{"id":639,"date":"2012-10-22T18:41:50","date_gmt":"2012-10-22T16:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2012\/10\/22\/pratiche-aggressive-del-professionista-che-celano-premi-non-proprio-gratuiti-sono-vietate-anche-se-il-costo-imposto-al-consumatore-e-irrisorio-rispetto-al-valore-del-premio-e-anche-se-esso-non-procura\/"},"modified":"2012-10-22T18:41:50","modified_gmt":"2012-10-22T16:41:50","slug":"pratiche-aggressive-del-professionista-che-celano-premi-non-proprio-gratuiti-sono-vietate-anche-se-il-costo-imposto-al-consumatore-e-irrisorio-rispetto-al-valore-del-premio-e-anche-se-esso-non-procura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/pratiche-aggressive-del-professionista-che-celano-premi-non-proprio-gratuiti-sono-vietate-anche-se-il-costo-imposto-al-consumatore-e-irrisorio-rispetto-al-valore-del-premio-e-anche-se-esso-non-procura\/","title":{"rendered":"Pratiche aggressive del professionista che celano premi \u201cnon proprio gratuiti\u201d: sono vietate anche se il costo imposto al consumatore \u00e8 irrisorio rispetto al valore del premio e anche se esso non procura al professionista alcun vantaggio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto dell&rsquo;Unione vieta le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la Direttiva 2005\/29\/CE preclude alle imprese di dare la falsa impressione che il consumatore abbia gi&agrave; vinto, vincer&agrave;, anche eventualmente solo se avr&agrave; compiuto una determinata azione, un premio o altra ricompensa, mentre in realt&agrave; qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente &egrave; subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vicenda che ha visto la Corte di Giustizia europea pronunciarsi ora in quest&#8217;ambito si &egrave; svolta tra cinque imprese britanniche specializzate nella spedizione di invii pubblicitari e diverse persone che hanno lavorato presso tali imprese, da una parte, e dall&#8217;altra l&rsquo;Office of Fair Trading (OFT, Autorit&agrave; per la correttezza nel commercio), incaricato di vigilare, nel Regno Unito, sull&rsquo;applicazione della disciplina prevista a protezione dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda le pratiche utilizzate dai professionisti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quest&#8217;ultimo aveva imposto a tali professionisti di interrompere le loro pratiche di invio di lettere indirizzate individualmente, tagliandi tipo &laquo;gratta e vinci&raquo; e altri inserti contenuti in giornali e periodici, con cui si informava il consumatore del fatto di aver ottenuto un premio o una<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ricompensa, dal valore notevole o soltanto simbolico. Per scoprire il suo premio ed ottenere un numero per la richiesta, per&ograve;, il consumatore doveva chiamare un numero di telefono a tariffa maggiorata, o utilizzare un servizio SMS, oppure ancora ottenere le informazioni via posta ordinaria (metodo, quest&#8217;ultimo, a cui era dato minore rilievo). Il consumatore era informato del costo per minuto e della durata massima della chiamata, ma ignorava che l&#8217;impresa all&#8217;origine della pubblicit&agrave; percepiva una certa somma sul costo della chiamata. E&#8217; il caso, ad esempio, di talune promozioni che offrivano crociere nel Mediterraneo. Al fine di ottenere il premio, per&ograve;, il consumatore doveva pagare, in particolare, l&rsquo;assicurazione e un supplemento per ottenere una cabina a uno o due letti, oltre a sostenere, durante il viaggio, le spese per alimenti e bevande, nonch&eacute; le tasse portuali. In tal modo, due coppie di due persone avrebbero dovuto sborsare GBP 399 a persona per partecipare alla crociera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla Corte &egrave; stato chiesto di pronunciarsi sulla compatibilit&agrave; di tali pratiche con il diritto dell&rsquo;Unione, e, pi&ugrave; in dettaglio, di chiarire se un professionista possa imporre un costo, seppure irrisorio, ad un consumatore al quale &egrave; stato comunicato di aver vinto un premio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sua sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte afferma che il diritto dell&rsquo;Unione vieta le pratiche aggressive che danno al consumatore l&rsquo;impressione di aver gi&agrave; vinto un premio, mentre, in effetti, per ottenere informazioni sulla natura del premio o per entrarne in possesso, egli deve versare del denaro o sostenere un determinato costo.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte precisa che tali pratiche sono vietate&nbsp; anche se il costo imposto al consumatore &egrave;, rispetto al valore del premio, irrisorio (come ad esempio quello di un francobollo)&nbsp; o non procura al professionista alcun vantaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, tali pratiche aggressive sono vietate anche qualora, tra i diversi metodi proposti al consumatore per reclamare ed ottenere il premio, ne sia indicato anche uno gratuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte afferma, infine, che i giudici nazionali devono valutare le informazioni fornite ai consumatori ai quali tali pratiche sono dirette, tenendo conto della loro chiarezza e della loro comprensibilit&agrave;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione, oltre ad essere rivolta al giudice della controversia in questione, vincola anche gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto dell&rsquo;Unione vieta le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. In particolare, la Direttiva 2005\/29\/CE preclude alle imprese di dare la falsa impressione che il consumatore abbia gi&agrave; vinto, vincer&agrave;, anche eventualmente solo se avr&agrave; compiuto una determinata azione, un premio o altra ricompensa, mentre in realt&agrave; qualsiasi azione volta a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-639","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=639"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/639\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}