{"id":540,"date":"2014-05-14T18:41:50","date_gmt":"2014-05-14T16:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2014\/05\/14\/corte-ue-contro-google-riconosciuto-il-diritto-all-oblio\/"},"modified":"2014-05-14T18:41:50","modified_gmt":"2014-05-14T16:41:50","slug":"corte-ue-contro-google-riconosciuto-il-diritto-all-oblio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/corte-ue-contro-google-riconosciuto-il-diritto-all-oblio\/","title":{"rendered":"CORTE UE CONTRO GOOGLE, RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL\u2019OBLIO"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\"><strong>I motori di ricerca devono garantire il diritto dei cittadini europei ad essere &ldquo;dimenticati&rdquo;, rimuovendone i dati personali non pi&ugrave; rilevanti.&nbsp;<\/strong><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;E&rsquo; una sentenza che sta suscitando reazioni accese e contrastanti, quella resa dalla Corte di Giustizia europea ieri 13 maggio, nella causa C-131\/12: il <strong>gestore di un motore di ricerca su internet<\/strong> (nel caso di specie, Google) &egrave; <strong>responsabile del trattamento dei dati personali<\/strong> che compaiono su <strong>pagine web<\/strong> pubblicate da <strong>siti terzi<\/strong>. Di conseguenza il gestore, in caso di legittimo esercizio, da parte dell&rsquo;utente, del proprio <strong>diritto alla privacy e all&rsquo;oblio<\/strong> (cio&egrave; ad essere &ldquo;dimenticati&rdquo; quando le informazioni presenti sul motore di ricerca siano inadeguate, irrilevanti o non pi&ugrave; pertinenti), &egrave; obbligato a <strong>sopprimere<\/strong>, dall&rsquo;<strong>elenco dei risultati di ricerca<\/strong>, i <strong>link<\/strong> verso pagine web pubblicate da siti terzi e contenenti i <strong>dati personali dell&rsquo;utente<\/strong> stesso.<\/p>\n<p><strong>Com&rsquo;&egrave; arrivata la Corte a questa decisione?<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>&nbsp;<strong>Il fatto:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>un cittadino spagnolo &ndash; nel caso portato all&rsquo;attenzione della Corte &ndash;, inserendo il proprio nome nel motore di ricerca di Google, rilevava che nell&rsquo;elenco dei risultati comparivano dei link verso due pagine di un quotidiano spagnolo, datate 1998, che facevano riferimento ad una vendita di immobili a seguito di un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti nei suoi confronti. Una vicenda della quale non contestava la veridicit&agrave;, quanto piuttosto il fatto che fosse ormai stata interamente definita da diversi anni e, pertanto, fosse <strong>irrilevante che comparisse tra i risultati di ricerca di Google<\/strong>.<\/p>\n<p>Di conseguenza, il cittadino spagnolo presentava all&rsquo;Agenzia spagnola di protezione dei dati un reclamo sia contro la casa editrice del quotidiano che contro Google, chiedendo, rispettivamente, l&rsquo;eliminazione dei propri dati personali e la rimozione degli stessi dai risultati di ricerca. L&rsquo;Autorit&agrave; respingeva il reclamo nei confronti della casa editrice, mentre accoglieva quello contro Google, chiedendo l&rsquo;adozione delle misure necessarie per rimuovere i dati contestati dal proprio indice e renderne impossibile l&rsquo;accesso in futuro.<\/p>\n<p>In sede di ricorso, da parte di Google, il giudice spagnolo investiva la Corte di Giustizia europea di una serie di questioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>&nbsp;<strong>Le motivazioni:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte ha constatato che l&rsquo;attivit&agrave; del gestore di un motore di ricerca come Google, che &ldquo;raccoglie&rdquo; dati, li &ldquo;estrae&rdquo;, &ldquo;registra&rdquo; e &ldquo;organizza&rdquo; nei suoi programmi di indicizzazione, li &ldquo;conserva&rdquo; nei server e li &ldquo;mette a disposizione&rdquo; dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati, configura chiaramente un&rsquo;attivit&agrave; di &ldquo;trattamento&rdquo; dei dati personali, anche se riguardano informazioni gi&agrave; pubblicate nei media. Il gestore del motore di ricerca, quindi, &egrave; il <strong>&ldquo;responsabile&rdquo; del trattamento dei dati<\/strong>, e lo &egrave; anche nel caso in cui si tratti di dati contenuti in <strong>pagine web pubblicate da terzi<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso in cui &ndash; ha affermato la Corte &ndash; a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l&rsquo;elenco dei risultati mostri link verso pagine web pubblicate da terzi, <strong>l&rsquo;interessato pu&ograve; rivolgersi direttamente al gestore<\/strong> (oppure, se questi non dia seguito alla domanda, alle <strong>autorit&agrave; competenti<\/strong>) per ottenere, in presenza di<strong> determinate condizioni<\/strong>, la <strong>soppressione<\/strong> di tali <strong>link<\/strong> dall&rsquo;elenco dei risultati.<\/p>\n<p>Tuttavia, poich&eacute; la soppressione di link dall&#8217;elenco dei risultati potrebbe, a seconda dell&#8217;informazione, avere ripercussioni sul <strong>legittimo interesse degli utenti di internet<\/strong> (ad es., il ruolo ricoperto da una persona nella vita pubblica potrebbe giustificare un interesse preminente del pubblico ad avere accesso alle informazioni su tale persona), la Corte ha constatato che &egrave; necessario ricercare un <strong>giusto equilibrio<\/strong> tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona interessata, e cio&egrave; il <strong>diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I motori di ricerca devono garantire il diritto dei cittadini europei ad essere &ldquo;dimenticati&rdquo;, rimuovendone i dati personali non pi&ugrave; rilevanti.&nbsp; &nbsp; &nbsp;E&rsquo; una sentenza che sta suscitando reazioni accese e contrastanti, quella resa dalla Corte di Giustizia europea ieri 13 maggio, nella causa C-131\/12: il gestore di un motore di ricerca su internet (nel [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-540","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/540\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}