{"id":76,"date":"2015-10-05T16:24:57","date_gmt":"2015-10-05T14:24:57","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/ECCWORDPRESS\/2015\/10\/05\/consumatore-recenti-sviluppi-della-nozione-giuridica\/"},"modified":"2015-10-05T16:24:57","modified_gmt":"2015-10-05T14:24:57","slug":"consumatore-recenti-sviluppi-della-nozione-giuridica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/consumatore-recenti-sviluppi-della-nozione-giuridica\/","title":{"rendered":"CONSUMATORE: RECENTI SVILUPPI DELLA NOZIONE GIURIDICA"},"content":{"rendered":"\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Investita della questione pregiudiziale sull&rsquo;interpretazione dell&rsquo;art. 2, lettera b) della Direttiva sulle&nbsp;clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(Direttiva n. 93\/13\/CEE del 05\/04\/1993),&nbsp;la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l&rsquo;articolo<strong>&nbsp;&ldquo;deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato pu&ograve; essere considerata un &laquo;consumatore&raquo;, ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all&rsquo;attivit&agrave; professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un&rsquo;ipoteca concessa da tale persona in qualit&agrave; di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all&rsquo;esercizio della sua attivit&agrave; professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non &egrave; in proposito rilevante&rdquo;.<\/strong>&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-75\" src=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/wp-content\/uploads\/news\/eu-law.jpg\" alt=\"eu law\" width=\"250\" height=\"178\" style=\"margin: 0px 0px 10px 10px; float: right;\" title=\"EU Law\" \/>E&rsquo; questa la massima espressa nella recentissima decisione della Corte di Giustizia Europea ( Causa n. 110\/14 &ndash; Horatiu Ovidiou Costea c\/ S.C. Volksbank Romania SA) nel giudizio promosso per l&rsquo;accertamento del carattere abusivo di una delle clausole del contratto di finanziamento sottoscritto da un avvocato quale obbligato principale e, al contempo, quale garante ipotecario dei beni destinati all&rsquo;esercizio della propria attivit&agrave; professionale.<\/p>\n<p>Il sig.&nbsp;Costea esercita la professione di avvocato e nell&rsquo;aprile del 2008 aveva concluso un contratto di credito con&nbsp;la Volksbank. Il&nbsp;rimborso di tale credito era stato garantito da un&rsquo;ipoteca costituita su un immobile appartenente allo studio legale del sig.&nbsp;Costea. Detto contratto di credito era stato firmato dal sig.&nbsp;Costea, da un lato, in quanto mutuatario e, dall&rsquo;altro, in quanto rappresentate del suo studio legale, a motivo della qualit&agrave; di quest&rsquo;ultimo di garante ipotecario. Nel Maggio 2013 lo stesso aveva presentato dinanzi alla Judec\u0103toria Oradea (tribunale di primo grado d&rsquo;Oradea) un ricorso diretto, da una parte, a far rilevare il carattere abusivo di una clausola contrattuale relativa a una commissione di rischio e, dall&rsquo;altra,&nbsp;all&rsquo;annullamento di tale clausola nonch&eacute; al rimborso di detta commissione percepita dalla Volksbank. Il Tribunale&nbsp; aveva deciso di sospendere il procedimento e demandare alla Corte la questione pregiudiziale se l&rsquo;articolo 2, lettera b), della direttiva 93\/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato pu&ograve; essere considerata un &laquo;consumatore&raquo; ai sensi di tale disposizione.&nbsp;<\/p>\n<div>Il punto pi&ugrave; interessante di questo giudizio &egrave; il par. 21 dove la CGUE chiarisce che&nbsp; la nozione di &laquo;consumatore&raquo;, (&#8230;) ha un carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l&rsquo;interessato pu&ograve; avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone&#8221;. Un soggetto pu&ograve;, al contempo, agire sia in qualit&agrave; di consumatore sia in qualit&agrave; di professionista e spetta al Giudice nazionale valutare&ldquo;tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio &egrave; acquisito&rdquo;.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>Sottolinea la Corte che&nbsp;un avvocato che stipuli con una persona fisica o giuridica, la quale agisce nell&rsquo;ambito della sua attivit&agrave; professionale, un contratto non correlato all&rsquo;esercizio della professione legale, segnatamente in quanto privo di collegamento con l&rsquo;attivit&agrave; del suo studio, versa infatti, rispetto a tale persona, nella situazione di inferiorit&agrave; anche se dispone di un elevato livello di competenze tecniche. Infatti, la situazione di inferiorit&agrave; del consumatore rispetto al professionista, alla quale il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93\/13 &egrave; diretto a porre rimedio, riguarda tanto il livello di informazione del consumatore quanto il suo potere di trattativa in presenza di condizioni predisposte dal professionista, e sul cui contenuto tale consumatore non pu&ograve; incidere.&nbsp;&nbsp;<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div>La circostanza che il credito sorto dal contratto di finanziamento &egrave; garantito da un&rsquo;ipoteca concessa da un professionista (avvocato in qualit&agrave; di rappresentante del proprio studio legale e gravante su beni destinati all&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; professionale di tale avvocato), non incide sulla determinazione della qualit&agrave; di consumatore o di professionista della persona che ha concluso il contratto principale. Occorre, pertanto, prendere in considerazione la specificit&agrave; di ciascuno di tali rapporti giuridici onde determinare le diverse funzioni svolte nel loro contesto da una stessa persona. Infatti, ci&ograve; che rilevava nel caso di specie non era accertare lo status del sig.&nbsp;Costea di rappresentante legale nel contratto di garanzia, quale contratto accessorio, bens&igrave; chiarire quale fosse la sua posizione nel contratto di credito, che costituiva il contratto principale. Pertanto, il fatto che il sig.&nbsp;Costea avesse concluso il contratto di garanzia in qualit&agrave; di rappresentante dello studio legale non influisce negativamente sulla sua qualit&agrave; di consumatore in relazione al contratto di credito principale.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Investita della questione pregiudiziale sull&rsquo;interpretazione dell&rsquo;art. 2, lettera b) della Direttiva sulle&nbsp;clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(Direttiva n. 93\/13\/CEE del 05\/04\/1993),&nbsp;la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l&rsquo;articolo&nbsp;&ldquo;deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-76","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}