{"id":8740,"date":"2024-04-11T11:21:12","date_gmt":"2024-04-11T09:21:12","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=8740"},"modified":"2024-04-11T11:21:14","modified_gmt":"2024-04-11T09:21:14","slug":"diritti-dei-passeggeri-aerei-la-compagnia-aerea-deve-garantire-informazioni-chiare-sulle-diverse-modalita-di-rimborso-del-biglietto-aereo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/diritti-dei-passeggeri-aerei-la-compagnia-aerea-deve-garantire-informazioni-chiare-sulle-diverse-modalita-di-rimborso-del-biglietto-aereo\/","title":{"rendered":"Diritti dei passeggeri aerei: la compagnia aerea deve garantire informazioni chiare sulle diverse modalit\u00e0 di rimborso del biglietto aereo"},"content":{"rendered":"\n<p>Nella <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=C682E00A04BF0977C6FE8E5498DBB667?text=&amp;docid=284090&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=9797466\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=C682E00A04BF0977C6FE8E5498DBB667?text=&amp;docid=284090&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=9797466\" rel=\"noopener\"><strong>causa C-76\/23<\/strong> l<\/a>a <strong>Corte di Giustizia europea<\/strong> affronta la questione della legittimit\u00e0 del rimborso del biglietto aereo sotto forma di un buono di viaggio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quello di un passeggero che ha prenotato un volo con partenza da Fortaleza (Brasile), destinazione Francoforte sul Meno con una coincidenza prevista a Lisbona e operato dalla compagnia <strong>TAP Air Portugal <\/strong>(TAP). Tuttavia, il volo in coincidenza viene cancellato ed il vettore offre ai passeggeri due opzioni: il rimborso del volo cancellato sotto forma di un buono di viaggio, per ottenere il quale \u00e8 necessario compilare un modulo online, oppure il rimborso in denaro, e, in tal caso deve contattare il servizio clienti. Il passeggero opta per il rimborso tramite buono di viaggio, ma due mesi dopo, cede i suoi diritti alla <strong>Cobult UG<\/strong>, la quale chiede alla TAP, che nega tale possibilit\u00e0, di corrispondere il prezzo del sotto forma di una somma di denaro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019interpretazione della Corte UE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La controversia viene sottoposta alla valutazione dei giudici tedeschi che, tuttavia, nutrono dubbi su quale possa essere l\u2019effettiva portata dell\u2019articolo 7 in combinato disposto con l\u2019articolo 8 del <strong>Regolamento UE 261\/2004 sui diritti dei passeggeri aerei<\/strong>. In forza di tali disposizioni, il passeggero dispone, in caso di cancellazione del volo, di un diritto al rimborso del biglietto, entro sette giorni, allo stesso prezzo al quale \u00e8 stato acquistato. Il rimborso \u00e8 pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e\/o altri servizi. Il quesito sottoposto alla Corte UE \u00e8 se la compilazione di un modulo online, messo a disposizione sul sito del vettore, possa equivalere a quell\u2019 \u201c<strong>accordo firmato<\/strong>\u201d richiesto dal citato regolamento. La Corte UE ha chiarito che la nozione di \u201caccordo\u201d presuppone, in primo luogo, che il passeggero fornisca un consenso libero e informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anzich\u00e9 sotto forma di una somma di denaro. Spetta alla compagnia aerea fornire al passeggero <strong>informazioni chiare ed esaurienti<\/strong> sulle varie modalit\u00e0 di rimborso del suo biglietto. In mancanza di tali informazioni, non si pu\u00f2 ritenere che il passeggero sia in grado di effettuare una scelta efficace e informata e che viene esclusa laddove la compagnia aerea presenti al passeggero informazioni sulle modalit\u00e0 di rimborso del biglietto in modo ambiguo o parziale o in modo sleale, in particolare subordinando il rimborso di tale biglietto sotto forma di una somma di denaro a una procedura pi\u00f9 complessa rispetto a quella del rimborso sotto forma di un buono di viaggio. Nel rimborso sotto forma di buono di viaggio ci\u00f2 che rileva, pertanto, non \u00e8 la sottoscrizione del modulo online che viene inviato, quanto che la compilazione e invio del detto possa identificare una scelta libera e informata del passeggero. La Corte UE, infatti, dichiara che: \u201c<em>in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio \u00abaccordo firmato\u00bb per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito Internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalit\u00e0 di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anzich\u00e9 sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il suddetto vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un\u2019informazione chiara e completa sulle diverse modalit\u00e0 di rimborso che erano a sua disposizione<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella causa C-76\/23 la Corte di Giustizia europea affronta la questione della legittimit\u00e0 del rimborso del biglietto aereo sotto forma di un buono di viaggio. 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