{"id":1772,"date":"2020-11-11T15:11:46","date_gmt":"2020-11-11T14:11:46","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2020\/11\/11\/covid-19-e-restrizioni-ai-viaggi-in-caso-di-impedimento-del-passeggero-il-rimborso-e-dovuto\/"},"modified":"2020-11-11T15:11:46","modified_gmt":"2020-11-11T14:11:46","slug":"covid-19-e-restrizioni-ai-viaggi-in-caso-di-impedimento-del-passeggero-il-rimborso-e-dovuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/covid-19-e-restrizioni-ai-viaggi-in-caso-di-impedimento-del-passeggero-il-rimborso-e-dovuto\/","title":{"rendered":"Covid-19 e restrizioni ai viaggi: in caso di impedimento del passeggero, il rimborso \u00e8 dovuto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-1771\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/restrizioni.jpg\" alt=\"restrizioni\" width=\"435\" height=\"290\" style=\"margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; float: right;\" \/>Il recente <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2020\/11\/04\/20A06109\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPCM del 3 novembre 2020<\/a>, in vigore da venerd\u00ec 6, ha introdotto nuove restrizioni in alcune regioni del territorio italiano caratterizzate da un \u201c<em>elevato o massimo scenario di gravit\u00e0 ed un elevato rischio<\/em>\u201d di contagio da Covid-19, prevedendo, nello specifico, limitazioni agli spostamenti in ingresso e in uscita dai territori medesimi. Come nei mesi scorsi, che sono stati caratterizzati dal pi\u00f9 rigido <em>lockdown<\/em> nazionale, nelle aree interessate \u00e8 tornato in vigore il divieto di spostamenti non necessari, restando consentiti esclusivamente quelli motivati da \u201c<em>comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi&nbsp; di&nbsp; salute<\/em>\u201d. &nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A pochi giorni dall\u2019entrata in vigore del decreto, tali misure stanno gi\u00e0 comportando rilevanti conseguenze per i consumatori. Molti sono stati infatti costretti, in ragione del divieto, a rinunciare ai propri viaggi, ma nel momento in cui hanno presentato una richiesta di rimborso al vettore, hanno ricevuto un inaspettato diniego: \u201c<em>il volo non \u00e8 cancellato, dunque il rimborso non \u00e8 dovuto<\/em>\u201d, \u00e8 stata la risposta riportata dai (gi\u00e0) numerosi passeggeri rivoltisi al Centro Europeo Consumatori Italia per ottenere delucidazioni in merito ai loro diritti. Il fenomeno sembra aver interessato, per ora, solo il settore del trasporto aereo (il Centro ha registrato richieste principalmente nei confronti dei vettori Ryanair e Vueling), ma poich\u00e9 coinvolge tutte le tipologie di trasporto, \u00e8 opportuno fare subito chiarezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei mesi scorsi, per fronteggiare le drammatiche conseguenze della pandemia di Coronavirus e disciplinare l\u2019impatto che questa ha generato nel settore del turismo, il nostro Governo ha emanato dei provvedimenti di natura emergenziale, contenenti misure <em>ad hoc<\/em> per i casi in cui il viaggiatore si fosse trovato, causa Covid, nell\u2019impossibilit\u00e0 di viaggiare e dunque costretto a risolvere il contratto di trasporto. E\u2019 stato previsto, in questi casi, relativamente a contratti con esecuzione prevista tra l\u201911 marzo e il 30 settembre, la cui risoluzione fosse avvenuta entro il 31 luglio 2020, che il viaggiatore avesse diritto alla restituzione in denaro del corrispettivo versato per il viaggio o ad un voucher di pari valore a scelta al vettore. La norma emergenziale \u00e8, cio\u00e8, intervenuta a prevedere particolari modalit\u00e0 e termini di rimborso in favore di quei soggetti che, malgrado la piena operativit\u00e0 del servizio di trasporto, non avessero incolpevolmente potuto fruirne. Con l\u2019istituzione di zone \u201crosse\u201d o \u201carancioni\u201d sul territorio nazionale si \u00e8 palesata la possibilit\u00e0 che ci\u00f2 si verifichi nuovamente, senza pensare ai numerosi soggetti costretti all\u2019 isolamento fiduciario o alla quarantena che, pur non diretti verso zone \u201coff-limits\u201d, sono parimenti impossibilitati ad utilizzare il biglietto acquistato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;Essendo ormai la normativa emergenziale giunta a scadenza (31 luglio 2020), circostanza che tra l\u2019altro \u00e8 valsa al nostro paese l\u2019<a href=\"it\/news-e-pubblicazioni\/news\/976-rimborso-o-voucher-l-italia-assolta-l-ue-archivia-il-procedimento-di-infrazione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">archiviazione dal procedimento di infrazione<\/a> avviato in estate dalla Commissione Europea, domandarsi &nbsp;come ottenere il rimborso ora nel caso in cui ci si trovi nella vera e propria impossibilit\u00e0 appare certamente legittimo E\u2019 vero che Se il servizio di trasporto \u00e8 operativo, non si ha nulla a che pretendere, come alcune compagnie stanno affermando? Naturalmente no; l\u2019ordinamento giuridico prevede una specifica disciplina, contenuta nell\u2019articolo 1463 del Codice Civile, che tutela il soggetto che, per causa a lui non imputabile, non abbia potuto beneficiare del servizio acquistato. Per quanto concerne il trasporto aereo inoltre, il Codice della Navigazione, applicabile per analogia, prevede all\u2019art. 945 proprio l\u2019ipotesi di impedimento del passeggero, che egualmente conferisce il diritto al rimborso in denaro. Analoga possibilit\u00e0 di rimborso \u00e8 prevista dall\u2019art. 400 del Codice della navigazione per quanto riguarda il trasporto marittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il vettore neghi il rimborso, \u00e8 dunque legittimo reclamare il proprio diritto in applicazione di tali riferimenti normativi facendo altres\u00ec riferimento al recente <a href=\"https:\/\/moduliweb.enac.gov.it\/Applicazioni\/comunicati\/comunicato.asp?selpa1=2668&amp;NumCom=63\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">comunicato<\/a> dell\u2019Enac che \u201c<em>ricorda che le compagnie hanno l\u2019obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone <\/em>(rosse e arancioni n.d.r.)<em>, che, per motivi indipendenti dalla loro volont\u00e0, non possono usufruire del volo.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 bene ricordare che se il viaggio viene cancellato dal vettore si avr\u00e0 sempre diritto al rimborso monetario del biglietto e, al verificarsi di determinate circostanze, anche al pagamento di una compensazione pecuniaria per i disagi subiti in applicazione dei Regolamenti europei che istituiscono norme comuni in ambito UE in materia di diritti dei passeggeri&nbsp; che viaggiano in aereo, in treno, in autobus e per vie navigabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosa accade se il vettore, pur non negando il rimborso, offre un voucher? Attenzione: \u00e8 sempre possibile accordare ai vettori una soluzione alternativa, se idonea a soddisfare le proprie esigenze, ma \u00e8 fondamentale ricordare che, non applicandosi pi\u00f9 la normativa emergenziale di cui sopra, il voucher potrebbe non avere le caratteristiche da questa previste e cio\u00e8, fondamentalmente, la rimborsabilit\u00e0 in caso di non utilizzo una volta decorsi dodici mesi dall\u2019emissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, se ci si trova costretti a rinunciare al proprio viaggio (a tal proposito consigliamo di verificare le restrizioni vigenti sul territorio di interesse esclusivamente presso fonti istituzionali\/ufficiali) \u00e8 in primo luogo necessario contattare tempestivamente il vettore ed informarlo della propria condizione; se il rimborso viene negato \u00e8 opportuno presentare un reclamo attraverso i <em>form <\/em>a disposizioni sui siti web dei vettori stessi, facendo chiaro riferimento alla normativa a supporto. Se nonostante ci\u00f2, il vettore rifiuta il rimborso e si tratta di una compagnia avente sede in uno stato dell\u2019Unione Europea diverso dall\u2019Italia, in Regno Unito, Norvegia o Islanda, \u00e8 possibile rivolgersi, per assistenza, al Centro Europeo Consumatori Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il recente DPCM del 3 novembre 2020, in vigore da venerd\u00ec 6, ha introdotto nuove restrizioni in alcune regioni del territorio italiano caratterizzate da un \u201celevato o massimo scenario di gravit\u00e0 ed un elevato rischio\u201d di contagio da Covid-19, prevedendo, nello specifico, limitazioni agli spostamenti in ingresso e in uscita dai territori medesimi. 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