{"id":445,"date":"2015-12-21T12:19:57","date_gmt":"2015-12-21T11:19:57","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/12\/21\/informazioni-ingannevoli-l-agcm-sanziona-my-dolcevita-s-r-l-su-segnalazione-del-cec-italia-e-di-adiconsum\/"},"modified":"2015-12-21T12:19:57","modified_gmt":"2015-12-21T11:19:57","slug":"informazioni-ingannevoli-l-agcm-sanziona-my-dolcevita-s-r-l-su-segnalazione-del-cec-italia-e-di-adiconsum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/informazioni-ingannevoli-l-agcm-sanziona-my-dolcevita-s-r-l-su-segnalazione-del-cec-italia-e-di-adiconsum\/","title":{"rendered":"INFORMAZIONI INGANNEVOLI: l\u2019AGCM  SANZIONA MY DOLCEVITA S.r.l SU SEGNALAZIONE DEL CEC ITALIA E DI ADICONSUM"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-444\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/car-info-ingann.jpg\" alt=\"car\" width=\"330\" height=\"235\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"Informazioni ingannevoli, AGCM sanziona My Dolcevita S.r.l.\" \/>Il 9 dicembre 2015, L&rsquo;AGCM (Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato) ha notificato al Centro Europeo Consumatori Italia&nbsp;ed ad&nbsp;Adiconsum, un provvedimento con il quale l&rsquo;Autorit&agrave; sanziona per 20.000 euro la societ&agrave; My Dolcevita srl per pratica commerciale scorretta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ&agrave;, come specifica l&rsquo;AGCM, &ldquo;presenta in modo ingannevole, sul sito www.drivingbox.it, la prestazione dei servizi, non fornendo adeguate informazioni ai consumatori, n&eacute; prima n&eacute; successivamente alla conclusione del contratto, in particolare con riguardo al diritto di recesso e all&rsquo;identit&agrave; del professionista&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il 26 marzo 2015, infatti, il CEC&nbsp;Italia e l&rsquo;Adiconsum segnalavano all&rsquo;AGCM la pratica commerciale posta in essere da My Dolcevita, sulla base di numerose contestazioni pervenute da consumatori italiani e stranieri che, attraverso il sito www.drivingbox.it, avevano acquistato dei voucher che davano la possibilit&agrave; di prenotare, entro un anno dalla consegna, &ldquo;esperienze di guida in pista al volante di una supercar&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il sito web propone (ancora, per altro), varie tipologie di servizi che hanno per oggetto la possibilit&agrave; di partecipare a stage e corsi di guida, di noleggiare auto d&rsquo;epoca, ma anche e soprattutto di guidare automobili di grossa cilindrata e di autorevole brand, su alcuni circuiti nei rispettivi territori nazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le segnalazioni pervenute ai nostri sportelli avevano per oggetto principalmente l&rsquo;inadempimento della My Dolcevita srl, in quanto gli eventi prenotati venivano continuamente posticipati a causa di supposti guasti ai motori o di problematiche afferenti i circuiti, ed infine annullati. Il servizio non veniva, quindi, mai erogato e tutte le richieste dei consumatori tese al prolungamento della validit&agrave; del voucher, che nel frattempo scadeva, o al rimborso di quanto versato per l&rsquo;acquisto, restavano senza risposta o venivano comunque eluse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci&ograve; che maggiormente rileva, per&ograve;, riguarda le modalit&agrave; con le quali la My Dolcevita srl gestisce la mancata erogazione del servizio nonch&eacute; il mancato rimborso dei voucher scaduti a causa dell&rsquo;inadempimento della stessa societ&agrave;. Le reiterate posticipazioni delle sessioni di guida prenotate dai consumatori, adducendo le pi&ugrave; disparate giustificazioni, sono seguite da vane promesse di rimborso, mentre la vendita di nuovi voucher continua.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre a ci&ograve;, rileva il fatto che la My Dolcevita srl non fornisce adeguate informazioni ai consumatori, n&eacute; prima della conclusione del contratto, n&eacute; successivamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, sul sito non compaiono i riferimenti della societ&agrave; che lo&nbsp;gestisce e che, di fatto, vende i servizi de quo, in violazione dell&rsquo;art&nbsp; 49 comma 1 lett. b) e c) del Codice del Consumo, che specificamente prevede, tra gli obblighi di informazione nei contratti a distanza, che il professionista fornisca al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative all&rsquo;identit&agrave; del professionista e all&rsquo;indirizzo geografico dove il professionista &egrave; stabilito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte dell&rsquo;inadempimento della My Dolcevita srl e delle reiterate promesse di rimborso che non venivano di fatto seguite dal relativo versamento, i consumatori non potevano quindi reperire l&rsquo;indirizzo fisico e la sede legale della societ&agrave; al fine dell&rsquo;esercizio dei propri diritti contrattuali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, il sito forniva informazioni non corrette circa il diritto di recesso, menzionando 10 giorni lavorativi anzich&eacute; i 14 previsti dall&rsquo;art 52 comma 1 del Codice del Consumo per i contratti a distanza, oltre a non&nbsp; mettere a disposizione dei consumatori l&rsquo;apposito modulo per esercitarlo. Come, infatti, rileva l&rsquo;Autorit&agrave; &ldquo;il professionista non fornisce in fase precontrattuale le informazioni obbligatorie di cui all&rsquo;art 49 lett h) del Codice del Consumo con riguardo alle procedure per esercitare il diritto di recesso nei termini di legge, non avendo reso disponibile il modulo tipo di recesso&rdquo;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durante l&rsquo;istruttoria del caso, la societ&agrave; non ha mai risposto alla richiesta di informazioni inviata dall&rsquo;AGCM, n&eacute; ha prodotto memorie a propria difesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al termine del procedimento, l&rsquo;Autorit&agrave; ha dunque accertato&nbsp;che le pratiche poste in essere da My Dolcevita &ldquo;&hellip; sono suscettibili di influire sulle scelte economiche del consumatore, incidendo in particolar modo sulla possibilit&agrave; di esercitare i propri diritti, quali il diritto di recesso e al rimborso in caso di mancata fruizione della prestazione, come per altro attestato dalle difficolt&agrave; che i consumatori hanno in concreto rilevato&rdquo;. Pi&ugrave; precisamente, &ldquo;la condotta tenuta daMy Dolcevita srl viola il disposto di cui agli artt. 20, 21, comma 1 lett g) e 22 comma 4 lett b) e 22, comma 5 del Codice del Consumo.&rdquo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pratica commerciale scorretta di cui ai citati articoli &egrave; tale in quanto induce in errore il consumatore medio riguardo i propri diritti nonch&eacute;, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso e&nbsp;dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al momento, My Dolcevita srl deve pagare una sanzione di 20.000,00 euro ma qualora reiterasse l&rsquo;inottemperanza, l&rsquo;Autorit&agrave; potrebbe disporne la sospensione dell&rsquo;attivit&agrave; di impresa per, al massimo, 30 giorni.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 9 dicembre 2015, L&rsquo;AGCM (Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato) ha notificato al Centro Europeo Consumatori Italia&nbsp;ed ad&nbsp;Adiconsum, un provvedimento con il quale l&rsquo;Autorit&agrave; sanziona per 20.000 euro la societ&agrave; My Dolcevita srl per pratica commerciale scorretta. 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