{"id":512,"date":"2014-11-12T16:03:32","date_gmt":"2014-11-12T15:03:32","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2014\/11\/12\/trenitalia-si-impegna-a-rimborsare-i-viaggiatori-in-tempi-piu-rapidi\/"},"modified":"2014-11-12T16:03:32","modified_gmt":"2014-11-12T15:03:32","slug":"trenitalia-si-impegna-a-rimborsare-i-viaggiatori-in-tempi-piu-rapidi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/trenitalia-si-impegna-a-rimborsare-i-viaggiatori-in-tempi-piu-rapidi\/","title":{"rendered":"TRENITALIA SI IMPEGNA A RIMBORSARE I VIAGGIATORI IN TEMPI PIU&#8217; RAPIDI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;A fronte di varie segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l&rsquo;AGCM apriva un procedimento nei confronti di Trenitalia. Oggetto delle segnalazioni era il ritardo con il quale Trenitalia provvedeva alla corresponsione dell&rsquo;indennizzo previsto per i ritardi dei treni. &nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Trenitalia ha dunque assunto dei formali impegni davanti all&rsquo;AGCM, che dovr&agrave; rispettare a partire dal 1&deg; marzo 2015, alcuni dei quali ampliano addirittura i diritti gi&agrave; previsti per i viaggiatori dal regolamento UE1371\/2007:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il diritto all&rsquo;indennizzo sar&agrave; previsto anche per i ritardi superiori ai 30 minuti, anzich&eacute; dopo almeno 1 ora, come attualmente previsto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; i tempi degli indennizzi saranno ridotti: i viaggiatori potranno presentare la relativa richiesta entro 3 giorni dall&rsquo;arrivo a destinazione, anzich&eacute; i 20 giorni attualmente previsti (si tratta di un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto da utilizzare sulle tratte nazionali di media e lunga percorrenza);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sar&agrave; previsto un ulteriore margine di 3 minuti sul ritardo al fine della corresponsione dell&rsquo;indennizzo, qualora il treno arrivi nelle principali stazioni ferroviarie (Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il diritto all&rsquo;indennizzo sar&agrave; esteso anche ai biglietti che prevedono due o pi&ugrave; tratte (che comprendano un servizio regionale ed uno nazionale a media e lunga percorrenza);&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sar&agrave; introdotto il cosiddetto &ldquo;biglietto globale misto&rdquo;, che Trenitalia proporr&agrave; al posto di quello a pi&ugrave; tratte, cos&igrave; da garantire sia un bonus calcolato sull&rsquo;intero importo del biglietto, sia la prosecuzione del viaggio qualora il ritardo abbia causato la perdita della coincidenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; in tutti i casi in cui il ritardo dia diritto all&rsquo;indennizzo, dovr&agrave; essere diffuso un avviso sonoro a bordo del treno;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; entro 90 giorni dall&rsquo;accettazione degli impegni, Trenitalia far&agrave; partire una campagna informativa circa i diritti dei viaggiatori, attraverso il proprio sito web, tramite l&rsquo;invio di e-mail ai clienti, mediante affissioni nelle stazioni ferroviarie e sui treni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte, invece, di altre segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l&rsquo;AGCM apriva un ulteriore procedimento circa le procedure applicate da Trenitalia alle irregolarit&agrave; di viaggio nei casi in cui i viaggiatori erano provvisti del biglietto. L&rsquo;AGCM ha ritenuto che tali procedure configurassero delle pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice de Consumo ed ha sanzionato la societ&agrave; con una multa di 1 milione di euro.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi&ugrave; specificamente, il Garante ha accertato che il metodo con cui Trenitalia valutava e sanzionava le irregolarit&agrave; di viaggio non era del tutto corretto. Infatti, al trasgressore venivano imposte, oltre al pagamento del prezzo del biglietto per il viaggio in corso, una sovrattassa (da 50 a 200 euro) ed un ulteriore oblazione, anche quando il passeggero non poteva di fatto regolarizzare la propria posizione per cause di forza maggiore o addirittura a causa di un disservizio di Trenitalia stessa. Ci&ograve; accadeva, inoltre, anche a fronte della presenza di posti liberi a bordo del treno.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale comportamento &egrave; stato definito &ldquo;afflittivo&rdquo; dal Garante, che nelle proprie conclusioni dichiara che &ldquo;l&rsquo;attuale regime di controllo dei titoli di viaggio mira non solo a reprimere gli abusi, ma &egrave; strumentale alla rigidit&agrave; del sistema tariffario&rdquo;, in contrasto con il Codice del Consumo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;A fronte di varie segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l&rsquo;AGCM apriva un procedimento nei confronti di Trenitalia. Oggetto delle segnalazioni era il ritardo con il quale Trenitalia provvedeva alla corresponsione dell&rsquo;indennizzo previsto per i ritardi dei treni.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Trenitalia ha dunque assunto dei formali impegni davanti all&rsquo;AGCM, che dovr&agrave; rispettare a partire dal 1&deg; marzo 2015, alcuni dei quali ampliano addirittura i diritti gi&agrave; previsti per i viaggiatori dal regolamento UE1371\/2007:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;- il diritto all&rsquo;indennizzo sar&agrave; previsto anche per i ritardi superiori ai 30 minuti, anzich&eacute; dopo almeno 1 ora, come attualmente previsto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; i tempi degli indennizzi saranno ridotti: i viaggiatori potranno presentare la relativa richiesta entro 3 giorni dall&rsquo;arrivo a destinazione, anzich&eacute; i 20 giorni attualmente previsti (si tratta di un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto da utilizzare sulle tratte nazionali di media e lunga percorrenza);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;sar&agrave; previsto un ulteriore margine di 3 minuti sul ritardo al fine della corresponsione dell&rsquo;indennizzo, qualora&nbsp;il treno arrivi&nbsp;nelle principali stazioni ferroviarie (Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; il diritto all&rsquo;indennizzo sar&agrave; esteso anche ai biglietti che prevedono due o pi&ugrave; tratte (che comprendano un servizio regionale ed uno nazionale a media e lunga percorrenza);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sar&agrave; introdotto il cosiddetto &ldquo;biglietto globale misto&rdquo;, che Trenitalia proporr&agrave; al posto di quello a pi&ugrave; tratte, cos&igrave; da garantire sia un bonus calcolato sull&rsquo;intero importo del biglietto, sia la prosecuzione del viaggio qualora il ritardo abbia causato la perdita della coincidenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; in tutti i casi in cui il ritardo dia diritto all&rsquo;indennizzo, dovr&agrave; essere diffuso un avviso sonoro a bordo del treno;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; entro 90 giorni dall&rsquo;accettazione degli impegni, Trenitalia far&agrave; partire una campagna informativa circa i diritti dei viaggiatori, attraverso il proprio sito web, tramite l&rsquo;invio di e-mail ai clienti, mediante affissioni nelle stazioni ferroviarie e sui treni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte, invece, di altre segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l&rsquo;AGCM apriva un ulteriore procedimento circa le procedure applicate da Trenitalia alle irregolarit&agrave; di viaggio nei casi in cui i viaggiatori erano provvisti del biglietto. L&rsquo;AGCM ha ritenuto che tali procedure configurassero delle pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice de Consumo ed ha sanzionato la societ&agrave; con una multa di 1 milione di euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi&ugrave; specificamente, il Garante ha accertato che il metodo con cui Trenitalia valutava e sanzionava le irregolarit&agrave; di viaggio non era del tutto corretto. Infatti, al trasgressore venivano imposte, oltre al pagamento del prezzo del biglietto per il viaggio in corso, una sovrattassa (da 50 a 200 euro) ed un ulteriore oblazione, anche quando il passeggero non poteva di fatto regolarizzare la propria posizione per cause di forza maggiore o addirittura a causa di un disservizio di Trenitalia stessa. Ci&ograve; accadeva, inoltre, anche a fronte della presenza di posti liberi a bordo del treno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale comportamento &egrave; stato definito &ldquo;afflittivo&rdquo; dal Garante, che nelle proprie conclusioni dichiara che &ldquo;l&rsquo;attuale regime di controllo dei titoli di viaggio&nbsp;mira non solo a reprimere gli abusi, ma &egrave; strumentale alla rigidit&agrave; del sistema tariffario&rdquo;, in contrasto con il Codice del Consumo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;A fronte di varie segnalazioni da parte dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, l&rsquo;AGCM apriva un procedimento nei confronti di Trenitalia. 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