{"id":609,"date":"2013-03-04T18:41:50","date_gmt":"2013-03-04T17:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2013\/03\/04\/diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus\/"},"modified":"2013-03-04T18:41:50","modified_gmt":"2013-03-04T17:41:50","slug":"diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/diritti-dei-passeggeri-nel-trasporto-con-autobus\/","title":{"rendered":"DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Dal 1&deg; marzo 2013 &egrave; in vigore il nuovo Regolamento (Ue) n. 181\/2011.&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal <strong>1&deg; marzo 2013<\/strong> &egrave; in vigore il <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:IT:PDF\" rel=\"noopener\"><strong>Regolamento (UE) n. 181\/2011<\/strong><\/a>, che&nbsp;stabilisce i <strong>diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus<\/strong>, prevedendo, anche per coloro che si spostano all&rsquo;interno dell&rsquo;Unione europea con autobus e pullman, diritti analoghi a quelli gi&agrave; riconosciuti per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattandosi di un <em>Regolamento<\/em>, le nuove norme sono <em>direttamente applicabili<\/em> in tutti gli Stati membri, <em>senza che sia necessario alcun atto di recepimento<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">A chi si applica<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Regolamento <strong>si applica integralmente ai passeggeri che viaggiano con servizi di trasporto regolari a lunga percorrenza (pari o superiore a 250 km), il cui punto di imbarco o sbarco &egrave; situato nel territorio di uno Stato membro dell&rsquo;Unione europea<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i servizi di trasporto occasionali, cos&igrave; come per i servizi di distanza inferiore a 250 km, la portata del Regolamento &egrave; invece fortemente ridotta da una serie di eccezioni e deroghe. Inoltre, &egrave; prevista la possibilit&agrave;, per gli Stati membri, di escludere l&rsquo;applicazione di alcune parti del Regolamento per i servizi regolari interni e per i servizi regolari che si svolgano, per una parte significativa, fuori dall&rsquo;Ue, purch&eacute; l&rsquo;esclusione sia disposta in modo trasparente e non discriminatorio e sia comunicata alla Commissione europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, i <em>servizi regolari<\/em> sono i servizi che assicurano il trasporto di categorie di passeggeri non determinate su autobus con un itinerario e una frequenza determinata, e in cui l&rsquo;imbarco e lo sbarco abbiano luogo presso fermate prestabilite (diversamente dai <em>servizi occasionali<\/em>, la cui caratteristica principale &egrave; il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Diritti del passeggero<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I nuovi diritti riconosciuti ai <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">passeggeri dei servizi di trasporto regolari a lunga percorrenza (oltre 250 km)<\/span><\/strong> sono i seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di <strong>overbooking<\/strong> (cio&egrave; di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili), <strong>cancellazione del servizio o ritardo alla partenza di oltre 120 minuti<\/strong>, il vettore deve offrire al passeggero la <strong>scelta<\/strong> tra:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) <strong>riprotezione<\/strong>, cio&egrave; il trasporto alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile e senza alcun supplemento;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) il <strong>rimborso<\/strong> del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, non appena possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui il vettore non sia in grado di offrire la scelta al passeggero, questi ha diritto, oltre al rimborso del biglietto e al ritorno al primo punto di partenza, anche ad un <strong>risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in caso di <strong>cancellazione del servizio o ritardo alla partenza di oltre 90 minuti<\/strong>, per i<strong> viaggi di durata superiore a 3 ore<\/strong>, il vettore deve offrire al passeggero <strong>assistenza adeguata e gratuita<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) <strong>spuntini, pasti e bevande<\/strong> in quantit&agrave; ragionevole, purch&eacute; siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) in caso di necessit&agrave;, <strong>sistemazione in albergo o altro alloggio (e relativo trasporto)<\/strong>, che pu&ograve; essere limitata dal vettore ad un costo massimo di 80 euro a notte, per due notti (e pu&ograve; essere esclusa nel caso in cui il vettore provi che la cancellazione o il ritardo siano dovuti a condizioni metereologiche avverse o gravi catastrofi naturali);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di cancellazione del servizio o ritardo alla partenza, il passeggero ha diritto a ricevere, quanto prima, <strong>informazioni<\/strong> sulla situazione in corso (non oltre 30 minuti dopo l&rsquo;ora di partenza prevista), nonch&eacute; sull&rsquo;ora di partenza effettiva e sui collegamenti alternativi in caso di perdita della coincidenza. E&rsquo; inoltre previsto che il vettore presti una <strong>particolare attenzione alle esigenze dei passeggeri disabili e a mobilit&agrave; ridotta<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di <strong>decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento del bagaglio<\/strong> causati da <strong>incidente stradale<\/strong> derivante dall&rsquo;uso dell&rsquo;autobus, il passeggero ha diritto ad un <strong>risarcimento<\/strong>, calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile, e il cui importo massimo non pu&ograve; essere inferiore a 220.000 euro per passeggero e 1.200 euro per bagaglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il vettore deve inoltre offrire al passeggero <strong>assistenza<\/strong> ragionevole e proporzionata per le <strong>esigenze immediate pratiche<\/strong>, che comprende <strong>cibo, indumenti, trasporto e alloggio<\/strong> (anche in questo caso, la sistemazione pu&ograve; essere limitata dal vettore ad un costo massimo di 80 euro a notte, per due notti);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per i <strong>passeggeri disabili e a mobilit&agrave; ridotta<\/strong> &egrave; prevista <strong>assistenza specifica e gratuita<\/strong> sia nelle stazioni che a bordo del veicolo, oltre al <strong>trasporto gratuito<\/strong> dell&rsquo;eventuale <strong>accompagnatore<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">passeggeri di tutti i servizi (compresi quelli a distanza ridotta, cio&egrave; inferiore ai 250 km)<\/span><\/strong> i nuovi diritti riconosciuti dal Regolamento sono i seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le tariffe dei servizi, <strong>nessuna discriminazione<\/strong>, diretta o indiretta, in base alla <strong>cittadinanza dei passeggeri<\/strong> o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore dei biglietti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per i <strong>passeggeri disabili e a mobilit&agrave; ridotta<\/strong>, &egrave; previsto il <strong>divieto<\/strong>, per i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, di <strong>rifiutare una prenotazione, un biglietto, o di far salire a bordo il passeggero<\/strong> (salvo ragioni di sicurezza e nel caso in cui la configurazione del veicolo o delle infrastrutture lo rendano fisicamente impossibile).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&rsquo; inoltre previsto il <strong>risarcimento<\/strong> (pari al costo della sostituzione o riparazione), da parte del vettore o dell&rsquo;ente di gestione della stazione responsabile, in caso di <strong>perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilit&agrave; o dispositivi di assistenza<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&egrave; riconosciuto il diritto dei passeggeri a ricevere <strong>informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I passeggeri hanno inoltre diritto a disporre di informazioni appropriate e comprensibili sui <strong>diritti previsti dal Regolamento<\/strong> (compresi i dati necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo sull&rsquo;applicazione del Regolamento), sia presso le stazioni che, eventualmente, su internet.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se possibile, le informazioni sono fornite, su richiesta, in formato accessibile, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e a mobilit&agrave; ridotta;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&egrave; prevista la<strong> formazione e istruzione<\/strong> del <strong>personale<\/strong> a diretto contatto con i viaggiatori, conducenti compresi, in materia di sensibilizzazione alla disabilit&agrave; (derogabile, per i conducenti, per i primi 5 anni di applicazione del Regolamento);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp; &nbsp;creazione di un <strong>sistema per la gestione dei reclami <\/strong>relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, predisposto dai vettori (nel rispetto delle modalit&agrave; di trasmissione indicate dal Regolamento);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;&nbsp; &nbsp;creazione di <strong>Organismi nazionali indipendenti<\/strong> in ogni Stato membro, responsabili di garantire, anche attraverso l&rsquo;adozione di provvedimenti, l&rsquo;applicazione e il rispetto del Regolamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1&deg; 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