{"id":634,"date":"2012-10-23T18:41:50","date_gmt":"2012-10-23T16:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2012\/10\/23\/confermata-dalla-corte-di-giustizia-l-interpretazione-espressa-nella-sent-sturgeon-novembre-2009\/"},"modified":"2012-10-23T18:41:50","modified_gmt":"2012-10-23T16:41:50","slug":"confermata-dalla-corte-di-giustizia-l-interpretazione-espressa-nella-sent-sturgeon-novembre-2009","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/confermata-dalla-corte-di-giustizia-l-interpretazione-espressa-nella-sent-sturgeon-novembre-2009\/","title":{"rendered":"Confermata dalla Corte di Giustizia l&#8217;interpretazione espressa nella Sent. Sturgeon (Novembre 2009)"},"content":{"rendered":"<p><strong>TRASPORTO AEREO: RITARDO DI 3 ORE, SI AL RISARCIMENTO<\/strong><\/p>\n<p><em>La compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo prolungato del volo<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><\/em>Dopo la pronuncia della sentenza &ldquo;Sturgeon&rdquo; (Novembre 2009) sono state proposte diverse questioni pregiudiziali. Nel Regno Unito TUI, easyJet, British Airways e IATA hanno presentato un&nbsp;ricorso contro l&rsquo;Autorit&agrave; dell&rsquo;aviazione civile del Regno Unito, al fine di poter rivedere quanto stabilito nella pronuncia &ldquo;Sturgeon&rdquo;. In Germania, sempre in un giudizio sul ritardo aereo (Nelson v Lufthansa), sono stati&nbsp; espressi dei dubbi sulla compatibilit&agrave; delle disposizioni del Regolamento 261\/2004, come interpretate dalla Corte di giustizia europea nella pronuncia &ldquo;Sturgeon&rdquo;, con la Convenzione di Montreal del 1999 relativa alla responsabilit&agrave; del vettore aereo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avviato il giudizio dinanzi la Corte di giustizia europea nel marzo del 2012, questo si &egrave; concluso recentemente con la conferma (23 Ottobre 2012) della posizione espressa in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-581\/10 e C-629\/10)&nbsp;ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o pi&ugrave; ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all&rsquo;ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, in base al principio di parit&agrave; di trattamento, anche ai passeggeri dei voli ritardati spetta il diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che la compagnia aerea sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato &egrave; dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, inoltre, per sottolineare il valore della propria pronuncia, ha precisato che la validit&agrave; della sentenza non &egrave; limitata nel tempo, ed ha pertanto efficacia retroattiva: in altre parole, la decisione della Corte &egrave; valida anche nei confronti dei ritardi passati per i quali i passeggeri non abbiano ancora presentato domanda di risarcimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRASPORTO AEREO: RITARDO DI 3 ORE, SI AL RISARCIMENTO La compensazione pecuniaria spetta anche in caso di ritardo prolungato del volo Dopo la pronuncia della sentenza &ldquo;Sturgeon&rdquo; (Novembre 2009) sono state proposte diverse questioni pregiudiziali. 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