{"id":67,"date":"2015-09-30T14:42:01","date_gmt":"2015-09-30T12:42:01","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/09\/30\/contratti-conclusi-per-telefono-necessaria-la-conferma-scritta\/"},"modified":"2015-09-30T14:42:01","modified_gmt":"2015-09-30T12:42:01","slug":"contratti-conclusi-per-telefono-necessaria-la-conferma-scritta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/contratti-conclusi-per-telefono-necessaria-la-conferma-scritta\/","title":{"rendered":"CONTRATTI CONCLUSI PER TELEFONO: NECESSARIA LA CONFERMA SCRITTA"},"content":{"rendered":"<p>Tramite due distinti provvedimenti del 30 settembre 2015, l&rsquo;Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato H3G e Sky Italia per aver violato la nuova disciplina sui diritti dei consumatori, cos&igrave; come stabilita dal d. lgs 21\/2014, in attuazione della Direttiva 2011\/83\/UE. Tale decreto ha previsto, inoltre, alcune nuove competenze per l&rsquo;Antitrust, che pu&ograve; ora accertare e sanzionare anche le violazioni della stessa citata normativa.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-66\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/contratti-telefonici.jpg\" alt=\"contratti telefonici\" width=\"250\" height=\"178\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" \/>L&rsquo;Antitrust ha dunque comminato due sanzioni da 100mila euro ciascuna ad H3G ed a Sky Italia, dopo avere accertato che le procedure di vendita via telefono dalle stesse adottate, avevano violato alcune disposizioni in materia di vendite a distanza.<\/p>\n<p>I due procedimenti erano stati avviati nel marzo 2015, sulla base di alcune segnalazioni di consumatori che lamentavano il fatto che i professionisti non ottemperavano a quanto previsto dall&rsquo;art 51 comma 6 del Codice del Consumo, secondo cui &ldquo;Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l&rsquo;offerta al consumatore, il quale &egrave; vincolato solo dopo aver firmato l&rsquo;offerta o dopo averla accettata per iscritto&rdquo;&#8230; Inoltre, il terzo periodo del medesimo comma specifica, altres&igrave;, che &ldquo;dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole&rdquo;.<\/p>\n<p>Il consumatore si trovava quindi vincolato al contratto gi&agrave; al termine della telefonata, a prescindere dalla sottoscrizione del modulo contrattuale.<\/p>\n<p>Dall&rsquo;indagine svolta dall&rsquo;Antitrust, &egrave; risultato infatti che &ldquo;la registrazione della telefonata, nel corso della quale viene prospettata l&rsquo;offerta, non &egrave; stata messa nella piena disponibilit&agrave; del consumatore affinch&eacute; quest&rsquo;ultimo possa conservarla e utilizzarla in futuro per la tutela dei suoi interessi, cos&igrave; come richiesto dalla definizione di &ldquo;supporto durevole&rdquo; contenuta nel Codice del Consumo (ad esempio, messaggi di posta elettronica, chiavi USB, CD e DVD)&rdquo;.<\/p>\n<p>Quindi, come enuncia l&rsquo;autorit&agrave; stessa nel proprio comunicato stampa &ldquo;i professionisti non forniscono al consumatore le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di rinunciare alla forma scritta e di acconsentire allo scambio della conferma dell&rsquo;offerta e dell&rsquo;accettazione della stessa su supporto durevole&rdquo;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tramite due distinti provvedimenti del 30 settembre 2015, l&rsquo;Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato H3G e Sky Italia per aver violato la nuova disciplina sui diritti dei consumatori, cos&igrave; come stabilita dal d. lgs 21\/2014, in attuazione della Direttiva 2011\/83\/UE. 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