e che si applica solo nel caso in cui sussista un rapporto contrattuale tra le parti in causa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La passeggera aveva concluso un contratto non direttamente con la compagnia aerea, ma con l\u2019agenzia di viaggi e per tale motivo il giudice ceco si rivolgeva alla Corte di Giustizia affinch\u00e9 fosse chiarito se potesse ritenersi esistente un rapporto contrattuale tra la passeggera e la compagnia aerea, tale da consentire alla prima di intentare un giudizio contro la seconda proprio in Repubblica Ceca, luogo di partenza del volo in ritardo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con una recentissima <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2020-03\/cp200037it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza<\/a> (causa C-215\/18 Libu\u0161e Kr\u00e1lov\u00e1\/Primera Air Scandinavia A\/S), la Corte ha in primo luogo precisato che la nozione di \u00abvettore aereo operativo\u00bb, soggetto agli obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, comprende non solo il vettore aereo che opera o intende operare un volo nell\u2019ambito di un contratto con un passeggero, ma anche colui che opera o intende operare un volo per conto di un terzo, il quale abbia concluso un contratto con tale passeggero. Nel caso in oggetto dunque, in cui un vettore aereo ha operato il volo per conto di un\u2019agenzia di viaggi che ha concluso un contratto con il passeggero, quest\u2019ultimo, in caso di ritardo prolungato del volo, pu\u00f2 invocare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei nei confronti del vettore, anche in assenza di un contratto tra passeggero e vettore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha inoltre ricordato che, sebbene la conclusione di un contratto non rappresenti una condizione per l\u2019applicazione delle disposizioni speciali in materia contrattuale previste dal <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32012R1215&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regolamento sulla competenza giurisdizionale<\/a>, il ricorso a tali disposizioni presuppone che vi sia un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un\u2019altra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio a tal proposito, la Corte ha dichiarato che un vettore aereo che, come la Primera Air Scandinavia, non ha concluso alcun contratto direttamente con il passeggero ma \u00e8 comunque suo debitore, relativamente a gli obblighi previsti dal regolamento sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo per il tramite dell\u2019agenzia di viaggi, deve essere considerato un soggetto che ottempera agli obblighi assunti liberamente nei confronti dell\u2019agenzia stessa. La fonte di tali obblighi, secondo quanto stabilito dalla Corte, \u00e8 proprio il contratto di viaggio \u201ctutto compreso\u201d concluso tra passeggero e agenzia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 premesso, la Corte dichiara che il ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, intentato da un passeggero contro il vettore aereo che non \u00e8 la controparte contrattuale del passeggero stesso, deve essere considerato come rientrante nella materia contrattuale e dunque, il passeggero pu\u00f2 agire in giudizio per l\u2019ottenimento della compensazione dinanzi al giudice competente rispetto al luogo in cui si trova l\u2019aeroporto di partenza del volo, conformemente alla giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cUn passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un\u2019agenzia di viaggi pu\u00f2 proporre nei confronti del vettore aereo un ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria, per ritardo prolungato del volo, dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo\u201d. \u00c8 questa l\u2019ultima statuizione della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, la quale, come ricordato pi\u00f9 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1666,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[209,206],"class_list":["post-1667","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-newsletter-2020","tag-trasporto-aereo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1667\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}