{"id":1728,"date":"2020-07-10T12:46:13","date_gmt":"2020-07-10T10:46:13","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2020\/07\/10\/bagaglio-smarrito-dalla-compagnia-aerea-a-quanto-ammonta-il-risarcimento\/"},"modified":"2020-07-10T12:46:13","modified_gmt":"2020-07-10T10:46:13","slug":"bagaglio-smarrito-dalla-compagnia-aerea-a-quanto-ammonta-il-risarcimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/bagaglio-smarrito-dalla-compagnia-aerea-a-quanto-ammonta-il-risarcimento\/","title":{"rendered":"Bagaglio smarrito dalla compagnia aerea: a quanto ammonta il risarcimento?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1727\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/luggage-933487_640.jpg\" alt=\"luggage 933487 640\" width=\"435\" height=\"290\" style=\"margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: right;\" \/>Quante volte, dopo aver imbarcato valigie e borsoni in aeroporto, abbiamo temuto di non ritrovarli a destinazione? Lo smarrimento del bagaglio rappresenta infatti uno dei pi\u00f9 temuti inconvenienti non solo a causa del disagio che una tale eventualit\u00e0 pu\u00f2 arrecare al passeggero, ma anche per la complessa definizione di alcune conseguenze pratiche, prima fra tutte il calcolo del risarcimento dovuto dalla compagnia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):IT:HTML\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convenzione di Montreal<\/a> attribuisce infatti al vettore la responsabilit\u00e0 del danno derivante dalla perdita del bagaglio e quantifica tale responsabilit\u00e0, all\u2019art. 22, prevedendo che sia \u201climitata\u201d alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo (1 DSP corrisponde a circa 1 \u20ac) periodicamente revisionata e, a partire da dicembre 2019, quantificabile in 1288 DSP; proprio la formulazione letterale delle disposizioni della Convenzione ha costituito oggetto di una <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=228369&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=8649457\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">recente sentenza<\/a> della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su una questione scaturente da una domanda di risarcimento presentata da un passeggero nei confronti della Vueling Airlines. Atterrato all\u2019aeroporto di Fuerteventura, il passeggero constatava che il suo bagaglio non era giunto a destinazione; proponeva cos\u00ec ricorso al giudice spagnolo chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento di un risarcimento, pari proprio all\u2019ammontare previsto dalla Convenzione di Montreal, per i danni materiali e morali che lo smarrimento del bagaglio aveva provocato. Il vettore tuttavia si opponeva, argomentando che il passeggero non aveva indicato il contenuto del bagaglio, il peso o il suo valore n\u00e9 tantomeno aveva allegato prove degli acquisti effettuati per sostituire gli oggetti contenuti nel bagaglio sostenendo dunque che fosse necessaria una quantificazione del danno e conseguentemente, del risarcimento dovuto. Il giudice spagnolo rinviava cos\u00ec la questione alla Corte di Giustizia, sottoponendo la definizione di due questioni pregiudiziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la prima si richiedeva alla Corte se la Convenzione di Montreal, precisamente il combinato disposto degli articoli 17, paragrafo 2 e 22 paragrafo 2, debba essere interpretata nel senso che la somma definita da tali disposizioni come limite della responsabilit\u00e0 del vettore in caso di smarrimento del bagaglio, nell\u2019ipotesi in cui il passeggero non abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, debba essere considerata un <strong>massimale di risarcimento<\/strong> oppure, al contrario, un <strong>indennizzo forfettario<\/strong> automaticamente dovuto al passeggero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda questione riguardava invece le modalit\u00e0 di fissazione dell\u2019importo da corrispondere al passeggero. A seguito di un\u2019approfondita valutazione avente ad oggetti anche i lavori preparatori della Convenzione, la Corte ha concluso che la somma indicata dall\u2019art. 22 rappresenta il massimo limite del risarcimento che un vettore pu\u00f2 essere tenuto a corrispondere al passeggero in caso di smarrimento del bagaglio, nell\u2019ipotesi in cui non sia stata effettuata una dichiarazione speciale di interesse alla consegna; tale conclusione \u00e8 suffragata anche dalla considerazione che \u201c<em>la possibilit\u00e0 per il passeggero di fare una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli registrati al vettore\u2026conferma che il limite di responsabilit\u00e0 del vettore aereo per il danno risultante dalla perdita di bagagli \u00e8, in assenza di qualsiasi dichiarazione speciale di interesse alla consegna, un <strong>limite assoluto<\/strong> che comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affermato dunque che la somma costituisce un massimale e non un indennizzo forfettario, relativamente alla quantificazione della stessa la Corte, pronunciandosi sulla seconda questione stabilisce che l\u2019importo del risarcimento dovuto deve essere determinato dal giudice nazionale, conformemente alla norme del diritto nazionale applicabili, che tuttavia \u201c<em>non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, n\u00e9 strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l\u2019esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quante volte, dopo aver imbarcato valigie e borsoni in aeroporto, abbiamo temuto di non ritrovarli a destinazione? 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