{"id":40,"date":"2015-08-27T11:15:00","date_gmt":"2015-08-27T09:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/08\/27\/recepita-la-direttiva-adr-al-centro-europeo-consumatori-italia-il-compito-di-informare-e-assistere-i-consumatori\/"},"modified":"2015-08-27T11:15:00","modified_gmt":"2015-08-27T09:15:00","slug":"recepita-la-direttiva-adr-al-centro-europeo-consumatori-italia-il-compito-di-informare-e-assistere-i-consumatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/recepita-la-direttiva-adr-al-centro-europeo-consumatori-italia-il-compito-di-informare-e-assistere-i-consumatori\/","title":{"rendered":"RECEPITA LA DIRETTIVA ADR: AL CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA IL COMPITO DI INFORMARE E ASSISTERE I CONSUMATORI"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-39\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/adr-accordo.jpg\" alt=\"Direttiva ADR Recepita\" width=\"250\" height=\"178\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"Recepita la direttiva ADR\" \/>Con decreto n. 130 del 6 agosto 2015 , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, l&rsquo;Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2013\/11\/UE in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) per i consumatori.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p>Nata dalla constatazione che la risoluzione alternativa delle controversie possa contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e migliorare la fiducia dei consumatori nel mercato, la direttiva, e con essa il decreto di attuazione, offre ai consumatori la possibilit&agrave; di risolvere le controversie insorte con le imprese in maniera semplice, rapida ed economica ed alle imprese stesse di vendere a consumatori oltre frontiera consapevoli della possibilit&agrave; di accesso a procedure ADR di elevata qualit&agrave; .<\/p>\n<p>Il Decreto, che novella l&rsquo;art. 141 del Codice del Consumo introducendo un Titolo III rubricato &ldquo;Risoluzione extragiudiziale delle controversie&rdquo; , riconosce normativamente le procedure di conciliazione paritetica ovvero quelle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nate dalla prassi delle associazione dei consumatori maggiormente rappresentative di stipulare protocolli di intesa con le imprese o le associazioni di categoria, in virt&ugrave; dei quali le parti del rapporto di consumo (consumatore ed impresa), in caso di controversia, si confrontano attraverso i propri rappresentati (associazioni di consumatori e imprese\/associazioni di categoria) al fine di trovare una soluzione condivisa, rapida ed economica. Tali procedure di componimento amichevole delle liti, realt&agrave; solo italiana, sono state peraltro riconosciute come esempio di best practice dal Parlamento Europeo nel 2011.<\/p>\n<p>Alle procedure ADR, accessibili su base volontaria, si potr&agrave; ricorrere sia che si tratti di controversie nazionali che transfrontaliere purch&eacute; coinvolgano consumatori e imprese e siano inerenti a contratti di vendita di beni (ivi compresi i contenuti digitali) o di servizi, indipendentemente dalle modalit&agrave; di conclusione degli stessi (online e offline).<\/p>\n<p>E&rsquo; prevista l&rsquo; istituzione di un elenco consolidato degli organismi di ADR di tutta Europa, accessibile attraverso un sito internet dedicato realizzato dalla Commissione Europea il cui link dovr&agrave; essere disponibile sul sito delle autorit&agrave; competenti di settore, degli organismi ADR e del nostro Centro, chiamato a prestare assistenza ai consumatori nell&rsquo;accesso all&rsquo;organismo ADR transfrontaliero, competente a trattare la relativa controversia. Il nostro Centro &egrave; stato altres&igrave; designato, in attuazione dell&rsquo;art. 7, paragrafo 1 e 2 del Reg. 524\/2013, punto di contatto ODR con il compito di fornire informazioni generali sui diritti dei consumatori e sui ricorsi per quanto riguarda gli acquisti online, di dare assistenza per la trasmissione dei reclami e di agevolare la comunicazione tra le parti e gli organismi ADR competenti, attraverso una piattaforma telematica che rappresenter&agrave; l&rsquo; unico punto di accesso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie online per tutta l&rsquo; Unione Europa.<\/p>\n<p>Al fine di garantire la pi&ugrave; ampia informazione sul sistema delle composizioni extragiudiziali delle controversie ed il successo dello stesso le associazione dei consumatori sono incoraggiate a diffondere la conoscenza degli organismi ADR e delle procedure nonch&eacute; a promuovere l&rsquo;adozione delle procedure fra i consumatori fornendo informazioni sugli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami.<\/p>\n<p>Specifici obblighi informativi sono posti a carico delle imprese che dovranno informare i consumatori in merito agli organismi ADR cui riferirsi in caso di controversia anche inserendo l&rsquo; informativa nelle condizioni contrattuali di vendita o di servizi, pena la comminazione di sanzioni da parte dell&rsquo;Antitrust.<\/p>\n<p>Una serie di informazioni al pubblico devono essere inoltre fornite anche dagli organismi ADR che vanno dalle modalit&agrave; di contatto, alle informazioni sul funzionamento della procedura al curriculum delle persone fisiche incaricate alla risoluzione delle controversie, alle tipologie di controversie in cui sono specializzati, alle lingue nelle quali possono essere presentate le domande. E&rsquo; altres&igrave; previsto l&rsquo;obbligo di rendere note le relazioni annuali sull&rsquo;attivit&agrave; espletata in cui andranno evidenziati il numero di reclami ricevuti e la tipologia, il tempo medio di trattazione, le casistiche ricorrenti nonch&eacute; eventuali azioni per il miglioramento dell&rsquo;efficacia della procedura ADR offerta.<\/p>\n<p>E&rsquo; prevista, inoltre, , la possibilit&agrave;, per gli organismi di ADR, di rifiutare la trattazione di una determinata controversia e questo pu&ograve; verificarsi, ad esempio, quando il consumatore non ha preventivamente contattato il professionista per cercare di risolvere la questione, la controversia &egrave; futile o non rientra nella soglia monetaria prestabilita o la domanda all&rsquo;organismo ADR non &egrave; stata presentata entro il termine che non pu&ograve; essere inferiore, comunque, ad un anno dalla presentazione del reclamo all&rsquo;impresa. In caso di rifiuto, da parte dell&rsquo;organismo ADR, di trattare una determinata controversia, &egrave; fatto obbligo allo stesso di fornire alle parti, entro 3 settimane decorrenti dalla ricezione dell&rsquo;istanza, una spiegazione motivata del rifiuto alla trattazione.<\/p>\n<p>Agli organismi ADR e, di conseguenza, alle persone fisiche incaricate alla risoluzione delle controversie, &egrave; richiesto il possesso di determinati requisiti quali quello della competenza, indipendenza ed imparzialit&agrave; ivi compreso una capacit&agrave; di comprensione generale del diritto tale da poter comprendere le implicazioni giuridiche delle controversie. Agli stessi &egrave; fatto, inoltre, obbligo di comunicare tempestivamente eventuali circostanze che possano comportare conflitti di interesse con una delle parti della controversia e siano idonee ad incidere sull&rsquo;indipendenza e l&rsquo;imparzialit&agrave; dell&rsquo;organismo ADR e dei suoi incaricati; in tal caso si informano le parti che sono libere di opporsi o non sollevare obiezioni, oppure si provvede alla sostituzione della persona fisica o si propone alle parti di rivolgersi ad un altro organismo di ADR.<\/p>\n<p>Alla formazione delle persone fisiche incaricate alla trattazione delle controversie possono provvedere gli organismi ADR medesimi mediante propri programmi di formazione che saranno monitorati dalle autorit&agrave; presso cui sono gi&agrave; funzionanti ed operative procedure ADR. Si tratta del Ministero della Giustizia, per gli organismi di mediazione in materia di consumo, il Mise per le negoziazioni paritetiche, la CONSOB, l&rsquo;Autorit&agrave; per l&rsquo;energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) l&rsquo;Autorit&agrave; per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Banca d&rsquo;Italia ed altre autorit&agrave; amministrative di regolazione di settori specifici. A queste autorit&agrave; gli organismi che intendono essere considerati ADR dovranno rivolgersi fornendo determinate informazioni elencate nei commi 1, 2 e 3 dell&rsquo;art. 141 nonies per essere inseriti, previa verifica dei requisiti previsti, nell&rsquo;elenco dalle stesse tenuto. Queste ultime trasmetteranno i rispettivi elenchi al Ministero dello sviluppo economico, designato punto di contatto unico con la Commissione Europea.<\/p>\n<p>Al fine di evitare che eventuali costi possano ostacolare l&rsquo;accesso del consumatore, tradizionalmente parte debole del rapporto contrattuale, &egrave; prevista la gratuit&agrave; della procedura per il consumatore o, quantomeno la previsione di costi minimi. Viene, poi, individuato come obbligatorio e, di conseguenza, come condizione di procedibilit&agrave; della procedura ADR, il reclamo preventivo all&rsquo;impresa da parte del consumatore.<\/p>\n<p>Le soluzione proposte dall&rsquo; Organismo di ADR non saranno vincolanti e resta fermo ed intangibile il diritto al ricorso giudiziale che, tuttavia, sar&agrave; differito per un tempo ragionevole, necessario alla definizione della risoluzione extragiudiziale. Restano sospesi durante la procedura ADR i termini di prescrizione e decadenza e salva la possibilit&agrave; delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura. Tale facolt&agrave; non &egrave; possibile per l&rsquo;impresa laddove sia previsto l&rsquo;obbligo della stessa di aderire alla procedura.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni non esitate a contattarci!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con decreto n. 130 del 6 agosto 2015 , pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, l&rsquo;Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2013\/11\/UE in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) per i consumatori.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":39,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-40","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}