{"id":438,"date":"2015-12-22T22:44:42","date_gmt":"2015-12-22T21:44:42","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/12\/22\/multiproprieta-e-prodotti-per-le-vacanze-di-lungo-termine-il-report-della-rete-dei-centri-europei-per-i-consumatori\/"},"modified":"2015-12-22T22:44:42","modified_gmt":"2015-12-22T21:44:42","slug":"multiproprieta-e-prodotti-per-le-vacanze-di-lungo-termine-il-report-della-rete-dei-centri-europei-per-i-consumatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/multiproprieta-e-prodotti-per-le-vacanze-di-lungo-termine-il-report-della-rete-dei-centri-europei-per-i-consumatori\/","title":{"rendered":"MULTIPROPRIETA&#8217; E PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE: IL REPORT DELLA RETE DEI CENTRI EUROPEI PER I CONSUMATORI"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-429\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/multiproprieta-timeshare.jpg\" alt=\"multipropriet&agrave; timeshare\" width=\"300\" height=\"214\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"MULTIPROPRIETA' E PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE: IL REPORT \" \/>La Rete&nbsp;dei Centri Europei per i consumatori ha pubblicato il&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.ecc-net.it\/files\/pubblicazioni\/03.ECC-Net_Timesharing_FINAL_15122015.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">report&nbsp;<\/a>di una ricerca volta&nbsp;a verificare come la Direttiva 2008\/122\/EC del 14 gennaio 2009 sulla&nbsp;tutela dei consumatori riguardo taluni aspetti della multipropriet&agrave; e de&nbsp;contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e dei contratti&nbsp;di rivendita e di scambio abbia inciso,&nbsp;nella pratica, nel settore di riferimento.<\/p>\n<p>La Direttiva venne,infatti, emanata per colmare il vuoto&nbsp;normativo che il settore all&rsquo;epoca presentava e che permetteva, di fatto, a venditori&nbsp;senza scrupoli di porre in essere pratiche commerciali scorrette ai danni di&nbsp;moltissimi consumatori sprovvisti, per l&rsquo;appunto, di effettive tutele&nbsp;giuridiche.<\/p>\n<p>Tra le varie disposizioni che la Direttiva introduceva, rilevano&nbsp;innanzitutto il&nbsp;diritto del consumatore ad ottenere informazioni chiare, esaustive ed espresse&nbsp;nella propria lingua prima della sottoscrizione del contratto, il diritto di&nbsp;recesso entro 14 giorni, il divieto per il venditore di chiedere al consumatore il versamento di somme a titolo di acconto durante tale termine ecc.&nbsp;<\/p>\n<p>La ricerca &egrave;&nbsp;stata condotta attraverso le informazioni che la rete dei Centri Europei&nbsp;Consumatori di tutta Europa ha raccolto ed elaborato sulla base dell&rsquo;esperienza&nbsp;maturata in anni di assistenza ai consumatori.<\/p>\n<p>Il campione preso in considerazione &egrave; formato, quindi, dai&nbsp;consumatori che si sono rivolti alla rete ECC per tutte le problematiche&nbsp;insorte in tale settore.<\/p>\n<p>Citando&nbsp;alcuni dati specifici della ricerca, si evidenzia che il 38,5% dei consumatori del&nbsp;campione non erano stati in grado di esercitare il diritto di recesso. Ci&ograve;&nbsp;indica che probabilmente il disposto normativo non &egrave; sufficientemente incisivo e&nbsp;che si necessita di qualche ulteriore intervento.<\/p>\n<p>Inoltre,&nbsp;n&egrave;&nbsp;risultato che anche dopo l&rsquo;entrata in vigore della Direttiva, il 70% dei&nbsp;consumatori presi in considerazione, non avevano ricevuto dai venditori un&rsquo;adeguata&nbsp;informazione circa le condizioni contrattuali. Ci&ograve; rileva soprattutto se si&nbsp;considera che prima dell&rsquo;entrata in vigore della Direttiva, la percentuale dei&nbsp;consumatori poco o per nulla informati si attestava sul 76%. Anche per tale&nbsp;aspetto, quindi, pare si necessitino interventi pi&ugrave; incisivi.<\/p>\n<p>Solo il&nbsp;7%, tuttavia, dichiara di aver ricevuto le informazioni precontrattuali in una&nbsp;lingua diversa e, quindi, incomprensibile, a fronte del 9% del periodo&nbsp;precedente l&rsquo;entrata in vigore della Direttiva.<\/p>\n<p>Circa il&nbsp;divieto per il venditore di chiedere acconti o pagamenti di sorta prima della&nbsp;scadenza dei 14 giorni del periodo di recesso, risulta che all&rsquo;80,8% dei&nbsp;consumatori del campione di ricerca era stato richiesto il versamento di somme&nbsp;a vario titolo.<\/p>\n<p>Nonostante&nbsp;questi dati specifici, &egrave; importante comunque sottolineare come dalla ricerca risulti&nbsp;che l&rsquo;applicazione della Direttiva si &egrave; rivelata piuttosto efficace nella&nbsp;tutela dei consumatori e che ha comportato una significativa diminuzione delle&nbsp;problematiche che tradizionalmente affliggevano il settore.<\/p>\n<p>La&nbsp;ricerca ha, inoltre, evidenziato come alcune specifiche problematiche &#8211; come ad&nbsp;esempio la risoluzione del contratto&nbsp;potrebbero essere risolte attraverso mirati&nbsp;interventi normativi da parte dei singoli Stati membri.<\/p>\n<p>Particolare&nbsp;attenzione dovr&agrave; essere prestata, inoltre, a tutte quelle pratiche messe a&nbsp;punto da alcuni venditori al fine di ingannare i consumatori, violando la&nbsp;Direttiva. La normativa europea sulle pratiche commerciali scorrette, recepita&nbsp;in Italia dal Codice del Consumo, si &egrave; gi&agrave; rivelata un valido strumento in tale&nbsp;senso. Vi &egrave; per&ograve; la necessit&agrave; di conferire maggiori poteri alle Autorit&agrave; nazionali&nbsp;competenti in tale materia, soprattutto in alcuni Stati membri, nei quali tale&nbsp;strumento rischia di rimanere un&rsquo;arma spuntata. In Italia -&egrave; doveroso&nbsp;ricordarlo &#8211; l&rsquo;Autorit&agrave; Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) &egrave; gi&agrave;&nbsp;piuttosto attiva in tale ambito.<\/p>\n<p>Dalla&nbsp;ricerca emerge, inoltre, la necessit&agrave; di potenziare le competenze e gli&nbsp;strumenti in ambito penale, incentivando e rendendo pi&ugrave; agevole lo scambio di&nbsp;informazioni oltre frontiera nonch&eacute; la cooperazione tra le Autorit&agrave; e le forze&nbsp;dell&rsquo;ordine dei diversi Stati membri. Frequenti, infatti, sono i casi in cui i&nbsp;venditori perpetrano delle vere e proprie truffe ai danni dei consumatori&nbsp;europei.<\/p>\n<p>Ma ci&ograve; che la ricerca soprattutto evidenzia &egrave; la necessit&agrave; di informare&nbsp;adeguatamente i consumatori, rendendoli maggiormente consapevoli dei rischi di&nbsp;truffa, dei loro stessi diritti e degli strumenti che la normativa pone a loro&nbsp;tutela, ivi compresi i canali di risoluzione alternativa delle controversie.&nbsp;Questo, per altro, &egrave; proprio uno dei compiti che la rete dei Centri Europei Consumatori&nbsp;n&eacute;&nbsp;chiamata ad assolvere.<\/p>\n<p>&nbsp;Leggi i nostri<a href=\"http:\/\/www.ecc-net.it\/files\/pubblicazioni\/ECC-Net_Timesharing_Top%20Tips_IT_V01.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&nbsp;consigli&nbsp;<\/a>!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Rete&nbsp;dei Centri Europei per i consumatori ha pubblicato il&nbsp;report&nbsp;di una ricerca volta&nbsp;a verificare come la Direttiva 2008\/122\/EC del 14 gennaio 2009 sulla&nbsp;tutela dei consumatori riguardo taluni aspetti della multipropriet&agrave; e de&nbsp;contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e dei contratti&nbsp;di rivendita e di scambio abbia inciso,&nbsp;nella pratica, nel settore di riferimento. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":429,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[170,169],"class_list":["post-438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-direttiva-2008-122-ec","tag-report-multiproprieta-europa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/438\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}