{"id":3844,"date":"2022-02-09T18:07:00","date_gmt":"2022-02-09T17:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=3844"},"modified":"2022-11-07T18:09:50","modified_gmt":"2022-11-07T17:09:50","slug":"ritardo-aereo-su-un-volo-multi-tratta-a-quale-giudice-chiedere-la-compensazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/ritardo-aereo-su-un-volo-multi-tratta-a-quale-giudice-chiedere-la-compensazione\/","title":{"rendered":"Ritardo aereo su un volo multi tratta: a quale giudice chiedere la compensazione?"},"content":{"rendered":"\n<p>La\u00a0<a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/PDF\/diritti-dei-passeggeri.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">normativa europea<\/a>\u00a0a tutela dei passeggeri nel trasporto aereo prevede specifici rimedi nel caso si verifichino disservizi; in caso di ritardo superiore alle tre ore, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea che ha equiparato tale ipotesi a quella una cancellazione ai fini della corresponsione di una compensazione pecuniaria, i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo forfettario il cui ammontare varia (da 250 a 600 euro) a seconda della lunghezza della tratta, se il ritardo stesso \u00e8 generato da circostanze non eccezionali, poste cio\u00e8 nel controllo della compagnia. Pu\u00f2 accadere tuttavia che il riconoscimento del diritto alla compensazione non sia immediato da parte del vettore e che dunque il passeggero abbia necessit\u00e0 di adire le vie legali per ottenerne il pagamento; molto spesso tuttavia, considerando che la compagnia pu\u00f2 non avere sede in Italia e che il luogo di partenza e il luogo di arrivo siano collocati in due stati diversi, sorge la difficolt\u00e0 di individuare il giudice a cui rivolgersi per fare valere i propri diritti. Non \u00e8 raro che i passeggeri si si rivogano al Centro Europeo Consumatori Italia con un dubbio: \u201c<em>voglio fare causa alla compagnia, ma dove<\/em>\u201d?<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente la disciplina europea si occupa di regolamentare anche questo aspetto e in base all\u2019applicazione delle disposizioni del&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32012R1215&amp;from=RO\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Regolamento (UE) n. 1215\/2012<\/a>&nbsp;al caso del passeggero intenzionato ad ottenere la compensazione, il giudice cui rivolgersi \u00e8 quello del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita, intendendosi per \u201cprestazione\u201d il servizio di trasporto; in base alla precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sovente interviene ad interpretare le norme per assicurarne una pi\u00f9 agevole applicazione, nel caso di un volo effettuato fra due Stati membri, sia il luogo di partenza che quello di arrivo devono essere considerati luoghi principali della prestazione, con ci\u00f2 ammettendo che il passeggero possa adire il giudice nell\u2019uno e nell\u2019altro indifferentemente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Cosa accade tuttavia nel caso di un volo multi tratta se il disservizio si verifica solo nel primo segmento? Qual \u00e8, in questo caso, il luogo di esecuzione della prestazione? Ancora una volta interviene la Corte di Giustizia, adita dal giudice tedesco in via pregiudiziale, al fine cio\u00e8 di ottenere chiarimenti sull\u2019applicazione del regolamento sopra citato sulla competenza giurisdizionale e cio\u00e8 la competenza di un determinato giudice a conoscere e pronunciarsi su una controversia.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione origina da un\u2019azione legale intentata da 3 passeggeri nei confronti della compagnia polacca LOT Polish Airlines. I tre avevano effettuato una prenotazione unica con la compagnia tedesca Lufthansa per un volo Varsavia (Polonia) \u2013 Mal\u00e8 (Maldive), con scalo a Francoforte sul Meno (Germania). Nella prima tratta, Varsavia \u2013 Francoforte, operata dalla LOT, si verificava un ritardo al decollo e i passeggeri atterravano a Mal\u00e8 dopo oltre quattro ore rispetto all\u2019orario originariamente previsto; richiedevano cos\u00ec al giudice tedesco il pagamento della compensazione. Il giudice per\u00f2 dichiarava la domanda irricevibile, sostenendo di non essere competente a conoscere della controversia in quanto n\u00e9 il luogo di partenza (Varsavia), n\u00e9 quello di arrivo (Mal\u00e8) previsti dal contratto erano situati nella sua giurisdizione. I passeggeri opponevano invece la circostanza che anche Francoforte potesse ritenersi \u201cluogo di esecuzione\u201d; il giudice tedesco rinviava la questione alla Corte la quale, ha concluso che le norme sulla competenza giurisdizionale devono essere interpretate nel senso che se la domanda di compensazione deriva esclusivamente da un ritardo nella prima tratta del viaggio, causato da una partenza tardiva e viene proposto nei confronti del vettore che ha operato tale tratta (e non di quello con cui si \u00e8 effettuata la prenotazione), il luogo di arrivo di questa prima tratta non pu\u00f2 essere qualificato quale \u201cluogo di esecuzione\u201d. I tre passeggeri, in conclusione, non possono adire il giudice tedesco, poich\u00e9 Francoforte non \u00e8 luogo principale dell\u2019esecuzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La\u00a0normativa europea\u00a0a tutela dei passeggeri nel trasporto aereo prevede specifici rimedi nel caso si verifichino disservizi; in caso di ritardo superiore alle tre ore, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea che ha equiparato tale ipotesi a quella una cancellazione ai fini della corresponsione di una compensazione pecuniaria, i passeggeri hanno diritto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3845,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[206],"class_list":["post-3844","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-trasporto-aereo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3844"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3844\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3847,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3844\/revisions\/3847"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3845"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}