{"id":3869,"date":"2022-01-03T18:22:00","date_gmt":"2022-01-03T17:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=3869"},"modified":"2022-11-07T18:27:42","modified_gmt":"2022-11-07T17:27:42","slug":"novita-sulla-garanzia-legale-di-conformita-e-sulla-fornitura-di-beni-e-servizi-digitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/novita-sulla-garanzia-legale-di-conformita-e-sulla-fornitura-di-beni-e-servizi-digitali\/","title":{"rendered":"Novit\u00e0 sulla garanzia legale di conformit\u00e0 e sulla fornitura di beni e servizi digitali"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019esponenziale crescita dell\u2019utilizzo tanto di beni reali, spesso tecnologici, quanto dei servizi digitali di cui primi sono supporto, ha richiesto all\u2019UE un\u2019implementazione delle garanzie a tutela dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la&nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019L0771&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">direttiva (UE) 771\/2019<\/a>&nbsp;concernente \u201cdeterminati aspetti dei contratti di vendita di beni\u201d e &nbsp;<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019L0770&amp;from=RO\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">direttiva(UE)770\/2019<\/a>&nbsp;riguardante \u201cdeterminati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali\u201d del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandosi a vicenda senza per\u00f2 sovrapporsi, offrono un completo ventaglio normativo che potenzia e migliora le tutele a favore del consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dal 1\u00b0 gennaio 2022<\/strong>&nbsp;sono infatti accresciute le tutele per gli acquisti di beni \u201cnon conformi\u201d ossia di quei beni che si rivelano difettosi oppure diversi dall\u2019originaria descrizione, specie per modalit\u00e0 tecniche di funzionamento non immediatamente apprezzabili al momento dell\u2019acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa europea \u00e8 stata recepita in Italia con il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/11\/25\/21G00185\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto legislativo 170\/2021<\/a>&nbsp;che ha trasposto la normativa comunitaria nel Codice del Consumo.<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto, la garanzia legale su di un bene ha validit\u00e0 biennale e se un prodotto si rileva difettoso nei primi 6 mesi, si presume che il vizio sia gi\u00e0 presente al momento d\u2019acquisto. Ed il consumatore pu\u00f2 esercitare il proprio onere nella finestra temporale di 2 mesi dalla scoperta del vizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale impostazione rimane in vigore a tutt\u2019oggi per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre scorso. Ma con il nuovo anno l\u2019onere dei due mesi scompare e viene esteso ad un anno il periodo di inversione dell\u2019onere della prova: spetta dunque al venditore dar prova della conformit\u00e0 del prodotto nel caso in cui il consumatore denunci un difetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la nuova normativa elenca una serie di requisiti che i beni devono avere per considerarsi conformi al contratto, specificati come soggettivi e oggettivi, connotandosi i primi come requisiti ancillari rispetto alla sua funzionalit\u00e0 (ad esempio la presenza del libretto delle istruzioni nella confezione di vendita).<\/p>\n\n\n\n<p>Trattandosi di direttive europee oltre ad estendersi a tutti i paesi aderenti al mercato comune \u2013 condizione che ci protegge nei nostri acquisti d\u2019oltralpe \u2013 consente ai paesi comunitari di effettuare delle specificazioni ulteriori purch\u00e9 rafforzative della tutela. \u00c8 ad esempio il caso del Portogallo e della Spagna che hanno esteso il periodo della garanzia a tre anni per i beni di nuova fabbricazione, mentre la protezione legale per i beni usati non pu\u00f2 essere inferiore ai 18 mesi, ma il venditore, con libert\u00e0 d\u2019azione riconosciuta dalla norma stessa, la pu\u00f2 estendere ad un periodo maggiore. Potrebbe essere per esempio il caso di vetture usate vendute da un concessionario.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancor pi\u00f9 avanzata \u00e8 la protezione che il Portogallo ha esteso sui beni ricondizionati pari a quella riservata ai beni nuovi: garanzia di tre anni. Una simile impostazione \u00e8 particolarmente lungimirante, specie per quella economia, perch\u00e9 oltre a tutelare significativamente i consumatori locali, invoglia acquisti stranieri e responsabilizza i produttori portoghesi che acquisiscono fama di affidabilit\u00e0. Peraltro, i processi di ricondizionamento sostengono e sospingono il generale processo dell\u2019economia circolare poich\u00e9 i beni durevoli in disuso o abbandonati vengono riparati e modificati tornando a nuova vita \u2013 garantiti tre anni come visto \u2013 con prezzi decisamente convenienti. Fenomeno che in tempi di crisi e di inflazione come quelli presenti sostiene le lavorazioni europee\/nazionali e tutela le tasche dei consumatori tutti.<\/p>\n\n\n\n<p>Di converso in Francia sono stati introdotti meccanismi che facilitano il consumatore nel momento in cui esercita i rimedi previsti per il ripristino della conformit\u00e0 dei beni difettosi: cos\u00ec se il venditore sostituisce il bene difettoso, il periodo di garanzia ripartir\u00e0 da capo, mentre se questi offre la sostituzione ma non adempie 30 giorni, il consumatore potr\u00e0 risolvere il contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Le regole applicate ai nuovi contratti, continueranno a convivere con la disciplina previgente (ante 31 dicembre 2021) e il Centro Europeo Consumatori Italia continuer\u00e0 ad informare i consumatori chiamati a districarsi fra vecchie e nuove disposizioni, come ad assisterli se i loro diritti non fossero riconosciuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo si ricorda che la presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, che sono forniti con il bene ai sensi del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da altri. \u00c8 ad esempio il caso di un software a pagamento, nel primo caso, e di un programma operativo di un telefonino nel secondo caso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali si segue la direttiva UE 770\/2019 che si inserisce nella Strategia per il mercato unico digitale in Europa. La direttiva, recepita attraverso il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/11\/26\/21G00186\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto legislativo 173\/2021<\/a>, si applica a qualsiasi contratto in cui l\u2019operatore economico fornisce un contenuto o un servizio digitale al consumatore che effettua un pagamento, o s\u2019impegna a farlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per beni digitali s\u2019intendono i \u201cdati prodotti e forniti in formato digitale\u201d mentre per servizi digitali quelli che \u201cconsentono al consumatore di creare, trasformare, archiviare dati o accedervi in formato digitale\u201d oppure quelli che \u201cconsentono la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione di dati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova normativa non si applica ai beni con elementi digitali, come visto, ai servizi di comunicazione, ad eccezione di quelli di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ai servizi sanitari, ai servizi di gioco d\u2019azzardo, ai servizi finanziari, ai software offerti dal fornitore sulla base di una licenza libera e aperta, ai contenuti digitali che siano parti di uno spettacolo o di un evento (come le proiezioni cinematografiche digitali) e ai contenuti digitali forniti dagli enti pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p>Da notare che tale disciplina normativa si applica altres\u00ec nel caso in cui il consumatore non corrisponde un prezzo ma fornisce o si impegna a fornire dati personali all\u2019operatore economico, fatto salvo il caso in cui i tali dati siano trattati esclusivamente dall\u2019operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale per consentire l\u2019assolvimento degli obblighi di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019operatore economico \u00e8 responsabile per la mancata fornitura e per la non esatta corrispondenza del bene e servizio rispetto alla conformit\u00e0 dichiarata al momento della compravendita. In caso di emersione di difformit\u00e0 \u2013 specificatamente dettagliata in ogni suo punto nella norma in esame \u2013 scatta la garanzia a tutela del consumatore che pu\u00f2 richiedere, alternativamente il ripristino delle condizioni ovvero la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto gi\u00e0 pagato.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 viene dimenticata, processo indispensabile per questo tipo di prodotti, la fase degli aggiornamenti, anch\u2019essa disciplinata caso per caso. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, si ricorda che se il consumatore non provvede ad installare i dovuti aggiornamenti entro un termine ragionevole, nonostante le informazioni in merito ricevute, il fornitore del contenuto o servizio non pu\u00f2 essere ritenuto responsabile per i difetti di conformit\u00e0 che si manifestano a causa del mancato aggiornamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriori informazioni sulle novit\u00e0 normative sono disponibili nei leaflet del Centro Europeo Consumatori Italia:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/Garanzia-legale_ok.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la garanzia legale di conformit\u00e0<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\u00a0<a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/Servizi-digitali_OK.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la fornitura di contenuti e servizi digitali<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019esponenziale crescita dell\u2019utilizzo tanto di beni reali, spesso tecnologici, quanto dei servizi digitali di cui primi sono supporto, ha richiesto all\u2019UE un\u2019implementazione delle garanzie a tutela dei consumatori. In particolare, la&nbsp;direttiva (UE) 771\/2019&nbsp;concernente \u201cdeterminati aspetti dei contratti di vendita di beni\u201d e &nbsp;direttiva(UE)770\/2019&nbsp;riguardante \u201cdeterminati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3870,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-3869","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3869"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3869\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3878,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3869\/revisions\/3878"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3870"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}