{"id":3895,"date":"2021-11-30T18:38:00","date_gmt":"2021-11-30T17:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=3895"},"modified":"2022-11-07T18:40:06","modified_gmt":"2022-11-07T17:40:06","slug":"covid-voucher-il-fondo-e-ora-realta-ma-non-per-tutti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/covid-voucher-il-fondo-e-ora-realta-ma-non-per-tutti\/","title":{"rendered":"Covid-voucher: il fondo \u00e8 ora realt\u00e0, ma non per tutti"},"content":{"rendered":"\n<p>Il fondo di garanzia previsto dalla&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/gu\/2020\/07\/18\/180\/so\/25\/sg\/pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">legge 17 luglio 2020 n. 77<\/a>, destinato ad indennizzare i titolari dei cosiddetti Covid-voucher non rimborsati a causa dell\u2019insolvenza o fallimento dell\u2019operatore commerciale emittente \u00e8 finalmente stato implementato attraverso la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-15&amp;atto.codiceRedazionale=21G00171&amp;elenco30giorni=false\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decreto<\/a>&nbsp;che ne definisce le modalit\u00e0 di accesso.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019entrata in vigore del decreto \u00e8 prevista per il 30 novembre 2021; entro i successivi 30 giorni sar\u00e0 pubblicato sul sito del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ministeroturismo.gov.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ministero del turismo<\/a>&nbsp;un avviso contenente le specifiche modalit\u00e0 di invio della domanda di accesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come accedere al fondo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le domande, corredate del voucher non utilizzato entro la scadenza e della richiesta di rimborso inviata senza esito all\u2019operatore turistico, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 dicembre 2021 e dovranno indicare l\u2019atto con cui \u00e8 dichiarato il fallimento o accertato lo stato d\u2019insolvenza dell\u2019operatore commerciale, unitamente ad un\u2019autocertificazione contenente i dati del richiedente. Nello specifico si tratta di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ed eventualmente partita IVA. Ci\u00f2 a testimonianza che l\u2019accesso al fondo potrebbe non essere riservato ai soli consumatori: anche i professionisti potranno presentare domanda purch\u00e9 non si trovino in stato d\u2019insolvenza, fallimento o abbiano presentato domanda di concordato preventivo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019indennizzo sar\u00e0 erogato entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande e sar\u00e0 pari al valore monetario del voucher.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A quanto ammonta il fondo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La consistenza del fondo \u00e8 pari a 1 milione di euro per l\u2019anno 2021. I 5 milioni per l\u2019anno 2020, inizialmente previsti, non sono infatti pi\u00f9 disponibili in quanto, come si legge nelle premesse del decreto, non impegnati entro la chiusura dell\u2019esercizio finanziario 2020. Un milione di euro sar\u00e0 sufficiente a soddisfare tutte le richieste? Probabilmente no e in questo caso, espressamente contemplato dal decreto stesso, \u201c<em>ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I consumatori saranno finalmente rimborsati?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019impegno di indennizzare i consumatori \u00e8 dunque stato dato seguito, ma permangono delle non trascurabili perplessit\u00e0 in merito all\u2019attuazione concreta di quanto previsto nel decreto. Ricordiamo infatti che i voucher emessi in conformit\u00e0 alla normativa emergenziale hanno durata 24 mesi, non 18 come scritto nell\u2019atto e dunque, eccezion fatta per i voucher relativi ai servizi di trasporto il cui rimborso pu\u00f2 essere chiesto gi\u00e0 dopo 12 mesi, attualmente, ed entro il 31 dicembre 2021 ben pochi consumatori saranno in possesso di un voucher scaduto e dunque effettivamente legittimati ad accedere al fondo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 inoltre necessario ricordare che i Covid-voucher, secondo la normativa emergenziale, sono solo quelli emessi per contratti con esecuzione prevista tra l\u201911 marzo e il 30 settembre 2020 in caso di cancellazione\/rinuncia entro il 30 luglio 2020. Ci\u00f2 implica che molti voucher scadranno e cio\u00e8 diventeranno rimborsabili, solo a partire dal 2022. Non solo: se l\u2019operatore turistico o il vettore sono insolventi e dunque in una situazione finanziaria critica, che senso avrebbe per il consumatore attendere la scadenza del voucher per tentare di ottenere il rimborso?<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni attuative del fondo destano dunque alcuni dubbi sull\u2019effettiva realizzazione dell\u2019obiettivo di proteggere i consumatori da eventuali insolvenze o fallimenti degli operatori turistici. Sarebbe pertanto auspicabile che il fondo venisse finanziato anche per l\u2019anno 2022 e che il Ministero del Turismo intraprenda un dialogo proficuo con le associazioni di consumatori, che, in prima linea, hanno sostenuto e tutelato i viaggiatori sin dalle prime manifestazioni delle nefaste conseguenze della pandemia per la creazione di un fondo di garanzia strutturale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il fondo di garanzia previsto dalla&nbsp;legge 17 luglio 2020 n. 77, destinato ad indennizzare i titolari dei cosiddetti Covid-voucher non rimborsati a causa dell\u2019insolvenza o fallimento dell\u2019operatore commerciale emittente \u00e8 finalmente stato implementato attraverso la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del&nbsp;decreto&nbsp;che ne definisce le modalit\u00e0 di accesso. 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