{"id":63,"date":"2015-09-21T00:17:00","date_gmt":"2015-09-20T22:17:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/09\/21\/cancellazione-o-ritardo-del-volo-per-guasti-tecnici-il-vettore-aereo-deve-indennizzare-i-passeggeri\/"},"modified":"2015-09-21T00:17:00","modified_gmt":"2015-09-20T22:17:00","slug":"cancellazione-o-ritardo-del-volo-per-guasti-tecnici-il-vettore-aereo-deve-indennizzare-i-passeggeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/cancellazione-o-ritardo-del-volo-per-guasti-tecnici-il-vettore-aereo-deve-indennizzare-i-passeggeri\/","title":{"rendered":"CANCELLAZIONE O RITARDO DEL VOLO PER GUASTI TECNICI: IL VETTORE AEREO DEVE INDENNIZZARE I PASSEGGERI"},"content":{"rendered":"<p>Con la <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?docid=167942&amp;doclang=IT\" rel=\"noopener\">sentenza del 17 settembre 2015<\/a> relativa alla causa C 257\/14, la Corte di Giustizia Europea ha fatto ulteriore chiarezza circa l&rsquo;obbligo, da parte delle compagnie aeree, di indennizzare i passeggeri qualora la cancellazione o il ritardo superiore alle tre ore del volo siano stati causati da guasti tecnici improvvisi ed imprevisti.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-62\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/voli.jpg\" alt=\"voli, trasporti\" width=\"250\" height=\"178\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"voli, trasporti\" \/>Infatti, ai sensi dell&rsquo;art 5, paragrafo 3, del Reg. n. 261\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il vettore aereo non &egrave; tenuto a pagare al passeggero la compensazione pecuniaria prevista dall&rsquo;art. 7, &ldquo;se pu&ograve; dimostrare che la cancellazione del volo &egrave; dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso&rdquo;.<\/p>\n<p>Mentre l&rsquo;eccezionalit&agrave; delle circostanze &egrave; di pi&ugrave; facile individuazione qualora si tratti di eventi oggettivamente al di fuori della sfera di responsabilit&agrave; della compagnia, quali scioperi, maltempo o azioni di sabotaggio o terrorismo, la presenza di guasti tecnici &egrave; da sempre oggetto di dubbi interpretativi ed &egrave; spesso utilizzata dalle compagnie aeree per giustificare il disservizio e non corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri.<\/p>\n<p>Vi sono, infatti, guasti tecnici di diversa natura e che hanno origini diverse: alcuni possono insorgere a causa della mancanza di un&rsquo;ordinaria manutenzione del velivolo, mentre altri possono manifestarsi a prescindere da un puntuale controllo tecnico da parte della compagnia aerea.<\/p>\n<p>E&rsquo; chiaro che la responsabilit&agrave; della compagnia &egrave; piuttosto palese in caso di mancata o deficitaria manutenzione del velivolo, circostanza che va in ogni caso accertata tramite un&rsquo;indagine da parte del National Enforcement Body competente (l&rsquo;organismo nazionale responsabile in materia di trasporto aereo, in Italia l&rsquo;ENAC) e non &egrave; dal passeggero facilmente diagnosticabile.<\/p>\n<p>Nel caso, invece, di guasti tecnici imprevisti, insorti nonostante una puntuale e scrupolosa manutenzione, le difficolt&agrave; interpretative aumentano ed &egrave; pi&ugrave; facile, per la compagnia, sostenere che tali circostanze eccezionali non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, come la normativa citata prevede.<\/p>\n<p>Gi&agrave; in passato, infatti, la Corte di Giustizia si era pronunciata affermando che alcuni guasti tecnici possono rientrare nel novero delle circostanze eccezionali, precisando che le circostanze possono essere considerate eccezionali solo se connesse ad un evento estraneo al normale esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; della compagnia aerea ed esuli, per natura e per origine, all&rsquo;effettivo controllo della compagnia stessa.<\/p>\n<p>Ma con la sentenza del 17 settembre scorso, la Corte ha ulteriormente chiarito che proprio nell&rsquo;ambito della loro attivit&agrave;, le compagnie aeree devono normalmente gestire i problemi tecnici relativi al funzionamento dei velivoli.<\/p>\n<p>Quindi, il guasto tecnico sorto improvvisamente, anche se non imputabile a una carenza di manutenzione e neppure se emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali ai sensi di legge. Esclusa, quindi, in questi casi, l&rsquo;eccezionalit&agrave; delle cause, viene, invece, accertata la responsabilit&agrave; della compagnia aerea, che deve riconoscere al passeggero la compensazione pecuniaria, da 250 a 600 euro, a seconda della distanza della tratta di percorrenza.<\/p>\n<p>Nella causa C 257\/14 in esame, il volo sub&igrave; un ritardo di 29 ore a causa della riscontrata difettosit&agrave; di due pezzi del velivolo, che pur non avevano ancora superato la loro durata media e che andavano sostituiti. Ma i pezzi di ricambio non erano immediatamente disponibili ed occorreva attenderne l&rsquo;arrivo.<\/p>\n<p>La Corte ha specificato che anche un guasto improvviso ed inaspettato come questo, &egrave; strettamente connesso al funzionamento del velivolo ed inerisce proprio all&rsquo;attivit&agrave; svolta dalla compagnia aerea, che deve garantire la manutenzione e il buon funzionamento dei propri velivoli.<\/p>\n<p>Ovviamente, la stessa compagnia potr&agrave; poi rivalersi nei confronti della societ&agrave; che ha prodotto i pezzi difettosi del velivolo che hanno causato la cancellazione o il ritardo del volo.<\/p>\n<p>In virt&ugrave; di tale sentenza, alla passeggera che ag&igrave; in giudizio contro la KLM, che adduceva un guasto tecnico annoverabile tra le cause eccezionali a propria discolpa, verr&agrave; quindi corrisposta la compensazione pecuniaria ex art 7 Reg 261\/2004.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza del 17 settembre 2015 relativa alla causa C 257\/14, la Corte di Giustizia Europea ha fatto ulteriore chiarezza circa l&rsquo;obbligo, da parte delle compagnie aeree, di indennizzare i passeggeri qualora la cancellazione o il ritardo superiore alle tre ore del volo siano stati causati da guasti tecnici improvvisi ed imprevisti.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":62,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-63","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}