{"id":5010,"date":"2023-06-08T10:20:49","date_gmt":"2023-06-08T08:20:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=5010"},"modified":"2023-09-12T17:27:02","modified_gmt":"2023-09-12T15:27:02","slug":"viaggiare-in-treno-nuovi-i-diritti-e-gli-obblighi-per-i-passeggeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/viaggiare-in-treno-nuovi-i-diritti-e-gli-obblighi-per-i-passeggeri\/","title":{"rendered":"Viaggiare in treno: nuovi i diritti e gli obblighi per i passeggeri"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">Il 7 giugno \u00e8 entrato in vigore il nuovo\u00a0<strong>Regolamento europeo (n.2021\/782)\u00a0<\/strong>che sostituisce il Regolamento (UE) 2007\/1371 e disciplina con maggiore chiarezza i\u00a0<strong>diritti dei passeggeri e gli obblighi dei vettori nel trasporto ferroviario<\/strong>. illustra novit\u00e0 e differenze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scopo del nuovo provvedimento legislativo \u00e8 quello di fornire\u00a0<strong>maggiore chiarezza,<\/strong>\u00a0introducendo degli elementi di dettaglio alle norme preesistenti, ma non innovazioni sostanziali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le principali novit\u00e0 introdotte:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Rimborso del costo del biglietto e prosecuzione del viaggio:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I passeggeri continuano ad avere il\u00a0<strong>diritto di ottenere il rimborso<\/strong>\u00a0o, alternativamente, il proseguimento del viaggio in caso di ritardi e cancellazioni. Il vettore deve garantire che il proseguimento del viaggio avvenga il pi\u00f9 rapidamente possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La principale<strong>\u00a0novit\u00e0\u00a0<\/strong>introdotta \u00e8 che il nuovo regolamento reitera il principio secondo cui i passeggeri non devono sostenere costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio che potranno effettuare con un altro operatore o con modalit\u00e0 di trasporto differenti e ottenere il rimborso del nuovo biglietto, se il vettore non garantisce la riprotezione su un altro treno entro 100 minuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Risarcimento in caso di ritardo o soppressione:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 ancora possibile\u00a0<strong>ottenere un indennizzo<\/strong>\u00a0per i ritardi pari e superiori a 60 minuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In precedenza, tale indennizzo era dovuto anche in caso di disservizi dipendenti da circostanze eccezionali e tale circostanza era stata foriera di innumerevoli contenziosi quando, per esempio, il ritardo o la soppressione dipendevano da uno sciopero. Ora, invece, con il nuovo regolamento, il legislatore europeo ha esonerato il vettore dall\u2019obbligo di risarcimento al verificarsi di determinate circostanze come, per esempio, le condizioni meteorologiche estreme, le gravi calamit\u00e0 naturali e le gravi crisi sanitarie, nonch\u00e9 la colpa del passeggero e il comportamento di terzi. Gli scioperi del personale sono esplicitamente esclusi dall\u2019elenco delle circostanze eccezionali; di conseguenza, in questi casi, il vettore resta tenuto a pagare il risarcimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Assistenza:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di ritardo di 60 minuti o pi\u00f9, i passeggeri hanno\u00a0<strong>diritto all\u2019assistenza<\/strong>\u00a0sotto forma di pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 importante sapere che, a differenza del regolamento del 2007, \u00e8 stato stabilito un termine massimo di 3 pernotti gratuiti se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a cause di forza maggiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Biglietti cumulativi:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di viaggi che comprendono una o pi\u00f9 coincidenze acquistate nell\u2019ambito di un\u2019unica prenotazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre in precedenza non era chiaro in che misura tali biglietti cumulativi sarebbero stati inclusi nel calcolo del rimborso, del proseguimento del viaggio e dell\u2019indennizzo per ritardo, il nuovo regolamento stabilisce la regola che, se non diversamente e chiaramente comunicato, per i viaggi con una o pi\u00f9 coincidenze, i relativi biglietti sono considerati cumulativi e, quindi, si terr\u00e0 conto dell\u2019intero importo pagato per calcolare l\u2019indennizzo dovuto al passeggero. Inoltre, l\u2019acquisto di biglietti da diversi venditori o tour operator nell\u2019ambito di un unico contratto di trasporto fa s\u00ec che gli stessi siano tutti responsabili per il rimborso del totale pagato e dell\u2019eventuale risarcimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modulo di reclamo:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo regolamento impone al vettore la predisposizione di un modulo di reclamo sia\u00a0<strong>per la richiesta di rimborso del prezzo del biglietto che dell\u2019indennizzo<\/strong>. Va notato, inoltre, che, a differenza del vecchio regolamento, il legislatore prevede ora espressamente un termine di 3 mesi per la presentazione del reclamo da parte dei consumatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Passeggeri con disabilit\u00e0 o con mobilit\u00e0 ridotta:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Maggiore attenzione \u00e8 riposta per questi passeggeri al fine di facilitare ulteriormente il loro accesso al trasporto ferroviario e agevolare gli spostamenti in treno senza barriere:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>\u00e8 esplicitamente prevista la possibilit\u00e0 di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza;<\/li>\n<li>il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessit\u00e0 di assistenza, \u00e8 stato ridotto da 48 a 24 ore;<\/li>\n<li>\u00e8 stata inserita la possibilit\u00e0 per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilit\u00e0 o a mobilit\u00e0 ridotta.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Servizio conciliazione ART:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong>Autorit\u00e0 di regolazione dei trasporti\u00a0<\/strong>(ART) ha adottato la Disciplina delle modalit\u00e0 per la\u00a0<strong>soluzione non giurisdizionale delle controversie<\/strong>\u00a0tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori ai sensi dell\u2019articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118<strong>.\u00a0<\/strong>Grazie a tale disciplina, \u00e8 possibile risolvere \u2013 in via conciliativa &#8211; tramite la piattaforma ConciliaWeb \u2212 le\u00a0<strong>controversie relative ai viaggi in treno, nave, autobus, e aereo<\/strong>, facendo valere le proprie richieste, anche economiche. Il consumatore pu\u00f2 richiedere una conciliazione all\u2019Autorit\u00e0 solo se ha gi\u00e0 presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all\u2019operatore economico. Se entro 30 giorni, il consumatore non ha ricevuto una risposta da parte dell\u2019operatore economico, oppure ha ricevuto risposta che reputa insoddisfacente, pu\u00f2 presentare, entro un anno dal reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo, un\u2019istanza al Servizio conciliazioni ART.\u00a0<strong>Attenzione<\/strong>\u00a0in quanto l\u2019istanza di conciliazione non \u00e8 ammissibile se la controversia pu\u00f2 essere risolta davanti ad altro organismo di conciliazione conforme ai requisiti del Codice del consumo che non prevede oneri a carico dell\u2019utente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 7 giugno \u00e8 entrato in vigore il nuovo\u00a0Regolamento europeo (n.2021\/782)\u00a0che sostituisce il Regolamento (UE) 2007\/1371 e disciplina con maggiore chiarezza i\u00a0diritti dei passeggeri e gli obblighi dei vettori nel trasporto ferroviario. illustra novit\u00e0 e differenze. 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