{"id":503,"date":"2015-01-28T15:44:15","date_gmt":"2015-01-28T14:44:15","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/01\/28\/diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus-adottato-il-regolamento-sul-procedimento-sanzionatorio\/"},"modified":"2015-01-28T15:44:15","modified_gmt":"2015-01-28T14:44:15","slug":"diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus-adottato-il-regolamento-sul-procedimento-sanzionatorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus-adottato-il-regolamento-sul-procedimento-sanzionatorio\/","title":{"rendered":"DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS: ADOTTATO IL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;Autorit&agrave; di regolazione dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet in data 20 gennaio 2015 il &ldquo;Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181\/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus&rdquo; &nbsp;adottando&nbsp; altres&igrave; un &nbsp;&ldquo;<a href=\"http:\/\/www.autorita-trasporti.it\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/Modulo-reclamo-passeggeri-autobus.pdf\" rel=\"noopener\"><em>Modulo di reclamo<\/em><\/a>&rdquo; attraverso cui sar&agrave; possibile segnalare le possibili violazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Regolamento UE, divenuto operativo nel marzo 2013, demandava ai singoli stati membri&nbsp;la designazione&nbsp;dell&rsquo;organismo responsabile dell&rsquo;esecuzione del&nbsp; Regolamento medesimo nonch&eacute; l&rsquo;emanazione delle norme sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute. Lo Stato italiano, con il D. Lgs. 169\/2014, ha individuato nell&rsquo;<strong>Autorit&agrave; di regolamentazione dei trasporti<\/strong> l&rsquo;organismo&nbsp; deputato alla <strong>sorveglianza <\/strong>ed all&rsquo;<strong>irrogazione delle sanzioni<\/strong> e l&rsquo;adozione del suddetto Regolamento lo scorso 20 gennaio 2015 completa la procedura e rende pi&ugrave; efficace la tutela garantita ai passeggeri del trasporto effettuato con autobus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Regolamento UE 181\/2011, infatti, stabilisce regole comuni per il trasporto con autobus in merito ai servizi regolari per i passeggeri che viaggiano all&rsquo;interno dell&rsquo;UE per distanze pari o superiori a 250 km riconoscendo ai passeggeri determinati diritti tra cui:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">.&nbsp;&nbsp; il diritto ad essere tempestivamente ed adeguatamente informati, anche in merito ai diritti riconosciuti,&nbsp;quando il servizio subisce una cancellazione o un ritardo rispetto all&rsquo;orario di partenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&middot; &nbsp;Il diritto di ricevere una adeguata assistenza in termini di pasti e bevande e, ove necessario, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti, in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&middot; &nbsp;il diritto di ottenere il rimborso del biglietto o al reinstradamento &nbsp;in caso di overbooking, di cancellazione oppure a seguito di un ritardo di oltre 120&nbsp;minuti dall&rsquo;orario di partenza previsto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;&middot; &nbsp;il diritto ad un risarcimento pari al 50&nbsp;% del prezzo del biglietto a seguito di un ritardo di oltre 120&nbsp;minuti dall&rsquo;orario di partenza previsto, cancellazione di viaggio e impossibilit&agrave; di offrire al passeggero il reinstradamento oppure il rimborso da parte del vettore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&middot; &nbsp;il diritto ad una <strong>a<\/strong>ssistenza specifica gratuita nei confronti delle persone con disabilit&agrave; o a mobilit&agrave; ridotta<strong>&nbsp;<\/strong>sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonch&eacute;, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spetta all&rsquo;Autorit&agrave; di regolazione dei trasporti &nbsp;il potere di accertare, d&rsquo;ufficio o su segnalazione dei passeggeri, la violazione delle norme a tutela dei passeggeri del trasporto con autobus ed irrogare le relative sanzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter presentare un reclamo all&rsquo;Autorit&agrave; &egrave; necessario aver gi&agrave; contattato il vettore e non aver ottenuto una risposta entro 90 giorni dalla data di presentazione oppure di aver ricevuto una risposta insoddisfacente e no in linea con la normativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il reclamo deve essere proposto compilando l&rsquo;apposito modulo, pena l&rsquo;inammissibilit&agrave; dello stesso, dopodich&eacute;&nbsp; deve essere inviato a mezzo raccomandata ( Via Nizza, 230 &ndash; 10126 Torino) o via posta elettronica certificata ( <a href=\"mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it\">pec@pec.autorita-trasporti.it<\/a> ) oppure via posta elettronica semplice &nbsp;(<a href=\"mailto:reclami.bus@autorita-trasporti.it\">reclami.bus@autorita-trasporti.it<\/a> ), oppure tramite il sistema telematico SiTe non appena sar&agrave; operativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, il cui importo dovr&agrave; essere proporzionale alla gravit&agrave; ed alla reiterazione della violazione, al numero dei passeggeri coinvolti ed alle azioni poste in essere per l&rsquo;eliminazione o l&rsquo;attenuazione delle conseguenze della violazione, confluiranno in un apposito fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, tutto ci&ograve; servir&agrave; a rafforzare le tutele e i diritti dei consumatori medesimi.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo che all&rsquo;Autorit&agrave; non &egrave; attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese e che potete contattare il Centro Europeo Consumatori Italia per maggiori informazioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;Autorit&agrave; di regolazione dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet in data 20 gennaio 2015 il &ldquo;Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181\/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus&rdquo; &nbsp;adottando&nbsp; altres&igrave; un &nbsp;&ldquo;Modulo di reclamo&rdquo; attraverso cui sar&agrave; possibile segnalare le possibili violazioni. 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