{"id":4838,"date":"2023-05-24T14:22:15","date_gmt":"2023-05-24T12:22:15","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=4838"},"modified":"2023-09-12T17:27:48","modified_gmt":"2023-09-12T15:27:48","slug":"volo-cancellato-a-causa-del-decesso-del-pilota-la-compagnia-aerea-e-tenuta-a-risarcire-i-passeggeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/volo-cancellato-a-causa-del-decesso-del-pilota-la-compagnia-aerea-e-tenuta-a-risarcire-i-passeggeri\/","title":{"rendered":"Volo cancellato a causa del decesso del pilota: la compagnia aerea \u00e8 tenuta a risarcire i passeggeri!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La cancellazione di un volo aereo a causa della\u00a0<strong>morte inaspettata del pilota<\/strong>\u00a0non esonera la compagnia aerea dall&#8217;obbligo di indennizzare i passeggeri. Questo \u00e8 quanto stabilito nella sentenza depositata l\u201911 maggio 2023 (Causa C-156\/22) dalla\u00a0<strong>Corte di giustizia UE<\/strong>, precisando che tale situazione di morte, per quanto tragica, \u201c<em>non costituisce una circostanza eccezionale, ma, come ogni malattia inaspettata che pu\u00f2 colpire un membro indispensabile dell\u2019equipaggio, \u00e8 inerente al normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0 della compagnia aerea<\/em>\u201d. Di conseguenza, la compagnia aerea \u00e8 tenuta a\u00a0<strong>risarcire i<\/strong>\u00a0passeggeri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, avvenuto il 17 luglio 2019, la compagnia aerea\u00a0<strong>TAP Portugal<\/strong>\u00a0avrebbe dovuto un volo alle 6.05 da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Alle 4.15 di mattina, il co-pilota del volo in questione fu trovato morto nel suo letto d&#8217;albergo, pertanto, l&#8217;intero equipaggio venne dichiarato non idoneo a volare e, cos\u00ec, il volo fu cancellato. Successivamente, alle 16.40, i passeggeri furono trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno richiesto alla TAP il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE 261\/2004. Tuttavia, la compagnia aerea ha rifiutato di pagare il risarcimento, sostenendo che la morte inaspettata del co-pilota deve considerarsi una circostanza straordinaria che esonera il vettore aereo dall&#8217;obbligo di risarcimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di giustizia EU, chiamata ad interpretare le norme del gi\u00e0 menzionato regolamento dal Tribunale di Stoccarda, ha ricordato che misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra le quali quelle riguardanti la pianificazione dell&#8217;equipaggio e l&#8217;orario di lavoro del personale, rientrano nell&#8217;esercizio della normale attivit\u00e0. Ritiene, infatti, la Corte che la gestione di un&#8217;assenza imprevista, a causa di malattia o morte, di uno o pi\u00f9 membri del personale la cui presenza \u00e8 essenziale per le operazioni di volo, \u00e8 intrinsecamente legata alla questione della pianificazione e degli orari di lavoro del personale. L\u2019assenza del co-pilota \u00e8, dunque, inerente al normale esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 del vettore aereo e pertanto\u00a0<strong>non\u00a0<\/strong>rientra nel concetto di\u00a0<strong>circostanza straordinaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha sottolineato, altres\u00ec, che una situazione di morte inaspettata, per quanto sia tragica, non \u00e8 diversa, da un punto di vista giuridico, da quella in cui un volo non pu\u00f2 essere operato a causa di malattia inaspettata di un membro del personale. \u00c8 l&#8217;assenza stessa, e non la causa medica di tale assenza, a costituire un evento inerente al\u00a0<strong>normale esercizio dell\u2019attivit\u00e0<\/strong>\u00a0del vettore. La compagnia aerea deve aspettarsi, pertanto, che tali eventi imprevisti possono verificarsi e deve pianificare, di conseguenza, i suoi equipaggi nonch\u00e9 gli orari di lavoro del personale a nulla rilevando la circostanza che il co-pilota avesse superato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo che in\u00a0<strong>caso di cancellazione del volo<\/strong>, la compagnia aerea ha l\u2019obbligo di proporre la scelta tra la riprotezione, non appena \u00e8 possibile, su un volo alternativo o il rimborso del biglietto entro sette giorni. Se il passeggero opta per la riprotezione, ha diritto anche all\u2019assistenza in termini di pasti e bevande in relazione alla durata dell\u2019attesa, alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o pi\u00f9 pernottamenti e al trasferimento dall\u2019aeroporto all\u2019albergo e viceversa. Qualora il passeggero venga informato della cancellazione meno di due settimane prima della partenza prevista, sorge per la compagnia un obbligo di compensazione che va dai 250 euro fino ai 600 euro in base alla lunghezza chilometrica della tratta.\u00a0<strong>Attenzione\u00a0<\/strong>perch\u00e9 la compagnia aerea non ha l\u2019obbligo di pagare una compensazione pecuniaria se ha informato i passeggeri della cancellazione almeno due settimane prima della data di partenza o se li ha messi al corrente nel periodo compreso tra due settimane e due giorni prima della data di partenza e ha offerto loro un volo alternativo con partenza non pi\u00f9 di due ore prima e con arrivo non pi\u00f9 di quattro ore dopo dal volo originale , oppure se li informati meno di sette giorni prima, offrendo loro un volo alternativo con partenza non pi\u00f9 di un\u2019ora e con arrivo non pi\u00f9 di due ore dopo dal volo originale<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cancellazione di un volo aereo a causa della\u00a0morte inaspettata del pilota\u00a0non esonera la compagnia aerea dall&#8217;obbligo di indennizzare i passeggeri. 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