{"id":643,"date":"2012-09-21T18:41:50","date_gmt":"2012-09-21T16:41:50","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2012\/09\/21\/il-report-ecc-net-sul-procedimento-europeo-per-le-controversie-di-modesta-entita-reg-ce-861-2007\/"},"modified":"2012-09-21T18:41:50","modified_gmt":"2012-09-21T16:41:50","slug":"il-report-ecc-net-sul-procedimento-europeo-per-le-controversie-di-modesta-entita-reg-ce-861-2007","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/il-report-ecc-net-sul-procedimento-europeo-per-le-controversie-di-modesta-entita-reg-ce-861-2007\/","title":{"rendered":"Il Report ECC-Net sul Procedimento Europeo per le Controversie di modesta entit\u00e0 (Reg. CE 861\/2007)"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Commissione Europea lancia il Rapporto sul funzionamento del Procedimento Europeo per le controversie di modesta entit&agrave;, realizzato dalla Rete ECC-Net e nato da un&rsquo;iniziativa di Adiconsum del 2009.<\/strong><\/p>\n<div><strong>&nbsp;<\/strong><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Il Procedimento Europeo per le controversie di modesta entit&agrave;, introdotto con Regolamento CE 861\/2007, &egrave; una procedura giudiziaria transfrontaliera a costi e tempi limitati che consente di agire senza assistenza legale nei confronti di una controparte estera, in ambito UE, per controversie entro un valore di &euro; 2000,00,&nbsp; potenzialmente molto utile nella soluzione di problematiche di consumo nel Mercato Unico.<strong> &nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del Regolamento fin dal 1 Gennaio 2009 la procedura sarebbe dovuta essere avviabile presso i giudici competenti di tutti gli Stati Membri.<\/p>\n<p>Proprio <strong>nel corso del 2009 Adiconsum, gi&agrave; fortemente impegnata nelle questioni di consumo transfrontaliero anche in qualit&agrave; di struttura di gestione del Centro Europeo Consumatori Italia, lanciava un&rsquo;indagine nazionale<\/strong> per verificare se i Giudici di Pace italiani fossero al corrente della procedura, se ne consentissero l&rsquo;esperimento e se, come previsto dal Regolamento, avessero reso disponibili per le parti la modulistica e l&rsquo;assistenza per la compilazione. Da visite personali, contatti telefonici ed altri monitoraggi effettuati presso i Giudici di Pace delle maggiori citt&agrave; risultava che la procedura era pressoch&eacute; sconosciuta e di difficile azionamento.&nbsp;<\/p>\n<p>Alla luce di questi primi esiti, appariva di grande interesse estendere l&rsquo;indagine a livello europeo: <strong>cos&igrave; Adiconsum con il Centro Europeo Consumatori, grazie alla collaborazione dei Centri ECC-Net di tutta Europa, proponevano al Network nel 2010 il primo Joint Project (indagine coordinata in ambito europeo della Rete ECC-Net) dedicato alla verifica sull&rsquo;implementazione del Regolamento CE 861\/2007<\/strong>. La Rete ECC-Net realizzava controlli capillari presso Tribunali e Giudici competenti d&rsquo;Europa, giungendo a esiti non molto differenti da quelli registrati in Italia.&nbsp;<\/p>\n<p>Con il <strong>supporto della Commissione Europea<\/strong>, sia della Direzione Generale Salute e Consumatori (Sanco) sia della Direzione Generale Giustizia, i Centri ECC-Net hanno proseguito nel tempo nella disamina della questione, stringendo relazioni sempre pi&ugrave; strette con la Rete Giudiziaria Europea (EJN: coordinamento europeo delle Autorit&agrave; di Giustizia degli Stati Membri) e reiterando periodicamente le visite presso i Giudici competenti<strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>Oggi vengono resi noti i risultati finali della ricerca<\/strong>, tra cui si possono evidenziare:<\/p>\n<p>&#8211; una non sufficiente conoscenza e diffusione della procedura sia tra i consumatori sia negli ambienti giudiziari e, conseguentemente, la indisponibilit&agrave; presso i Giudici di modulistica e di assistenza alle parti per la compilazione<strong>; <\/strong><\/p>\n<p>&#8211; problemi di natura linguistica e relativi ai costi che, se contenuti per la procedura in s&eacute;, possono lievitare in caso di traduzioni, perizie, spedizioni e notifiche etc<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; alcuni aspetti procedurali, tra cui in particolare l&rsquo;esecuzione della sentenza, in ipotesi di inosservanza della parte soccombente, che richiede un&rsquo; ulteriore azione, generalmente nel Paese di residenza del convenuto, che pu&ograve; vanificare tutti i vantaggi di economicit&agrave; e rapidit&agrave; della procedura &ndash; inducendo cos&igrave; i consumatori a rinunciare alla tutela dei propri diritti;<\/p>\n<p>&#8211; alcune difficolt&agrave; tecniche nello svolgimento delle fasi procedurali (es. in caso di udienza a distanza); ecc<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Tutto ci&ograve;, in un contesto in cui <strong>&egrave; invece avvertita da parte dei consumatori l&rsquo;esigenza di strumenti di tutela e risarcimento efficaci<\/strong><strong>, <\/strong>come riportato dalle indagini e dai rapporti periodici sullo stato del Mercato Unico della Commissione Europea (cfr. Eurobarometro, Consumer Markets Scoreboard, etc.): sui mercati nazionali circa il 20% dei consumatori europei afferma di aver riscontrato dei problemi negli scorsi 12 mesi per quanto riguarda un bene, un servizio, un fornitore o un rivenditore. Per ognuno di questi casi si calcola una perdita media di &euro;375. Il 60% dei consumatori intervistati ha raggiunto una soluzione soddisfacente direttamente trattando con il venditore, ma il restante 40% non ha avuto successo e di questi il 25% non ha nemmeno tentato di sporgere reclamo. La cifra di consumatori che citano le aziende in giudizio in caso di reclamo &egrave; molto bassa (il 2% di quelli che sono incorsi in problemi lo scorso anno). Molti hanno affermato di non aver avviato un percorso giudiziario perch&eacute; la somma in gioco era troppo bassa (26%), alcuni perch&eacute; le spese legali sarebbero state troppo elevate rispetto al valore della controversia (13%) e altri ancora perch&eacute; il tempo da impiegare sarebbe stato eccessivo (12%).<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>Per questo la Commissione europea intende intervenire con forza sulla questione:<\/strong><\/p>\n<p><strong>il <\/strong><strong>Vice Presidente Viviane Reding<\/strong><strong>, <\/strong>Commissaria europea per la Giustizia ha affermato: <em>&ldquo;I consumatori europei dovrebbero sentirsi sicuri negli acquisti transfrontalieri di beni e servizi nel Mercato Unico, senza dover affrontare rischi aggiuntivi. In caso di problemi, dovrebbero poter sottoporre i propri reclami nei tribunali europei rapidamente e in modo semplice. <\/em><em>Il procedimento europeo per le controversie di modesta entit&agrave; aiuta i consumatori a ricevere il giusto risarcimento da una controparte estera. Ma c&rsquo;&egrave; ancora del lavoro da fare per rendere la procedura operativa per i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il proprio sistema giudiziario sia a conoscenza del procedimento europeo per le controversie di modesta entit&agrave; in modo che possa aiutare le persone a far valere con successo i propri diritti&rdquo;<strong>; <\/strong><\/em><span style=\"font-weight: bold;\">&nbsp;&nbsp;<\/span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>mentre <strong>il <\/strong><strong>Commissario per la Salute e la Tutela dei Consumatori John Dalli<\/strong> ha dichiarato: &ldquo;<em>I consumatori che vogliano trarre vantaggio dalle opportunit&agrave; offerte dal Mercato Unico devono poter contare su una variet&agrave; di strumenti effettivi ed efficaci di risarcimento. Sono deluso dal constatare un tale carente livello di assistenza ai consumatori che abbiano tentato di avviare un <\/em><em>procedimento europeo per le controversie di modesta entit&agrave;. Oggi, ogni minima somma di denaro &egrave; importante e non ottenere il giusto risarcimento da parte dei consumatori danneggia le tasche, lede la fiducia e rallenta la crescita europea.&rdquo;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong><\/em><span lang=\"EN-GB\" style=\"font-weight: bold;\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>Quali i prossimi passi delle istituzioni europee<\/strong><\/p>\n<p>La Commissione Europea lavorer&agrave; con gli Stati Membri per assicurare l&rsquo;applicazione della procedura e accrescerne la consapevolezza tra i cittadini. In particolare, la Commissione:<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; lavorer&agrave; con le autorit&agrave; giudiziarie per promuovere la procedura;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; pubblicher&agrave; nel 2012 una guida pratica per consumatori e operatori del diritto;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; lavorer&agrave; per diffondere l&rsquo;informazione sui moduli esistenti e per renderli disponibili online in 22 lingue ufficiali, attraverso il Portale Giudiziario europeo, al fine di facilitare la registrazione del reclamo e per permettere una migliore comprensione dello svolgimento della procedura;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; lavorer&agrave; con i Centri Europei Consumatori perch&eacute; promuovano attivamente la procedura tra consumatori e giudici competenti;<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; incoragger&agrave; i Centri Europei Consumatori perch&eacute; diano assistenza concreta ai consumatori su come usare la procedura nei singoli casi<\/p>\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; presenter&agrave; un rapporto di valutazione sul funzionamento della procedura (incluse le spese legali, i tempi e la facilit&agrave; di utilizzo della procedura) e se necessario ne rivedr&agrave; le fasi procedurali per renderla pi&ugrave; efficace per i consumatori, ad esempio aumentando la soglia di &euro;2000 per coprire reclami di entit&agrave; maggiore o semplificando i moduli da usare per avviare la procedura.<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>Ma ci sono anche storie di successo&hellip; <\/strong><\/p>\n<p>Un consumatore austriaco ha ordinato indumenti per il surf da un sito tedesco pagando &euro;228 via bonifico bancario. Il trader non ha mai consegnato la merce, n&eacute; ha rimborsato il consumatore. Su consiglio del CEC tedesco il consumatore ha utilizzato il Procedimento per le controversie di modesta entit&agrave;. Il tribunale austriaco competente di Linz ha emesso un giudizio favorevole al consumatore, che &egrave; stato eseguito dalle autorit&agrave; tedesche di Charlottenburg. Il consumatore ha infine ricevuto il rimborso dell&rsquo;importo corrisposto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>La prospettiva delle Associazioni di consumatori: al di l&agrave; degli strumenti giudiziari, le Conciliazioni Paritetiche vantano gi&agrave; i requisiti di efficacia ed efficienza auspicati dalle istituzioni europee &nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Le small claims in Italia &ndash; sostiene Pietro Giordano, Segretario Generale Adiconsum &#8211; hanno trovato nella Conciliazione Paritetica la via per una reale tutela dei consumatori nel caso di contenziosi economici di piccola entit&agrave; con le aziende di molti settori ed in particolare nel settore della telefonia e ci&ograve; a giudizio di Adiconsum non &egrave; avvenuto casualmente, ma in quanto in tale settore produttivo vige l&#8217;obbligatoriet&agrave; della conciliazione.<\/p>\n<p>In presenza di small claims &egrave; illusorio immaginare che esse possano trovare soluzioni eque se vengono affidate ai tribunali ed alla giustizia civile in generale, per i costi diretti come le parcelle degli avvocati e per i tempi della stessa giustizia pubblica.<\/p>\n<p>Onerosit&agrave; economiche anche indirette che finiscono col pesare enormemente sui costi della giustizia che ormai risulta inefficace anche per l&#8217;estremo numero di cause pendenti sull&#8217;intero sistema giudiziario italiano.<\/p>\n<p>Costi della giustizia pubblica che si moltiplicano esponenzialmente quando il contenzioso diventa transfrontaliero e quindi incapace di dare giustizia reale ai consumatori europei.<\/p>\n<p>Adiconsum &egrave; convinta che solo la sussidiariet&agrave; tra le Istituzioni pubbliche e corpi intermedi della societ&agrave;, come le Associazioni imprenditoriali, possa dare soluzioni come la conciliazione paritetica transnazionale e l&#8217;Istituzione di Fondi Europei e nazionali capaci di intervenire a tutela dei consumatori e delle aziende sane dei vari settori.<\/p>\n<p>Fondi solidaristici alimentati dalle multe nei confronti delle aziende che hanno violato le norme a tutela dei consumatori, ma anche da una contribuzione di minima quantit&agrave; economica (da 0,10 a 0,50 euro) ad esempio a tratta aerea, ferroviaria, ecc. a carico di imprese e consumatori, capaci di intervenire a tutela di turisti, passeggeri, consumatori in genere.<\/p>\n<p>La conciliazione paritetica &egrave; l&#8217;unico strumento possibile ad avviso di Adiconsum, uno strumento agile capace di risolvere i contenziosi in tempi rapidi (30-45 giorni), gratuito o poco oneroso e gestito tra le parti e cio&egrave; tra i rappresentanti delle aziende e quelli dei consumatori, cio&egrave; da chi conosce il settore e lo vive quotidianamente, non affidandosi tanto alle norme di legge ma alla reciproca volont&agrave; della risoluzione dello stesso con una reciproca soddisfazione.<\/p>\n<p>Una buona pratica che sempre pi&ugrave; fa comprendere alle aziende come il cliente-consumatore sia la vera ricchezza ed il vero patrimonio dell&#8217;attivit&agrave; imprenditoriale e che la sua soddisfazione, anche in occasione di un contenzioso, produce nei fatti indubbi benefici economici e di immagine.<\/p>\n<p>Anche in questo caso l&#8217;ECC-Net Italia, quale strumento di supporto alle strategie conciliative, ha avuto e sempre di pi&ugrave; potr&agrave; avere un ruolo cardine.<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><strong>Per maggiori informazioni:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><a href=\"http:\/\/www.ecc-netitalia.it\/\">www.ecc-netitalia.it<\/a> : Presso la sede di Roma del Centro ECC-Net sono disponibili delle copie cartacee della versione precedente del rapporto, in italiano, pubblicata ad inizio anno.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\">Commissione Europea (DG Justice) &ndash; Small Claims Procedure:<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/civil\/commercial\/eu-procedures\/index_en.htm\" rel=\"noopener\">http:\/\/ec.europa.eu\/justice\/civil\/commercial\/eu-procedures\/index_en.htm<\/a>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\">Portale Giudiziario europeo &ndash; modulistica per la Small claims:<\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\"><a href=\"https:\/\/e-justice.europa.eu\/content_small_claims_forms-177-it.do\" rel=\"noopener\">https:\/\/e-justice.europa.eu\/content_small_claims_forms-177-it.do<\/a><\/p>\n<p style=\"font-weight: bold;\">Report della rete ECC-Net:<br \/><a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/ecc\/consumer_reports_en.htm\" rel=\"noopener\">http:\/\/ec.europa.eu\/consumers\/ecc\/consumer_reports_en.htm<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Commissione Europea lancia il Rapporto sul funzionamento del Procedimento Europeo per le controversie di modesta entit&agrave;, realizzato dalla Rete ECC-Net e nato da un&rsquo;iniziativa di Adiconsum del 2009. &nbsp; 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