{"id":3776,"date":"2022-06-15T17:23:00","date_gmt":"2022-06-15T15:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=3776"},"modified":"2022-11-07T17:25:05","modified_gmt":"2022-11-07T16:25:05","slug":"lantitrust-mette-in-guardia-sei-societa-di-autonoleggio-per-le-spese-di-gestione-pratiche-amministrative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/lantitrust-mette-in-guardia-sei-societa-di-autonoleggio-per-le-spese-di-gestione-pratiche-amministrative\/","title":{"rendered":"L\u2019Antitrust mette in guardia sei societ\u00e0 di autonoleggio per le spese di gestione pratiche amministrative"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) interviene di nuovo e questa volta lo fa nel settore dell\u2019autonoleggio. Nel bollettino 22\/2022 l\u2019AGCM riporta i provvedimenti adottati nei confronti di sei societ\u00e0 di autonoleggio dopo aver accertato la vessatoriet\u00e0 della clausola che prevede l\u2019applicazione di una penale in conseguenza della notifica di multe stradali o mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sono rari i casi in cui si viene multati mentre si \u00e8 alla guida di un veicolo a noleggio e si \u00e8 costretti, non solo, a pagare la multa ma anche una penale alle societ\u00e0 di autonoleggio a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione della contravvenzione. Tante per\u00f2 sono state le segnalazioni da parte dei consumatori relative all\u2019 importo di tale penale, considerato eccessivo, che sono arrivate sia all\u2019Antitrust che al Centro Europeo dei Consumatori. Parliamo di un aggravio di spesa addebitata al cliente che varia a seconda della societ\u00e0 di noleggio e pu\u00f2 andare dai quaranta fino ai sessanta euro circa, importi spesso superiori a quelli della stessa multa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019AGCM ha cos\u00ec avviato un\u2019indagine nei confronti di sei societ\u00e0 a noleggio a breve termine al fine di far luce sulla questione, per poi stabilire al termine di esso che&nbsp;<em>\u201cL\u2019importo&nbsp;della prevista penale<strong>&nbsp;<\/strong>risulta manifestamente eccessivo&nbsp;in ragione delle suddette attivit\u00e0 che il professionista \u00e8 chiamato concretamente a svolgere nonch\u00e9 in considerazione del costo giornaliero del noleggio\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, secondo l\u2019Antitrust la clausola relativa agli obblighi e alle responsabilit\u00e0 del cliente, contenuta all\u2019interno del contratto sottoscritto dal consumatore \u201c<em>integra una fattispecie di<strong>&nbsp;<\/strong>clausola vessatoria&nbsp;ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f); 34 e 35 comma 1 del Codice del Consumo\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per capire meglio, quando possiamo parlare di vessatoriet\u00e0 delle clausole contrattuali? La definizione \u00e8 data dalla direttiva 93\/13\/CEE, recepita in Italia negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, secondo cui<em>&nbsp;\u201cNel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il legislatore, inoltre, elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria ed indica tre tipi di clausole che sono considerate nulle anche se sono state oggetto di negoziazione tra il consumatore ed il professionista<\/em>.&nbsp;<em>Ci\u00f2 in quanto anche secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea: il consumatore si trova in una situazione di inferiorit\u00e0 rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione e non ha nessun potere di negoziazione quando si tratta di contratti per adesione\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019AGCM ha stabilito che la penale applicata risulta \u201c<em>Ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell\u2019attivit\u00e0 gestionale\u201d&nbsp;<\/em>che le societ\u00e0 di autonoleggio sono tenute a svolgere &nbsp;e \u201c<em>Sproporzionata nell\u2019ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista \u00e8 chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia pi\u00f9 bassa, normalmente pi\u00f9 richiesti sul mercato) e (iii) all\u2019entit\u00e0 degli importi che il consumatore \u00e8 tenuto a pagare per la presunta infrazione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di ci\u00f2, l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato ha obbligato le societ\u00e0 di autonoleggio interessate dai provvedimenti emessi a pubblicare gli stessi sulla homepage dei propri siti per trenta giorni consecutivi e con le modalit\u00e0 indicate dalla stessa autorit\u00e0. Avverso tali provvedimenti le societ\u00e0 potranno proporre ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Non resta che vedere se le sei compagnie di autonoleggio si adegueranno alle disposizioni dell\u2019AGCM.<\/p>\n\n\n\n<p>Per ulteriori informazioni:<a href=\"https:\/\/www.agcm.it\/dotcmsdoc\/bollettini\/2022\/22-22.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">&nbsp;https:\/\/www.agcm.it\/dotcmsdoc\/bollettini\/2022\/22-22.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) interviene di nuovo e questa volta lo fa nel settore dell\u2019autonoleggio. 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