{"id":47,"date":"2015-09-10T13:35:00","date_gmt":"2015-09-10T11:35:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/09\/10\/voli-cancellati-o-ritardati-in-vacanza-i-vostri-diritti\/"},"modified":"2015-09-10T13:35:00","modified_gmt":"2015-09-10T11:35:00","slug":"voli-cancellati-o-ritardati-in-vacanza-i-vostri-diritti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/voli-cancellati-o-ritardati-in-vacanza-i-vostri-diritti\/","title":{"rendered":"VOLI CANCELLATI O RITARDATI IN VACANZA: I VOSTRI DIRITTI"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La maggior parte delle richieste di assistenza giunte al nostro {tip Esempio::Questo &egrave; un esempio di Tool Tip}Centro Europeo Consumatori{\/tip} durante il periodo estivo, riguarda le problematiche afferenti i servizi turistici e, pi&ugrave; specificamente, i trasporti aerei.<a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/PDF\/complaint_cec.pdf\"><br \/><\/a><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-45\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/voli-ritardati-cancellati.jpg\" alt=\"voli ritardati o cancellati\" width=\"250\" height=\"178\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"voli ritardati o cancellati: i vostri diritti\" \/><\/p>\n<p>Sono centinaia, infatti, i passeggeri che hanno subito la cancellazione o il ritardo del volo o che si sono visti negare l&rsquo;imbarco. Ma ci&ograve; che i passeggeri soprattutto lamentano &egrave; la totale assenza di informazioni da parte delle compagnie aeree al momento del disservizio, violando peraltro precise disposizioni normative.<\/p>\n<p>Stando ai resoconti di chi si rivolge al nostro centro, pare infatti che tale adempimento venga spesso disatteso e che, addirittura, gli operatori forniscano informazioni errate, che dissuadono di fatto i passeggeri dall&rsquo;esercizio dei loro diritti. A fronte della cancellazione del volo e della necessit&agrave; di attendere il giorno dopo per il volo di riprotezione, capita che le compagnie aeree neghino ai passeggeri l&rsquo;assistenza dovuta, precisando addirittura di non essere tenuti a provvedere n&eacute; a pasti e pernottamento, n&eacute; al rimborso delle relative spese.<\/p>\n<p>Ma ancora pi&ugrave; frequenti sono i casi in cui le compagnie, pur adempiendo agli obblighi di assistenza, si rifiutino di corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria, quando dovuta, adducendo circostanze eccezionali inesistenti o negando addirittura l&rsquo;esistenza di un preciso obbligo di legge.<\/p>\n<p>E&rsquo; opportuno, quindi, che i passeggeri conoscano bene i propri diritti e sappiano come esercitarli.<\/p>\n<p><strong>Informazione al passeggero<\/strong>: Il Regolamento 261\/2004\/UE prevede che, in caso di cancellazione del volo, di ritardo superiore alle due ore o di negato imbarco, la compagnia presenti ad ogni passeggero interessato un <strong>avviso scritto<\/strong> contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza, oltre alle informazioni occorrenti per prendere contatto con l&#8217;organismo responsabile dell&rsquo;applicazione della normativa (in Italia &egrave; l&rsquo;Enac).<\/p>\n<p><strong>Cancellazione del volo<\/strong>: sempre ai sensi del Reg 261\/2004 citato, il consumatore al quale sia stato cancellato un volo ha diritto alla <strong>riprotezione<\/strong> su un volo alternativo appena possibile od al <strong>rimborso<\/strong> del prezzo del biglietto non utilizzato, nonch&eacute; ad un&rsquo;adeguata <strong>assistenza<\/strong> durante l&rsquo;attesa (pasti, bevande, telefonate e &#8211; nel caso in cui il volo alternativo offerto parta il giorno successivo rispetto a quello originario &ndash; anche il pernottamento in hotel, nonch&eacute; il trasporto dall&rsquo;aeroporto all&rsquo;hotel e viceversa).<\/p>\n<p>Inoltre, qualora il consumatore non sia stato informato in tempo debito della cancellazione del volo &ndash; almeno due settimane prima della partenza &#8211; ha diritto ad una compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento che varia da 250 &euro; a 600 &euro;, a seconda della lunghezza della tratta. La compensazione &egrave; esclusa quando il ritardo &egrave; dovuto a cause eccezionali, come il maltempo, gli scioperi o determinati eventi dei quali la compagnia non &egrave; responsabile.<\/p>\n<p><strong>Ritardo del volo<\/strong>: nel caso un cui, invece, il volo subisca un ritardo superiore alle 2 ore per tutte le tratte aree pari o inferiori a 1500 km, di 3 ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km o di 4 ore per le tratte restanti, avete diritto a ricevere adeguata <strong>assistenza<\/strong> in relazione alla durata dell&rsquo;attesa (pasti, bevande, telefonate e &ndash; qualora la partenza del volo venga rimandata al giorno successivo &#8211; pernottamento in hotel, nonch&eacute; il trasporto dall&rsquo;aeroporto all&rsquo;hotel e viceversa).<\/p>\n<p>Qualora il ritardo superi le 5 ore, il consumatore pu&ograve; decidere di non partire ed ha il diritto al<strong> rimborso<\/strong> del prezzo del biglietto non utilizzato.<\/p>\n<p>Inoltre, in base alla sentenza della Corte di Giustizia dell&rsquo;Unione Europea del 19 Novembre 2009, nei procedimenti riuniti C-402\/07 e C-432\/07 e quella del 23 ottobre 2012 nei procedimenti riuniti C-581\/10 e C-629\/10, i passeggeri hanno diritto alla <strong>compensazione pecuniari<\/strong>a anche quando il volo abbia subito un ritardo superiore alle tre ore o, comunque, quando giungano a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La compensazione varia da 250 &euro; a 600 &euro;, a seconda della lunghezza della tratta, ma rimane esclusa quando il ritardo &egrave; dovuto a cause eccezionali, come il maltempo, gli scioperi o determinati eventi dei quali la compagnia non &egrave; responsabile.<\/p>\n<p><strong>Negato imbarco:<\/strong> qualora venga negato l&rsquo;imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni su un volo per il quale il passeggero disponga di un valido biglietto (cd. overbooking), la compagnia ha l&rsquo;obbligo di fornire un&rsquo;<strong>assistenza <\/strong>adeguata, la<strong> riprotezion<\/strong>e su un volo alternativo &ndash; o, in alternativa, il <strong>rimborso<\/strong> del biglietto non utilizzato -, oltre alla <strong>compensazione pecuniaria<\/strong> a titolo di risarcimento, che varia da 250 &euro; a 600 &euro;, a seconda della lunghezza della tratta.<\/p>\n<p>Qualora durante le vacanze abbiate subito la cancellazione o il ritardo del volo, o vi siate visti negare l&rsquo;imbarco, sappiate che potreste avere diritto al rimborso di quanto speso durante l&rsquo;attesa del volo di riprotezione, nonch&eacute; ad un importo a titolo di risarcimento.<\/p>\n<p>Scrivete subito una raccomandata AR alla sede legale della compagnia aerea, utilizzando i nostri <span style=\"color: #ff0000;\">facsimili<\/span>.<\/p>\n<p>Qualora la compagnia aerea non vi risponda entro 6 settimane o la risposta non vi soddisfi, potete contattarci al n. 06\/44238090 o scriverci una email a <a href=\"mailto:info@ecc-netitalia.it.\">info@ecc-netitalia.it.<\/a><\/p>\n<p>E&#8217; utile, infine, sapere che collegandosi al sito <a href=\"http:\/\/www.flightstats.com\" rel=\"noopener\">www.flightstats.com<\/a> &egrave; possibile ottenere il tracciamento dei voli e conoscere anche l&#8217;entit&agrave; del ritardo del volo mentre cliccando qui potete consultare una lista, redatta dalle autorit&agrave; competenti, sulle circostanze al verificarsi delle quali non si ha diritto alla compensazione pecuniaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; La maggior parte delle richieste di assistenza giunte al nostro {tip Esempio::Questo &egrave; un esempio di Tool Tip}Centro Europeo Consumatori{\/tip} durante il periodo estivo, riguarda le problematiche afferenti i servizi turistici e, pi&ugrave; specificamente, i trasporti aerei. 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