{"id":3865,"date":"2022-01-13T18:20:00","date_gmt":"2022-01-13T17:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=3865"},"modified":"2022-11-07T18:22:06","modified_gmt":"2022-11-07T17:22:06","slug":"volo-anticipato-scopri-quando-hai-diritto-alla-compensazione-pecuniaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/volo-anticipato-scopri-quando-hai-diritto-alla-compensazione-pecuniaria\/","title":{"rendered":"Volo anticipato? Scopri quando hai diritto alla compensazione pecuniaria"},"content":{"rendered":"\n<p>Da ormai un ventennio, complice anche l\u2019affermarsi delle compagnie low cost, il viaggio aereo \u00e8 diventato una modalit\u00e0 di spostamento sempre pi\u00f9 diffusa che coinvolge milioni di passeggeri ogni anno e che ha stimolato l\u2019attivazione di numerosi scali aereoportuali minori.<\/p>\n\n\n\n<p>Con un cos\u00ec elevato traffico aereo l\u2019eventualit\u00e0 che un volo programmato sia cancellato o anticipato di oltre un\u2019ora, non \u00e8 pi\u00f9 infrequente, con conseguenziali disagi e danni per i passeggeri; il&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0008.02\/DOC_1&amp;format=PDF\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Regolamento (UE) 261\/04<\/a>&nbsp;a tutela dei diritti nel trasporto aereo, non disciplina espressamente l\u2019ipotesi dell\u2019anticipazione, circostanza che rende spesso malagevole comprendere quali siano i proprio diritti in quella specifica eventualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal trasporto aereo, del resto, dipendono un\u2019amplia compagine di attivit\u00e0, tanto ludiche, ad esempio le vacanze, quanto di lavoro, come colloqui d\u2019assunzione piuttosto che riunioni d\u2019affari.&nbsp;&nbsp; Si comprende allora come sia imprescindibile la sicurezza degli orari dei voli sui quali non si costruisce solo la tempistica del viaggio, ma anche tutte le attivit\u00e0 a monte e a valle dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Recentemente la Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea \u00e8 stata adita da due giudici ordinari, uno tedesco e l\u2019altro austriaco che, chiamati a dirimere una controversia proprio relativa all\u2019anticipazione dell\u2019orario di decollo, hanno chiesto al tribunale europeo di interpretare alcuni punti controversi della normativa con particolare riguardo all\u2019inquadramento di questa speciale fattispecie lesiva degli interessi dei passeggeri.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio base su cui \u00e8 stata costruita l\u2019intera&nbsp;<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2021-12\/cp210226it.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pronuncia<\/a>&nbsp;\u00e8 che un volo il cui orario di partenza sia anticipato dal vettore di trasporto per pi\u00f9 di un\u2019ora, viene considerato come cancellato. In un caso del genere, infatti, l\u2019anticipazione va considerata \u201csignificativa\u201d in quanto pu\u00f2 provocare gravi disagi per i passeggeri al pari di un ritardo. Questi, infatti, oltre a doversi riorganizzare, magari precipitosamente, per riuscire ad acciuffare il volo anticipato \u2013 rischiando si subire danni economici per gli appuntamenti mancati che erano precedenti all\u2019orario ordinario del volo \u2013 potrebbero altres\u00ec non riuscire in tale intento riorganizzativo e dover rinunciare al volo.In una simile ipotesi il passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria integrale, il cui ammontare varia, proprio come nell\u2019ipotesi di volo cancellato o il cui ritardo all\u2019arrivo sia superiore alle tre ore, dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Inoltre, il vettore aereo non pu\u00f2 ridurre del 50% l\u2019importo dovuto per il fatto che abbia offerto un \u201criavviamento\u201d che consente al malcapitato passeggero di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.<\/p>\n\n\n\n<p>Presupposto per il riconoscimento della compensazione \u00e8 rappresentato dalla comunicazione tardiva dell\u2019anticipazione del volo, in quanto \u00e8 proprio il ritardo nell\u2019informazione che determina il disagio da indennizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte inoltre specifica che, in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo deve informare (o far informare) il passeggero relativamente all\u2019esatta denominazione sociale e al recapito dell\u2019impresa presso la quale chiedere la compensazione pecuniaria ed i documenti che egli deve allegare alla sua domanda. Non \u00e8 invece contemplata l\u2019ipotesi a favore del passeggero di conoscere preventivamente l\u2019importo dell\u2019indennizzo. Nell\u2019ipotesi di prenotazione tramite intermediario, viene infine stabilito che deve essere considerato come non informato della cancellazione di un volo il passeggero che non abbia ricevuto comunicazione del disservizio da parte dell\u2019intermediario, sebbene questo ne abbia ricevuto notizia dal vettore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da ormai un ventennio, complice anche l\u2019affermarsi delle compagnie low cost, il viaggio aereo \u00e8 diventato una modalit\u00e0 di spostamento sempre pi\u00f9 diffusa che coinvolge milioni di passeggeri ogni anno e che ha stimolato l\u2019attivazione di numerosi scali aereoportuali minori. 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