{"id":604,"date":"2013-05-30T18:41:50","date_gmt":"2013-05-30T16:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2013\/05\/30\/cosmetici-dall-11-luglio-2013-il-nuovo-regolamento-europeo\/"},"modified":"2013-05-30T18:41:50","modified_gmt":"2013-05-30T16:41:50","slug":"cosmetici-dall-11-luglio-2013-il-nuovo-regolamento-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/cosmetici-dall-11-luglio-2013-il-nuovo-regolamento-europeo\/","title":{"rendered":"COSMETICI, DALL\u201911 LUGLIO 2013 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO"},"content":{"rendered":"<div><strong><em>Pi&ugrave; tutela per i consumatori grazie a etichette pi&ugrave; chiare e complete.&nbsp;<\/em><\/strong><\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Dal prossimo <strong>11 luglio<\/strong> il <strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:IT:PDF\" rel=\"noopener\">Regolamento (CE) n. 1223\/2009 sui prodotti cosmetici<\/a><\/strong> sostituir&agrave; integralmente la &ldquo;Direttiva cosmetici&rdquo; del 1976 (76\/768\/CEE), riordinando l&rsquo;intero settore della cosmesi e introducendo un importante rafforzamento del livello di tutela dei consumatori, sia sul piano della salute e dell&rsquo;informazione che in tema di sicurezza dei prodotti e di divieto di sperimentazione sugli animali.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Ogni giorno, per prenderci cura della nostra igiene personale e dell&rsquo;aspetto fisico, usiamo in media almeno 7 prodotti cosmetici; molto spesso, tuttavia, scegliamo questi prodotti senza leggerne, nemmeno sommariamente, l&rsquo;etichetta, vera e propria &ldquo;carta d&rsquo;identit&agrave;&rdquo; degli stessi.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Leggere attentamente l&rsquo;etichetta dei prodotti cosmetici &egrave;, invece, molto importante, soprattutto per i consumatori che siano soggetti a intolleranze o reazioni allergiche rispetto a determinate sostanze.<\/p>\n<p>Ecco perch&eacute;, tra gli altri, obiettivo principale della nuova normativa &egrave; garantire la massima trasparenza e completezza dell&rsquo;etichetta dei prodotti, in modo tale da consentire al consumatore di tutelarsi attraverso un&rsquo;adeguata informazione.<\/p>\n<p>Ai sensi del Regolamento, con &ldquo;prodotto cosmetico&rdquo; si intende <em>&ldquo;qualsiasi sostanza o miscele di sostanza destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l&#8217;aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei&rdquo;<\/em>; in altre parole, non solo i prodotti per il make up, ma anche tutti gli altri prodotti che normalmente si acquistano in profumeria, farmacia o nei supermercati, e cio&egrave; creme, shampoo, deodoranti, ecc.&nbsp;<\/p>\n<p>Nello specifico, in base a quanto previsto dal Regolamento in tema di <strong>etichettatura<\/strong>, i recipienti e gli imballaggi dei prodotti cosmetici dovranno riportare, in <strong>caratteri indelebili<\/strong>, <strong>facilmente leggibili e visibili<\/strong>, le seguenti informazioni, indicate nella <strong>lingua<\/strong> dello <strong>Stato membro<\/strong> in cui il prodotto viene messo a disposizione dell&rsquo;utilizzatore finale:<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il nome o la ragione sociale e l&#8217;indirizzo della persona responsabile del prodotto;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il paese di origine dei prodotti importati;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le precauzioni per l&#8217;impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.<\/p>\n<p><strong>I prodotti cosmetici conformi al Regolamento potranno essere posti in libera circolazione nel mercato interno<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n<p>A garanzia di tale conformit&agrave;, <strong>per ogni prodotto immesso sul mercato<\/strong> dovr&agrave; essere designata una <strong>persona responsabile<\/strong> all&#8217;interno della Comunit&agrave; europea, che, in particolare, garantir&agrave; il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori, e manterr&agrave; a disposizione delle autorit&agrave; pubbliche, una documentazione informativa sui prodotti.<\/p>\n<p>Per garantire la <strong>tracciabilit&agrave;<\/strong> del prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico, per un periodo di 3 anni dalla data in cui il lotto del prodotto cosmetico &egrave; stato messo a disposizione del distributore; altrettanto vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.<\/p>\n<p>In caso di <strong>non conformit&agrave;<\/strong> di un prodotto, la persona responsabile adotter&agrave; tutti i provvedimenti per rendere conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in tutti gli Stati membri in cui il prodotto &egrave; disponibile.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda invece i prodotti conformi al Regolamento ma che comunque presentano o potrebbero presentare un rischio grave per la salute umana, spetter&agrave; all&#8217;autorit&agrave; nazionale competente adottare tutti i provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la disponibilit&agrave; di tale prodotto sul mercato.<\/p>\n<p>Gli <strong>allegati<\/strong> al Regolamento riportano un <strong>elenco di sostanze il cui impiego &egrave; vietato o limitato nei prodotti cosmetici<\/strong>. Sono inoltre vietati alcuni coloranti, conservanti e filtri UV e, gi&agrave; dal 1 dicembre 2010, l&#8217;impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).<\/p>\n<p>E&rsquo; poi previsto un elevato livello di protezione della salute umana in caso di impiego di <strong>&ldquo;nanomateriali&rdquo;<\/strong> (cio&egrave; materia a dimensioni estremamente ridotte, che sviluppa per questo nuove propriet&agrave;, quali maggiore resistenza nel tempo, buona protezione contro la degradazione e maggiori propriet&agrave; adesive), fino ad oggi non indicati in etichetta.<\/p>\n<p>Il Regolamento, infine, <strong>vieta la<\/strong> <strong>sperimentazione sugli animali<\/strong> <strong>all&rsquo;interno dell&rsquo;Unione europea<\/strong> &ndash; <strong>gi&agrave; in vigore dall&rsquo;11 marzo scorso<\/strong> &ndash;, che va sostituita con metodi alternativi, sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti. E&rsquo; inoltre vietata l&rsquo;immissione sul mercato europeo, cio&egrave; la commercializzazione, di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pi&ugrave; tutela per i consumatori grazie a etichette pi&ugrave; chiare e complete.&nbsp; &nbsp; Dal prossimo 11 luglio il Regolamento (CE) n. 1223\/2009 sui prodotti cosmetici sostituir&agrave; integralmente la &ldquo;Direttiva cosmetici&rdquo; del 1976 (76\/768\/CEE), riordinando l&rsquo;intero settore della cosmesi e introducendo un importante rafforzamento del livello di tutela dei consumatori, sia sul piano della salute e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-604","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=604"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/604\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=604"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=604"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=604"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}